Art. 3 
 
                  Profili di uscita degli indirizzi 
                    e risultati di apprendimento 
 
  1.   I   percorsi   di   istruzione   professionale   fanno   parte
dell'istruzione secondaria superiore, ai sensi dell'articolo  13  del
decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 2 aprile 2007, n. 40,  e  costituiscono  un'articolazione
del secondo ciclo del sistema di istruzione e  formazione,  ai  sensi
dell'articolo 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005,  n.  226.  I
percorsi sono strutturati,  ai  sensi  dell'articolo  4  del  decreto
legislativo, in un biennio  e  in  un  successivo  triennio  e  hanno
un'identita' culturale, metodologica e  organizzativa,  riconoscibile
dagli studenti e dalle loro famiglie, che  si  riassume  nel  profilo
educativo, culturale e professionale, di seguito denominato P.E.Cu.P,
del diplomato dell'istruzione professionale, di cui all'Allegato A al
decreto legislativo. 
  2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del  decreto  legislativo,  i
profili di uscita dei  percorsi  di  cui  al  comma  1  riguardano  i
seguenti indirizzi: 
    a) agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti  del
territorio e gestione delle risorse forestali e montane; 
    b) pesca commerciale e produzioni ittiche; 
    c) industria e artigianato per il Made in Italy; 
    d) manutenzione e assistenza tecnica; 
    e) gestione delle acque e risanamento ambientale; 
    f) servizi commerciali; 
    g) enogastronomia e ospitalita' alberghiera; 
    h) servizi culturali e dello spettacolo; 
    i) servizi per la sanita' e l'assistenza sociale; 
    l) arti ausiliarie delle professioni sanitarie: odontotecnico; 
    m) arti ausiliarie delle professioni sanitarie: ottico. 
  3. I profili di uscita, di cui al comma 2, associati agli specifici
risultati di  apprendimento,  declinati  in  termini  di  competenze,
abilita' e conoscenze, integrano il P.E.Cu.P,  di  cui  al  comma  1,
connotano il raccordo dei percorsi dell'istruzione professionale  con
il mondo del lavoro e delle professioni. 
  4. Ai fini della spendibilita'  in  ambito  sanitario  del  diploma
conseguito in esito al percorso di studi  dell'indirizzo  di  cui  al
comma 2, lettera i), si applicano  le  disposizioni  della  legge  1°
febbraio 2006, n. 43. 
  5. Gli indirizzi di studio sono strutturati: 
    a) in attivita' ed insegnamenti di istruzione generale, comuni  a
tutti gli  indirizzi,  riferiti  all'asse  culturale  dei  linguaggi,
dall'asse matematico e dall'asse storico sociale, di cui all'Allegato
1; 
    b) in attivita' ed insegnamenti di  indirizzo  riferiti  all'asse
scientifico, tecnologico e professionale, di cui all'Allegato 2. 
  6. L'articolazione dei  quadri  orari  di  cui  all'Allegato  3  e'
caratterizzata dall'aggregazione,  nel  biennio,  delle  attivita'  e
degli  insegnamenti  all'interno  degli   assi   culturali   relativi
all'obbligo di istruzione e dall'aggregazione,  nel  triennio,  delle
attivita' e degli insegnamenti di istruzione generale, secondo quanto
previsto  all'articolo  5,  comma  1,   lettera   b),   del   decreto
legislativo. I quadri orari sono articolati in una parte comune,  che
concerne  tutti  gli  indirizzi  e  comprende  le  attivita'  e   gli
insegnamenti di istruzione generale, e in  una  parte  specifica  per
ciascun indirizzo. Le istituzioni scolastiche di I.P. costruiscono  i
percorsi formativi sulla base dei  quadri  orari,  nel  rispetto  dei
limiti  di  cui  all'articolo  5   del   presente   regolamento.   La
declinazione degli indirizzi prevista dal comma 5, tiene conto,  gia'
nella fase di progettazione, della dotazione organica e delle  classi
di concorso per le quali e' abilitato il personale in servizio presso
l'istituzione scolastica. Fatto  salvo  quanto  previsto  al  periodo
precedente, non  possono  essere  proposte  declinazioni  che  creano
esuberi  o  richiedono  risorse   ulteriori   rispetto   all'organico
assegnato. 
 
