Art. 7 
 
 
                      Modifiche all'articolo 11 
               del decreto legislativo n. 40 del 2017 
 
  1. All'articolo 11 del decreto legislativo n. 40 del 2017, dopo  il
comma 6, sono aggiunti i seguenti: 
    «6-bis. Ai fini della presentazione di progetti  e  programmi  di
servizio civile,  l'iscrizione  degli  enti  ai  previgenti  albi  di
servizio civile nazionale cessa di  avere  efficacia  decorsi  dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; 
    6-ter. Sono fatti salvi i progetti di servizio  civile  in  corso
alla data di cessazione di efficacia dell'iscrizione di cui al  comma
6-bis, ovvero presentati in relazione ad avvisi pubblicati  entro  la
medesima data.». 
 
          Note all'art. 7: 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  11  del  decreto
          legislativo 6 marzo 2017, n. 40 (Istituzione  e  disciplina
          del servizio civile universale,  a  norma  dell'articolo  8
          della legge 6 giugno 2016, n.  106),  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art.  11  (Albo  degli   enti   di   servizio   civile
          universale). - 1. E' istituito  presso  la  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri, senza  nuovi  e  maggiori  oneri  a
          carico del bilancio  dello  Stato,  l'albo  degli  enti  di
          servizio civile universale. 
              2. All'albo degli enti di  servizio  civile  universale
          possono  iscriversi  amministrazioni  pubbliche  e,  previo
          accertamento del rispetto della normativa antimafia di  cui
          al decreto legislativo  6  settembre  2011,  n.  159,  enti
          privati, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3
          della legge 6 marzo 2001, n. 64. 
              3. Al fine di assicurare la  qualita',  l'efficienza  e
          l'efficacia   del   servizio    civile    universale,    le
          amministrazioni  pubbliche  e  gli  enti   privati   devono
          possedere  i   seguenti   livelli   minimi   di   capacita'
          organizzativa di cui alla lettera b) dell'articolo 3  della
          legge n. 64 del 2001: 
                a) un'articolazione organizzativa di  cento  sedi  di
          attuazione, aventi i requisiti di cui all'articolo 5, comma
          3, ivi incluse eventuali sedi all'estero e  sedi  di  altri
          enti  pubblici  o  privati  legati  da  specifici   accordi
          all'ente di servizio civile universale; 
                b) una dotazione di personale qualificato in possesso
          di idonei titoli di studio, o di esperienza biennale  nelle
          relative funzioni, ovvero che abbia svolto specifici  corsi
          di formazione e costituita da: un coordinatore responsabile
          del  servizio  civile  universale;  un  responsabile  della
          sicurezza ai sensi del decreto legislativo 9  aprile  2008,
          n.  81  e   successive   modificazioni;   un   responsabile
          dell'attivita' di formazione degli  operatori  volontari  e
          dei relativi formatori, ivi inclusa la valorizzazione delle
          competenze; un responsabile della gestione degli  operatori
          volontari; un responsabile dell'attivita'  informatica;  un
          responsabile  delle  attivita'  di  controllo,  verifica  e
          valutazione del servizio civile universale. 
              4. L'albo di cui al comma 1 e' articolato  in  distinte
          sezioni regionali alle quali  possono  iscriversi  enti  di
          servizio civile universale che operano  esclusivamente  nel
          territorio di un'unica regione e che hanno, con riferimento
          alla capacita' organizzativa di cui all'articolo  3,  comma
          1,  lettera  b)  della  legge  6   marzo   2001,   n.   64,
          un'articolazione minima di trenta sedi di attuazione, fermo
          restando gli ulteriori requisiti  di  cui  all'articolo  5,
          comma 3, del presente decreto e quelli previsti  dal  comma
          3, lettera b). 
              5.  Al   fine   di   garantire   la   trasparenza,   la
          semplificazione   e   la   riduzione   dei   termini    del
          procedimento, a decorrere dalla data di entrata  in  vigore
          del  presente  decreto,  tutte  le  istanze  di  iscrizione
          all'albo degli enti  di  servizio  civile  universale  sono
          trasmesse  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei   ministri
          esclusivamente con modalita' telematica. 
              6. In via transitoria, e comunque per  un  periodo  non
          superiore a dodici mesi dalla data di entrata in vigore del
          presente  decreto,  sono  fatti  salvi  i  procedimenti  di
          iscrizione agli albi  di  servizio  civile  nazionale  gia'
          avviati  in  base  alla  previgente  disciplina.  Gli  enti
          iscritti all'albo nazionale o agli  albi  delle  regioni  e
          delle province autonome, al fine  della  presentazione  dei
          programmi di  intervento  di  cui  all'articolo  5,  devono
          essere in possesso della capacita' organizzativa di cui  al
          comma 3, che  puo'  essere  conseguita  anche  mediante  la
          costituzione di specifici accordi tra gli enti medesimi. 
              6-bis.  Ai  fini  della  presentazione  di  progetti  e
          programmi di servizio civile, l'iscrizione  degli  enti  ai
          previgenti albi di servizio civile nazionale cessa di avere
          efficacia decorsi dodici mesi  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente disposizione. 
              6-ter.Sono fatti salvi i progetti di servizio civile in
          corso alla data di cessazione di efficacia  dell'iscrizione
          di cui al comma 6-bis, ovvero presentati  in  relazione  ad
          avvisi pubblicati entro la medesima data.».