Art. 6 
 
         Modifiche all'articolo 124 del decreto legislativo 
                       10 febbraio 2005, n. 30 
 
  1. All'articolo 124 del codice della proprieta'  industriale,  dopo
il comma 6, sono inseriti i seguenti: 
  «6-bis.     Nei     procedimenti     relativi     all'acquisizione,
all'utilizzazione o alla rivelazione illecite dei segreti commerciali
di cui all'articolo 98, il giudice, nel disporre le misure di cui  al
presente articolo e nel valutarne la proporzionalita',  considera  le
circostanze del caso concreto, tra le quali: 
    a) il valore e le altre caratteristiche  specifiche  dei  segreti
commerciali; 
    b) le misure adottate dal legittimo detentore  per  proteggere  i
segreti commerciali; 
    c)  la  condotta  dell'autore  della  violazione  nell'acquisire,
utilizzare o rivelare i segreti commerciali; 
    d) l'impatto dell'utilizzazione o della rivelazione illecite  dei
segreti commerciali; 
    e)  i  legittimi  interessi   delle   parti   e   l'impatto   che
l'accoglimento o il  rigetto  delle  misure  potrebbe  avere  per  le
stesse; 
    f) i legittimi interessi dei terzi; 
    g) l'interesse pubblico generale; 
    h) le esigenze di tutela dei diritti fondamentali. 
  6-ter.     Nei     procedimenti     relativi      all'acquisizione,
all'utilizzazione o alla rivelazione illecite dei segreti commerciali
di cui all'articolo 98, il  giudice  puo'  disporre,  in  alternativa
all'applicazione delle misure  di  cui  al  presente  articolo  e  su
istanza della parte  interessata,  il  pagamento  di  un  indennizzo,
qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: 
    a) la  parte  istante,  al  momento  dell'utilizzazione  o  della
rivelazione, non  conosceva  ne',  secondo  le  circostanze,  avrebbe
dovuto conoscere, del fatto che i  segreti  commerciali  erano  stati
ottenuti  da  un  terzo  che  li  stava   utilizzando   o   rivelando
illecitamente; 
    b) l'esecuzione di tali misure puo' essere eccessivamente onerosa
per la parte istante; 
    c) l'indennizzo risulti  adeguato  in  relazione  al  pregiudizio
subito dalla parte che ha chiesto l'applicazione delle misure. 
  6-quater. L'indennizzo liquidato a norma del comma 6-ter non  puo',
in ogni caso, superare l'importo dei diritti dovuti qualora la  parte
istante avesse richiesto l'autorizzazione  ad  utilizzare  i  segreti
commerciali per il periodo di tempo per  il  quale  l'utilizzo  degli
stessi avrebbe potuto essere vietato.». 
 
