Art. 9 
 
 
                      Modifiche all'articolo 16 
               del decreto legislativo n. 40 del 2017 
 
  1. All'articolo 16, comma 7, del  decreto  legislativo  n.  40  del
2017,  la  parola  «complessivo»  e'  soppressa  e  dopo  le   parole
«venticinque ore,» sono inserite le seguenti: «articolato su cinque o
sei giorni». 
 
          Note all'art. 9: 
              Si riporta il testo dell'articolo 16 del citato decreto
          legislativo 6  marzo  2017,  n.  40,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 16 (Rapporto  di  servizio  civile  universale  e
          durata). - 1. Il rapporto di servizio civile universale  si
          instaura con la sottoscrizione del relativo  contratto  tra
          il  giovane  selezionato   dall'ente   accreditato   e   la
          Presidenza del Consiglio dei ministri, non e'  assimilabile
          ad alcuna forma di rapporto di lavoro di natura subordinata
          o parasubordinata  e  non  comporta  la  sospensione  e  la
          cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste  di
          mobilita'. 
              2.  Il  contratto,  finalizzato  allo  svolgimento  del
          servizio civile universale, recante la data di  inizio  del
          servizio attestata dal responsabile dell'ente,  prevede  il
          trattamento  giuridico   ed   economico,   in   conformita'
          all'articolo 17, nonche' le  norme  di  comportamento  alle
          quali l'operatore volontario deve attenersi e  le  relative
          sanzioni. 
              3. Gli assegni attribuiti agli  operatori  in  servizio
          civile universale, inquadrati nei redditi  derivanti  dalle
          assunzioni di obblighi di fare, non fare o permettere, sono
          esenti da imposizioni tributarie e non sono  imponibili  ai
          fini previdenziali. 
              4. Il servizio civile universale, che puo' svolgersi in
          Italia e all'estero, ha durata non inferiore ad otto mesi e
          non superiore  a  dodici  mesi,  anche  in  relazione  alla
          tipologia del programma di intervento. 
              5. Nell'attuazione del servizio civile  universale  gli
          operatori volontari sono tenuti a realizzare  le  attivita'
          previste dal progetto, nel rispetto di quanto stabilito nel
          contratto di  cui  al  comma  1,  e  non  possono  svolgere
          attivita'   di   lavoro   subordinato   o   autonomo,    se
          incompatibile con il  corretto  espletamento  del  servizio
          civile universale. 
              6.  Agli   operatori   volontari   e'   assicurata   la
          formazione, di durata complessiva non inferiore  a  ottanta
          ore, articolata in formazione generale, di durata minima di
          trenta ore, e in formazione specifica, di durata minima  di
          cinquanta ore e commisurata alla durata  e  alla  tipologia
          del programma di intervento. 
              7.  L'orario  di  svolgimento  del  servizio  da  parte
          dell'operatore  volontario  si  articola  in   un   impegno
          settimanale di venticinque ore, articolato su cinque o  sei
          giorni, ovvero di un monte ore  annuo  per  i  dodici  mesi
          corrispondente a 1145 ore e per otto mesi corrispondente  a
          765 ore. 
              8. (Omissis).».