Art. 3 
 
      Imposta unica, compenso per il controllore centralizzato 
               del gioco e ripartizione della raccolta 
 
  1. Al gioco del bingo a distanza si applica l'imposta unica di  cui
al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504 e il compenso per  il
controllore centralizzato del gioco, nella misura  dell'1  per  cento
del prezzo di vendita delle  cartelle,  ai  sensi  dell'articolo  10,
comma 9-septies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n.  16,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. 
  2.  L'imposta  unica  e'  stabilita,  ai  sensi   del   comma   945
dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.  208,  nella  misura
del 20 per cento delle somme che, in base al  regolamento  di  gioco,
non risultano restituite al giocatore. 
  3. Con provvedimenti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli  sono
definiti: 
    a) le modalita' di  versamento  dell'imposta  unica,  sentito  il
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; 
    b) l'importo minimo da destinare al montepremi; 
    c) l'importo da destinare al jackpot; 
    d) la misura del compenso del concessionario. 
 
          Note all'art. 3: 
 
              - Per i riferimenti al decreto legislativo 23  dicembre
          1998, n. 504, si veda nelle note alle premesse. 
              - Per il  testo  dell'art.  10,  comma  9-septies,  del
          decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, si veda nelle note  alle
          premesse. 
              - Per i riferimenti alla legge  28  dicembre  2015,  n.
          208, si veda nelle note alle premesse.