Art. 3 
 
       Modifiche al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 
 
  1. All'articolo 8 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e'
aggiunto, in fine, il seguente comma: 
    «3-bis. Al commissario autonomamente nominato ai sensi del  comma
1, lettera b), ed al coadiutore di cui egli si avvale a  norma  degli
articoli  19,  comma  3,  del  presente  decreto  e  32  della  legge
fallimentare, si applicano le disposizioni di cui agli  articoli  35,
comma 4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
si osservano altresi' le disposizioni di cui  all'articolo  35.2  del
predetto decreto.». 
 
          Note all'art. 3: 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  8   del   decreto
          legislativo 8 luglio 1999, n. 270, citato in premessa, come
          modificato dal presente decreto: 
              «Art.  8  (Sentenza   dichiarativa   dello   stato   di
          insolvenza). - 1. Con la sentenza dichiarativa dello  stato
          di insolvenza il tribunale: 
                a) nomina il giudice delegato per la procedura; 
                b)  nomina  uno  o  tre  commissari  giudiziali,   in
          conformita' dell'indicazione del  Ministro  dell'industria,
          ovvero autonomamente, se l'indicazione non e' pervenuta nel
          termine stabilito a norma dell'art. 7, comma 3; 
                c) ordina all'imprenditore di  depositare  entro  due
          giorni in cancelleria le scritture contabili e  i  bilanci,
          se non vi si e' provveduto a norma dell'art. 5, comma 2; 
                d) assegna ai  creditori  e  ai  terzi,  che  vantano
          diritti   reali   mobiliari    su    beni    in    possesso
          dell'imprenditore,  un  termine  non  inferiore  a  novanta
          giorni e non  superiore  a  centoventi  giorni  dalla  data
          dell'affissione della  sentenza  per  la  presentazione  in
          cancelleria delle domande; 
                e)  stabilisce  il   luogo,   il   giorno   e   l'ora
          dell'adunanza in cui,  nel  termine  di  trenta  giorni  da
          quello indicato nella lettera d), si  procedera'  all'esame
          dello stato passivo davanti al giudice delegato; 
                f) stabilisce se la  gestione  dell'impresa,  fino  a
          quando non si provveda a norma dell'art.  30,  e'  lasciata
          all'imprenditore insolvente o e'  affidata  al  commissario
          giudiziale. 
              2. La nomina di tre commissari giudiziali  e'  limitata
          ai casi  di  eccezionale  rilevanza  e  complessita'  della
          procedura. 
              3. La sentenza e' comunicata ed affissa nei modi e  nei
          termini stabiliti dall'art.  17,  primo  e  secondo  comma,
          della legge fallimentare, salvo quanto  previsto  dall'art.
          94 del presente decreto. A cura del  cancelliere,  essa  e'
          altresi'  comunicata   entro   tre   giorni   al   Ministro
          dell'industria. 
              3-bis. Al commissario autonomamente nominato  ai  sensi
          del comma 1, lettera b) ed al coadiutore  di  cui  egli  si
          avvale a norma degli articoli 19,  comma  3,  del  presente
          decreto e 32 della  legge  fallimentare,  si  applicano  le
          disposizioni di cui agli articoli 35, commi  4-bis  e  35.1
          del decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.  159;  si
          osservano altresi' le disposizioni di cui all'art. 35.2 del
          predetto decreto.».