Art. 2 Modalita' di Gioco 1. Il bingo con partecipazione a distanza consiste nell'estrazione progressiva di massimo 100 elementi alfanumerici o simbolici e prevede l'assegnazione di uno o piu' premi, avendo i giocatori come unita' di gioco una o piu' cartelle su cui sono visualizzati elementi diversi, in numero prestabilito tra quelli oggetto di estrazione, determinati dal generatore di numeri casuali. 2. Il bingo con partecipazione a distanza puo' essere offerto, in conformita' con le modalita' definite con provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, per sette giorni alla settimana senza limitazione di orario, dai concessionari di cui all'articolo 24, comma 13, della legge 7 luglio 2009, n. 88, autorizzati all'esercizio e alla raccolta del bingo a distanza. 3. Con provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono definite le condizioni generali di gioco, le relative regole tecniche e la posta unitaria di partecipazione al gioco e ogni ulteriore aspetto relativo alla disciplina del bingo con partecipazione a distanza.
Note all'art. 2: - Per il testo dell'art. 24, comma 13, della legge 7 luglio 2009, n. 88, si veda nelle note alle premesse.