Art. 7 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Per gli investimenti effettuati nell'anno 2018, nonche'  dal  24
giugno  2017  al  31  dicembre  2017  esclusivamente   sulla   stampa
quotidiana e  periodica,  anche  on-line,  il  credito  d'imposta  e'
concesso nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo
57-bis,  comma  3,  del  decreto-  legge  24  aprile  2017,  n.   50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21  giugno  2017,  n.  96,
come modificato  dall'articolo  4,  comma  1,  del  decreto-legge  16
ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla  legge  21
giugno 2017, n. 96, tenuto conto della  riserva  prevista  dal  comma
3-bis del medesimo articolo 57-bis. 
  2. Per gli anni successivi, il Dipartimento  per  l'informazione  e
l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede,  con
avviso da pubblicare, entro il  quindicesimo  giorno  antecedente  la
data di apertura del periodo di presentazione delle  domande  di  cui
all'articolo 5, comma 1, nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana  e  sul  proprio  sito  istituzionale,  alle   comunicazioni
previste dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo  31  marzo
1998, n. 123, in ordine alle risorse disponibili per  la  concessione
dell'agevolazione di cui al presente decreto. 
  3.  All'attuazione  delle  disposizioni  del  presente  decreto  si
provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali  e  finanziarie
disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Per il riferimento  ai  commi  3  e  3-bis  dell'art.
          57-bis del citato decreto-legge n. 50  del  2017,  si  veda
          nelle note alle premesse. 
              - Si riporta il testo  del  comma  3  dell'art.  2  del
          citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123: 
              «Art. 2 (Modalita' di attuazione). - 1 (Omissis). 
              3. I soggetti interessati hanno diritto agli interventi
          esclusivamente nei limiti delle disponibilita'  finanziarie
          previste  dalla  legge.  Il  soggetto  competente  comunica
          tempestivamente, con avviso da  pubblicare  nella  Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento
          delle risorse disponibili e restituisce agli istanti le cui
          richieste non siano state soddisfatte, la documentazione da
          essi inviata a  loro  spese.  Ove  si  rendano  disponibili
          ulteriori  risorse  finanziarie,  il  soggetto   competente
          comunica la data dalla quale  e'  possibile  presentare  le
          relative domande, con avviso da pubblicare  nella  Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana, almeno sessanta giorni
          prima del termine iniziale.».