Art. 9 Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo n. 40 del 2017 1. All'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo n. 40 del 2017, la parola «complessivo» e' soppressa e dopo le parole «venticinque ore,» sono inserite le seguenti: «articolato su cinque o sei giorni».
Note all'art. 9: Si riporta il testo dell'articolo 16 del citato decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, come modificato dal presente decreto: «Art. 16 (Rapporto di servizio civile universale e durata). - 1. Il rapporto di servizio civile universale si instaura con la sottoscrizione del relativo contratto tra il giovane selezionato dall'ente accreditato e la Presidenza del Consiglio dei ministri, non e' assimilabile ad alcuna forma di rapporto di lavoro di natura subordinata o parasubordinata e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilita'. 2. Il contratto, finalizzato allo svolgimento del servizio civile universale, recante la data di inizio del servizio attestata dal responsabile dell'ente, prevede il trattamento giuridico ed economico, in conformita' all'articolo 17, nonche' le norme di comportamento alle quali l'operatore volontario deve attenersi e le relative sanzioni. 3. Gli assegni attribuiti agli operatori in servizio civile universale, inquadrati nei redditi derivanti dalle assunzioni di obblighi di fare, non fare o permettere, sono esenti da imposizioni tributarie e non sono imponibili ai fini previdenziali. 4. Il servizio civile universale, che puo' svolgersi in Italia e all'estero, ha durata non inferiore ad otto mesi e non superiore a dodici mesi, anche in relazione alla tipologia del programma di intervento. 5. Nell'attuazione del servizio civile universale gli operatori volontari sono tenuti a realizzare le attivita' previste dal progetto, nel rispetto di quanto stabilito nel contratto di cui al comma 1, e non possono svolgere attivita' di lavoro subordinato o autonomo, se incompatibile con il corretto espletamento del servizio civile universale. 6. Agli operatori volontari e' assicurata la formazione, di durata complessiva non inferiore a ottanta ore, articolata in formazione generale, di durata minima di trenta ore, e in formazione specifica, di durata minima di cinquanta ore e commisurata alla durata e alla tipologia del programma di intervento. 7. L'orario di svolgimento del servizio da parte dell'operatore volontario si articola in un impegno settimanale di venticinque ore, articolato su cinque o sei giorni, ovvero di un monte ore annuo per i dodici mesi corrispondente a 1145 ore e per otto mesi corrispondente a 765 ore. 8. (Omissis).».