Art. 3 Imposta unica, compenso per il controllore centralizzato del gioco e ripartizione della raccolta 1. Al gioco del bingo a distanza si applica l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504 e il compenso per il controllore centralizzato del gioco, nella misura dell'1 per cento del prezzo di vendita delle cartelle, ai sensi dell'articolo 10, comma 9-septies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. 2. L'imposta unica e' stabilita, ai sensi del comma 945 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nella misura del 20 per cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore. 3. Con provvedimenti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono definiti: a) le modalita' di versamento dell'imposta unica, sentito il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; b) l'importo minimo da destinare al montepremi; c) l'importo da destinare al jackpot; d) la misura del compenso del concessionario.
Note all'art. 3: - Per i riferimenti al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 10, comma 9-septies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, si veda nelle note alle premesse.