Art. 8 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Per l'anno 2018 la comunicazione telematica di cui  all'articolo
5, comma 1, e' presentata a  decorrere  dal  sessantesimo  giorno  ed
entro il novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente  decreto  nella  Gazzetta   Ufficiale   e   l'adozione   del
provvedimento di cui all'articolo 5, comma  3,  e'  effettuata  entro
centoventi giorni dalla data di pubblicazione  del  presente  decreto
nella Gazzetta Ufficiale. 
  2. Per gli investimenti incrementali di cui all'articolo  2,  comma
2, la comunicazione di cui  all'articolo  5,  comma  1  del  presente
regolamento e' effettuata in modo separato nei termini  previsti  dal
comma 1. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Roma, 16 maggio 2018 
 
                          p. Il Presidente 
                     del Consiglio dei ministri 
                                Lotti 
 
                             Il Ministro 
                      dello sviluppo economico 
                               Calenda 
 
                      Il Ministro dell'economia 
                           e delle finanze 
                               Padoan 
 
Visto, Il Guardasigilli: Orlando 
 

Registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 2018 
Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e  affari  esteri,
reg.ne prev. n. 1527