IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
                             E DEL MARE 
 
  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.
400; 
  Vista  la  legge  24  novembre   1981,   n.   689,   e   successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  e  successive
modificazioni, ed in particolare l'articolo 29; 
  Visto il  decreto  legislativo  16  giugno  2017,  n.  104  recante
«Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo  e  del
Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva  2011/92/UE,
concernente la valutazione  dell'impatto  ambientale  di  determinati
progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli  1  e  14  della
legge 9 luglio 2015, n. 114» ed in particolare l'articolo  25,  comma
5, che prevede che «con decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  da  adottarsi  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  sono
definiti i contenuti minimi e i formati dei verbali di  accertamento,
contestazione e notificazione dei procedimenti di cui all'articolo 29
del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  come  modificato
dall'articolo 18 del presente decreto»; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 novembre 2017; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai
sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, con  nota  dell'11  gennaio
2018; 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
  1. I contenuti minimi dei verbali di accertamento, contestazione  e
notificazione dei procedimenti di valutazione di  impatto  ambientale
di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
comprendono le informazioni di cui all'allegato 1. I predetti verbali
sono redatti secondo lo schema di cui all'allegato 2. 
  2.  Gli  allegati  costituiscono  parte  integrante  del   presente
regolamento. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Roma, 28 marzo 2018 
 
                                                Il Ministro: Galletti 
 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede 

Registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 2018 
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare, registro n. 1, foglio n. 2427 
 
