Art. 2 
 
                         Modalita' di Gioco 
 
  1. Il bingo con partecipazione a distanza consiste  nell'estrazione
progressiva di  massimo  100  elementi  alfanumerici  o  simbolici  e
prevede l'assegnazione di uno o piu' premi, avendo i  giocatori  come
unita' di gioco una o piu' cartelle su cui sono visualizzati elementi
diversi, in numero prestabilito tra  quelli  oggetto  di  estrazione,
determinati dal generatore di numeri casuali. 
  2. Il bingo con partecipazione a distanza puo' essere  offerto,  in
conformita' con le modalita' definite con provvedimenti del Direttore
dell'Agenzia delle dogane e  dei  monopoli,  per  sette  giorni  alla
settimana senza limitazione  di  orario,  dai  concessionari  di  cui
all'articolo 24,  comma  13,  della  legge  7  luglio  2009,  n.  88,
autorizzati all'esercizio e alla raccolta del bingo a distanza. 
  3. Con provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle dogane e  dei
monopoli sono definite le condizioni generali di gioco,  le  relative
regole tecniche e la posta unitaria di partecipazione al gioco e ogni
ulteriore  aspetto   relativo   alla   disciplina   del   bingo   con
partecipazione a distanza. 
 
          Note all'art. 2: 
 
              - Per il testo dell'art. 24, comma 13,  della  legge  7
          luglio 2009, n. 88, si veda nelle note alle premesse.