Art. 6 Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo n. 40 del 2017 1. All'articolo 10 del decreto legislativo n. 40 del 2017, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. La Consulta nazionale per il servizio civile universale e' composta da non piu' di ventitre' membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui nove scelti tra gli enti iscritti all'Albo di cui all'articolo 11 e le reti di enti maggiormente rappresentative con riferimento ai settori individuati all'articolo 3; tre designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome; tre designati dall'Associazione nazionale comuni italiani; quattro eletti in seno alla rappresentanza nazionale di cui all'articolo 9, comma 3; quattro scelti nell'ambito dei coordinamenti tra enti.».
Note all'art. 6: Si riporta il testo dell'articolo 10, del citato decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, come modificato dal presente decreto: «Art. 10 (Consulta nazionale per il servizio civile universale). - 1. E' istituita, senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, la Consulta nazionale per il servizio civile universale, organismo di consultazione, riferimento e confronto in ordine alle questioni concernenti il servizio civile universale. 2. La Consulta nazionale per il servizio civile universale e' composta da non piu' di ventitre' membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui nove scelti tra gli enti iscritti all'Albo di cui all'articolo 11 e le reti di enti maggiormente rappresentative con riferimento ai settori individuati all'articolo 3; tre designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome; tre designati dall'Associazione nazionale comuni italiani; quattro eletti in seno alla Rappresentanza nazionale di cui all'articolo 9, comma 3; quattro scelti nell'ambito dei coordinamenti tra enti.» 3. L'organizzazione ed il funzionamento della Consulta nazionale per il servizio civile universale sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. 4. La partecipazione alle attivita' della Consulta nazionale per il servizio civile universale non da' luogo alla corresponsione di indennita', compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. 5. Fino alla nomina della Consulta nazionale per il servizio civile universale, e comunque per un periodo non superiore a diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, resta in carica la Consulta nazionale per il servizio civile nominata in base alla previgente normativa.».