                                     NOTE 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
          1988, n. 214, S.O.: 
                «Art. 17 (Regolamenti). -  (Omissis). 
                3. Con decreto ministeriale possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
                4. I regolamenti di cui al comma 1 ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
                (Omissis) 
              - La legge 24  novembre  1981,  n.  689  (Modifiche  al
          sistema penale) e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  30
          novembre 1981, n. 329, S.O.. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  29  del   decreto
          legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  (Norme  in  materia
          ambientale), pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  del  14
          aprile 2006, n. 88 - S.O. n. 96: 
                «Art.   29   (Sistema   sanzionatorio).   -   1.    I
          provvedimenti di autorizzazione  di  un  progetto  adottati
          senza la verifica di assoggettabilita' a  VIA  o  senza  la
          VIA, ove prescritte, sono  annullabili  per  violazione  di
          legge. 
                2. Qualora siano accertati inadempimenti o violazioni
          delle condizioni ambientali di cui all'art. 28,  ovvero  in
          caso di  modifiche  progettuali  che  rendano  il  progetto
          difforme da quello sottoposto al procedimento  di  verifica
          di assoggettabilita' a VIA, al procedimento di VIA,  ovvero
          al procedimento unico di cui all'art. 27 o di cui  all'art.
          27-bis, l'autorita' competente procede secondo la  gravita'
          delle infrazioni: 
                  a) alla diffida, assegnando  un  termine  entro  il
          quale devono essere eliminate le inosservanze; 
                  b)  alla  diffida   con   contestuale   sospensione
          dell'attivita' per un tempo determinato, ove  si  manifesti
          il rischio di impatti ambientali significativi e negativi; 
                  c) alla revoca del  provvedimento  di  verifica  di
          assoggettabilita' a VIA, del provvedimento di VIA, in  caso
          di mancato adeguamento alle  prescrizioni  imposte  con  la
          diffida e in caso di reiterate violazioni  che  determinino
          situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente. 
                3. Nel  caso  di  progetti  a  cui  si  applicano  le
          disposizioni  del  presente  decreto  realizzati  senza  la
          previa  sotto-posizione  al  procedimento  di  verifica  di
          assoggettabilita' a VIA, al procedimento di VIA  ovvero  al
          procedimento unico di cui all'art. 27  o  di  cui  all'art.
          27-bis, in violazione delle disposizioni di cui al presente
          Titolo  III,  ovvero  in  caso  di  annullamento  in   sede
          giurisdizionale  o  in  autotutela  dei  provvedimenti   di
          verifica di assoggettabilita' a VIA o dei provvedimenti  di
          VIA relativi a un progetto gia' realizzato o  in  corso  di
          realizzazione, l'autorita' competente  assegna  un  termine
          all'interessato   entro   il   quale   avviare   un   nuovo
          procedimento e puo' consentire la prosecuzione dei lavori o
          delle attivita' a condizione che tale prosecuzione  avvenga
          in termini di sicurezza con riguardo agli eventuali  rischi
          sanitari, ambientali o per il patrimonio culturale. Scaduto
          inutilmente il termine  assegnato  all'interessato,  ovvero
          nel caso in cui il nuovo provvedimento di VIA, adottato  ai
          sensi degli articoli  25,  27  o  27-bis,  abbia  contenuto
          negativo, l'autorita'  competente  dispone  la  demolizione
          delle opere realizzate e  il  ripristino  dello  stato  dei
          luoghi e della situazione ambientale a  cura  e  spese  del
          responsabile, definendone i termini e le modalita'. In caso
          di   inottemperanza,   l'autorita'   competente    provvede
          d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il  recupero  di  tali
          spese e' effettuato con le modalita' e gli effetti previsti
          dal testo unico delle disposizioni di legge  relative  alla
          riscossione  delle   entrate   patrimoniali   dello   Stato
          approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. 
                4. Salvo che il  fatto  costituisca  reato,  chiunque
          realizza un progetto o parte di esso, senza la previa VIA o
          senza  la  verifica  di  assoggettabilita'   a   VIA,   ove
          prescritte, e' punito con una  sanzione  amministrativa  da
          35.000 euro a 100.000 euro. 
                5. Salvo che il fatto costituisca reato,  si  applica
          la sanzione amministrativa  pecuniaria  da  20.000  euro  a
          80.000 euro nei confronti di  colui  che,  pur  essendo  in
          possesso del provvedimento di verifica di assoggettabilita'
          o di valutazione di impatto ambientale, non ne  osserva  le
          condizioni ambientali. 
                6.   Le   sanzioni   sono   irrogate   dall'autorita'
          competente. 
                7. Alle sanzioni amministrative  pecuniarie  previste
          dal presente articolo non si applica il pagamento in misura
          ridotta di cui all'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n.
          689. 
                8.  I  proventi  derivanti  dall'applicazione   delle
          sanzioni amministrative pecuniarie  di  competenza  statale
          per le violazioni  previste  dal  presente  articolo,  sono
          versati  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  e   sono
          successivamente riassegnati ai pertinenti capitoli di spesa
          del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
          del  mare  per  essere  destinati  al  miglioramento  delle
          attivita'  di   vigilanza,   prevenzione   e   monitoraggio
          ambientale, alle attivita' di cui all'art. 28 del  presente
          decreto per la verifica dell'ottemperanza delle  condizioni
          ambientali  contenute  nel  provvedimento  di  verifica  di
          assoggettabilita' a VIA o nel provvedimento di VIA, nonche'
          alla predisposizione di misure per la protezione  sanitaria
          della  popolazione  in  caso  di  incidenti   o   calamita'
          naturali.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  25,  comma  5,  del
          decreto legislativo 16  giugno  2017,  n.  104  (Attuazione
          della direttiva 2014/52/UE del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 16 aprile 2014, che  modifica  la  direttiva
          2011/92/UE,   concernente   la   valutazione   dell'impatto
          ambientale di determinati progetti pubblici e  privati,  ai
          sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio  2015,  n.
          114), pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  del  6  luglio
          2017, n. 156: 
                «Art. 25 (Disposizioni attuative). - (Omissis). 
                5. Con decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare, ai  sensi  dell'art.  17,
          comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,  da  adottarsi
          entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  del
          presente decreto, sono definiti  i  contenuti  minimi  e  i
          formati  dei  verbali  di  accertamento,  contestazione   e
          notificazione dei  procedimenti  di  cui  all'art.  29  del
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come  modificato
          dall'art. 18 del presente decreto. 
                (Omissis). 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il testo dell'art. 29 del citato decreto  legislativo
          n. 152 del 2006, e' riportato nelle note alle premesse.