Art. 6 
 
 
                 Coordinatore del dibattito pubblico 
                         e relativi compiti 
 
  1.  L'amministrazione  aggiudicatrice  o  l'ente  aggiudicatore  si
avvale, per la progettazione e la gestione  del  dibattito  pubblico,
della collaborazione del coordinatore del dibattito pubblico. 
  2. Il coordinatore  del  dibattito  pubblico  svolge  le  attivita'
affidategli con responsabilita' e autonomia professionale. 
  3. Il  coordinatore  del  dibattito  pubblico  e'  individuato,  su
richiesta    dell'amministrazione    aggiudicatrice    o    dell'ente
aggiudicatore, dal  Ministero  competente  per  materia  tra  i  suoi
dirigenti. Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore
e' un Ministero, il coordinatore e' designato  dalla  Presidenza  del
Consiglio   dei   ministri   tra   i   dirigenti   delle    pubbliche
amministrazioni estranei al  Ministero  interessato.  In  assenza  di
dirigenti pubblici in possesso dei requisiti di cui al  comma  4,  il
coordinatore    puo'    essere    individuato    dall'amministrazione
aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore mediante procedura di cui al
codice, configurandosi come appalto di servizi. 
  4. Il  coordinatore  del  dibattito  pubblico  e'  individuato  tra
soggetti di comprovata esperienza  e  competenza  nella  gestione  di
processi  partecipativi,  ovvero  nella  gestione  ed  esecuzione  di
attivita'   di   programmazione   e   pianificazione    in    materia
infrastrutturale, urbanistica, territoriale e socio-economica. 
  5. Non possono assumere l'incarico di  coordinatore  del  dibattito
pubblico i soggetti residenti o domiciliati  nel  territorio  di  una
Provincia o di una  Citta'  metropolitana  ove  la  stessa  opera  e'
localizzata. 
  6. Il coordinatore del dibattito pubblico: 
  a) progetta le modalita' di svolgimento del dibattito  pubblico  ed
elabora, entro un mese dal conferimento dell'incarico,  il  documento
di progetto del dibattito pubblico, stabilendo i temi di discussione,
il calendario degli incontri  e  le  modalita'  di  partecipazione  e
comunicazione al pubblico; 
  b) valuta, ed eventualmente richiede, per una sola volta  ed  entro
quindici giorni dalla sua  ricezione,  integrazioni  e  modifiche  al
dossier di progetto di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a); 
  c) favorisce il confronto tra tutti i partecipanti al  dibattito  e
fa emergere le posizioni in campo, anche attraverso il contributo  di
esperti, evitando che ci siano posizioni non rappresentate; 
  d) in modo oggettivo e trasparente, definisce e attua il  piano  di
comunicazione  e  informazione  al  pubblico   ed   e'   responsabile
dell'organizzazione e  degli  aggiornamenti  del  sito  internet  del
dibattito pubblico; 
  e) segnala alla  Commissione,  di  cui  all'articolo  4,  eventuali
anomalie nello svolgimento  del  dibattito  pubblico  e  sensibilizza
l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore  al  rispetto
dei tempi di svolgimento della procedura; 
  f) redige la relazione conclusiva del  dibattito  pubblico  di  cui
all'articolo 9, comma 1.