Art. 7 
 
        Marchi collettivi di qualita' delle piante officinali 
 
  1. Le regioni, anche d'intesa  con  il  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e  forestali,  possono  istituire,  nel  rispetto
della normativa dell'Unione europea, marchi finalizzati a certificare
il rispetto di  standard  di  qualita'  nella  filiera  delle  piante
officinali. 
  2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali  ha
facolta' di proporre un marchio unico  di  qualita'  che  le  regioni
possono adottare a livello regionale, interregionale o di distretto. 
  3. Al fine di fornire migliori garanzie sulla qualita' della pianta
coltivata e sugli standard qualitativi e di  sicurezza  del  prodotto
finito, sono incentivate la diffusione e l'applicazione nelle diverse
fasi della filiera delle piante officinali  delle  Good  Agricultural
and Collection Practice (GACP).