Art. 6 
 
 
                      Modifiche all'articolo 10 
               del decreto legislativo n. 40 del 2017 
 
  1. All'articolo 10 del decreto legislativo n. 40 del 2017, il comma
2 e' sostituito dal seguente: 
    «2. La Consulta nazionale per il servizio  civile  universale  e'
composta da non piu' di ventitre' membri, nominati  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, di cui  nove  scelti  tra  gli
enti iscritti all'Albo di cui all'articolo  11  e  le  reti  di  enti
maggiormente rappresentative con riferimento ai  settori  individuati
all'articolo 3; tre designati dalla Conferenza delle regioni e  delle
province autonome; tre designati dall'Associazione  nazionale  comuni
italiani; quattro eletti in seno alla rappresentanza nazionale di cui
all'articolo 9, comma 3; quattro scelti nell'ambito dei coordinamenti
tra enti.». 
 
          Note all'art. 6: 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  10,  del  citato
          decreto legislativo 6 marzo 2017, n.  40,  come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 10 (Consulta nazionale  per  il  servizio  civile
          universale). - 1. E'  istituita,  senza  nuovi  e  maggiori
          oneri a  carico  del  bilancio  dello  Stato,  la  Consulta
          nazionale per il servizio civile universale,  organismo  di
          consultazione,  riferimento  e  confronto  in  ordine  alle
          questioni concernenti il servizio civile universale. 
              2.  La  Consulta  nazionale  per  il  servizio   civile
          universale e' composta da non  piu'  di  ventitre'  membri,
          nominati con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, di cui nove scelti tra gli enti iscritti all'Albo
          di cui all'articolo 11  e  le  reti  di  enti  maggiormente
          rappresentative  con  riferimento  ai  settori  individuati
          all'articolo  3;  tre  designati  dalla  Conferenza   delle
          regioni  e   delle   province   autonome;   tre   designati
          dall'Associazione nazionale comuni italiani; quattro eletti
          in seno alla Rappresentanza nazionale di  cui  all'articolo
          9, comma 3; quattro scelti  nell'ambito  dei  coordinamenti
          tra enti.» 
              3. L'organizzazione ed il funzionamento della  Consulta
          nazionale  per   il   servizio   civile   universale   sono
          disciplinati con decreto del Presidente del  Consiglio  dei
          ministri. 
              4. La  partecipazione  alle  attivita'  della  Consulta
          nazionale per il servizio civile universale non  da'  luogo
          alla corresponsione di indennita', compensi, rimborsi spese
          o altri emolumenti comunque denominati. 
              5. Fino alla nomina della  Consulta  nazionale  per  il
          servizio civile universale, e comunque per un  periodo  non
          superiore a diciotto mesi dalla data di entrata  in  vigore
          del presente decreto, resta in carica la Consulta nazionale
          per il servizio civile nominata  in  base  alla  previgente
          normativa.».