          Note all'art. 6: 
              - Il testo dell'articolo 124 del decreto legislativo n.
          30  del  2005,  citato  nelle  note  alle  premesse,   come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 124 (Misure correttive e sanzioni civili).  -  1.
          Con la sentenza che accerta la violazione di un diritto  di
          proprieta' industriale possono essere disposti l'inibitoria
          della fabbricazione, del commercio e  dell'uso  delle  cose
          costituenti violazione del diritto, e  l'ordine  di  ritiro
          definitivo dal commercio delle medesime cose nei  confronti
          di  chi  ne  sia  proprietario  o  ne  abbia  comunque   la
          disponibilita'.   L'inibitoria   e   l'ordine   di   ritiro
          definitivo dal commercio possono essere emessi anche contro
          ogni intermediario, che sia parte del  giudizio  ed  i  cui
          servizi  siano  utilizzati  per  violare  un   diritto   di
          proprieta' industriale. 
              2. Pronunciando l'inibitoria, il giudice  puo'  fissare
          una  somma  dovuta  per  ogni  violazione  o   inosservanza
          successivamente   constatata    e    per    ogni    ritardo
          nell'esecuzione del provvedimento. 
              3. Con la sentenza che  accerta  la  violazione  di  un
          diritto di proprieta' industriale puo' essere  ordinata  la
          distruzione di tutte le cose costituenti la violazione,  se
          non vi si oppongono motivi particolari, a spese dell'autore
          della violazione. Non puo' essere ordinata  la  distruzione
          della cosa e  l'avente  diritto  puo'  conseguire  solo  il
          risarcimento dei danni, se la distruzione della cosa e'  di
          pregiudizio   all'economia   nazionale.   Se   i   prodotti
          costituenti   violazione   dei   diritti   di    proprieta'
          industriale sono suscettibili, previa adeguata modifica, di
          una  utilizzazione  legittima,  puo'  essere  disposto  dal
          giudice, in  luogo  del  ritiro  definitivo  o  della  loro
          distruzione, il loro ritiro temporaneo dal  commercio,  con
          possibilita' di reinserimento a seguito  degli  adeguamenti
          imposti a garanzia del rispetto del diritto. 
              4. Con  la  sentenza  che  accerta  la  violazione  dei
          diritti di proprieta' industriale, puo' essere ordinato che
          gli oggetti prodotti importati o venduti in violazione  del
          diritto e i mezzi  specifici  che  servono  univocamente  a
          produrli o ad attuare il metodo o processo  tutelato  siano
          assegnati in proprieta' al  titolare  del  diritto  stesso,
          fermo restando il diritto al risarcimento del danno. 
              5. E' altresi' in facolta' del  giudice,  su  richiesta
          del proprietario degli oggetti o dei mezzi di produzione di
          cui al comma 4,  tenuto  conto  della  residua  durata  del
          titolo  di  proprieta'  industriale  o  delle   particolari
          circostanze  del  caso,  ordinare  il  sequestro,  a  spese
          dell'autore  della  violazione,  fino  all'estinzione   del
          titolo,  degli  oggetti  e  dei  mezzi  di  produzione.  In
          quest'ultimo caso, il titolare del  diritto  di  proprieta'
          industriale puo' chiedere che gli oggetti  sequestrati  gli
          siano aggiudicati al prezzo che, in mancanza di accordo tra
          le parti, verra'  stabilito  dal  giudice  dell'esecuzione,
          sentito, occorrendo, un perito. 
              6. Delle cose costituenti  violazione  del  diritto  di
          proprieta' industriale non si puo' disporre la rimozione  o
          la distruzione, ne' puo' esserne  interdetto  l'uso  quando
          appartengono  a  chi  ne  fa  uso  personale  o  domestico.
          Nell'applicazione delle  sanzioni  l'autorita'  giudiziaria
          tiene conto della necessaria proporzione  tra  la  gravita'
          delle violazioni e le sanzioni, nonche' dell'interesse  dei
          terzi. 
              7. Sulle contestazioni  che  sorgono  nell'eseguire  le
          misure menzionate in questo articolo decide, con  ordinanza
          non  soggetta  a  gravame,  sentite   le   parti,   assunte
          informazioni sommarie, il giudice che ha emesso la sentenza
          recante le misure anzidette. 
              6-bis.  Nei  procedimenti  relativi   all'acquisizione,
          all'utilizzazione o alla rivelazione illecite  dei  segreti
          commerciali  di  cui  all'articolo  98,  il  giudice,   nel
          disporre le misure  di  cui  al  presente  articolo  e  nel
          valutarne la proporzionalita', considera le circostanze del
          caso concreto, tra le quali: 
              a) il valore e le altre caratteristiche specifiche  dei
          segreti commerciali; 
              b) le  misure  adottate  dal  legittimo  detentore  per
          proteggere i segreti commerciali; 
              c)   la   condotta   dell'autore    della    violazione
          nell'acquisire,   utilizzare   o   rivelare    i    segreti
          commerciali; 
              d) l'impatto  dell'utilizzazione  o  della  rivelazione
          illecite dei segreti commerciali; 
              e) i legittimi interessi delle parti  e  l'impatto  che
          l'accoglimento o il rigetto delle misure potrebbe avere per
          le stesse; 
              f) i legittimi interessi dei terzi; 
              g) l'interesse pubblico generale; 
              h) le esigenze di tutela dei diritti fondamentali. 
              6-ter.  Nei  procedimenti  relativi   all'acquisizione,
          all'utilizzazione o alla rivelazione illecite  dei  segreti
          commerciali  di  cui  all'articolo  98,  il  giudice   puo'
          disporre, in alternativa all'applicazione delle  misure  di
          cui  al  presente  articolo  e  su  istanza   della   parte
          interessata,  il  pagamento  di  un   indennizzo,   qualora
          ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: 
              a) la parte istante, al  momento  dell'utilizzazione  o
          della  rivelazione,   non   conosceva   ne',   secondo   le
          circostanze, avrebbe dovuto  conoscere,  del  fatto  che  i
          segreti commerciali erano stati ottenuti da un terzo che li
          stava utilizzando o rivelando illecitamente; 
              b)   l'esecuzione   di   tali   misure   puo'    essere
          eccessivamente onerosa per la parte istante; 
              c)  l'indennizzo  risulti  adeguato  in  relazione   al
          pregiudizio   subito   dalla   parte   che    ha    chiesto
          l'applicazione delle misure. 
              6-quater. L'indennizzo  liquidato  a  norma  del  comma
          6-ter non  puo',  in  ogni  caso,  superare  l'importo  dei
          diritti dovuti qualora la parte  istante  avesse  richiesto
          l'autorizzazione ad utilizzare i segreti commerciali per il
          periodo di tempo  per  il  quale  l'utilizzo  degli  stessi
          avrebbe potuto essere vietato.».