          Note all'art. 3: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  13   del   citato
          decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7: 
              «Art. 13 (Disposizioni urgenti in materia di istruzione
          tecnico-professionale e  di  valorizzazione  dell'autonomia
          scolastica.  Misure   in   materia   di   rottamazione   di
          autoveicoli.   Semplificazione    del    procedimento    di
          cancellazione dell'ipoteca per i mutui immobiliari.  Revoca
          delle concessioni per la progettazione e la costruzione  di
          linee  ad  alta  velocita'   e   nuova   disciplina   degli
          affidamenti   contrattuali    nella    revoca    di    atti
          amministrativi.  Clausola  di  salvaguardia.   Entrata   in
          vigore). -  1.  Fanno  parte  del  sistema  dell'istruzione
          secondaria superiore  di  cui  al  decreto  legislativo  17
          ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, i  licei,
          gli istituti tecnici e gli istituti  professionali  di  cui
          all'art. 191, comma 2, del testo unico di  cui  al  decreto
          legislativo 16 aprile 1994, n. 297,  tutti  finalizzati  al
          conseguimento  di  un  diploma  di  istruzione   secondaria
          superiore. Nell'art. 2 del decreto legislativo n.  226  del
          2005, al primo  periodo  del  comma  6  sono  soppresse  le
          parole: «economico,» e  «tecnologico»,  e  il  comma  8  e'
          sostituito dal seguente: «8. I percorsi del liceo artistico
          si articolano in indirizzi  per  corrispondere  ai  diversi
          fabbisogni formativi». Nel medesimo decreto legislativo  n.
          226 del 2005 sono abrogati il comma 7  dell'art.  2  e  gli
          articoli 6 e 10. 
              1-bis.   Gli   istituti   tecnici   e   gli    istituti
          professionali  di  cui  al  comma  1  sono   riordinati   e
          potenziati   come   istituti   tecnici   e   professionali,
          appartenenti   al   sistema   dell'istruzione    secondaria
          superiore, finalizzati istituzionalmente  al  conseguimento
          del diploma di cui al medesimo comma  1;  gli  istituti  di
          istruzione secondaria superiore, ai fini di quanto previsto
          dall'art.  3  del  regolamento  di  cui  al   decreto   del
          Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275,  attivano
          ogni opportuno collegamento  con  il  mondo  del  lavoro  e
          dell'impresa, ivi compresi il  volontariato  e  il  privato
          sociale, con la formazione professionale, con l'universita'
          e la ricerca e con gli enti locali. 
              1-ter. Nel quadro del riordino e del  potenziamento  di
          cui al comma 1-bis, con uno o piu' regolamenti adottati con
          decreto del Ministro della  pubblica  istruzione  ai  sensi
          dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
          previo parere delle competenti Commissioni parlamentari  da
          rendere entro il termine di trenta  giorni  dalla  data  di
          trasmissione  dei  relativi  schemi,  decorso  il  quale  i
          regolamenti  possono   comunque   essere   adottati,   sono
          previsti: la riduzione del numero degli attuali indirizzi e
          il  loro  ammodernamento  nell'ambito   di   ampi   settori
          tecnico-professionali, articolati in un'area di  istruzione
          generale,  comune  a  tutti  i  percorsi,  e  in  aree   di
          indirizzo; la scansione temporale dei percorsi e i relativi
          risultati di apprendimento; la previsione di un  monte  ore
          annuale delle  lezioni  sostenibile  per  gli  allievi  nei
          limiti del monte ore complessivo annuale gia' previsto  per
          i licei economico e tecnologico dal decreto legislativo  17
          ottobre 2005, n. 226, e del monte ore  complessivo  annuale
          da definire ai sensi dell'art. 1, comma  605,  lettera  f),
          della legge  27  dicembre  2006,  n.  296;  la  conseguente
          riorganizzazione delle discipline di insegnamento  al  fine
          di potenziare le attivita' laboratoriali,  di  stage  e  di
          tirocini;  l'orientamento  agli  studi  universitari  e  al
          sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore. 
              1-quater. I regolamenti di  cui  al  comma  1-ter  sono
          adottati entro il 31 luglio 2008. 
              [1-quinquies.  Sono  adottate   apposite   linee-guida,
          predisposte  dal   Ministro   della   pubblica   istruzione
          d'intesa, ai sensi dell'art. 3 del decreto  legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, con la  Conferenza  unificata  di  cui
          all'art. 8 del medesimo decreto  legislativo,  al  fine  di
          realizzare organici raccordi tra i percorsi degli  istituti
          tecnico-professionali  e  i  percorsi   di   istruzione   e
          formazione professionale finalizzati  al  conseguimento  di
          qualifiche e  diplomi  professionali  di  competenza  delle
          regioni compresi in un apposito repertorio nazionale.]. 
              1-sexies.  All'attuazione  dei   commi   da   1-bis   a
          1-quinquies si provvede nell'ambito  delle  risorse  umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica. 
              2.   Fatta   salva   l'autonomia   delle    istituzioni
          scolastiche e nel  rispetto  delle  competenze  degli  enti
          locali e  delle  regioni,  possono  essere  costituiti,  in
          ambito     provinciale     o     sub-provinciale,     «poli
          tecnico-professionali»  tra  gli  istituti  tecnici  e  gli
          istituti  professionali,  le  strutture  della   formazione
          professionale accreditate ai sensi dell'art. 1, comma  624,
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e  le  strutture  che
          operano   nell'ambito   del   sistema   dell'istruzione   e
          formazione tecnica superiore denominate  «istituti  tecnici
          superiori»  nel  quadro  della  riorganizzazione   di   cui
          all'art. 1, comma 631, della legge  27  dicembre  2006,  n.
          296.  I   «poli»   sono   costituiti   sulla   base   della
          programmazione dell'offerta  formativa,  comprensiva  della
          formazione tecnica superiore, delle regioni, che concorrono
          alla loro realizzazione in  relazione  alla  partecipazione
          delle  strutture  formative  di  competenza  regionale.   I
          «poli», di natura consortile, sono  costituiti  secondo  le
          modalita' previste dall'art. 7, comma 10,  del  regolamento
          di cui al decreto del Presidente della Repubblica  8  marzo
          1999, n. 275, con il fine di promuovere in modo  stabile  e
          organico la diffusione della cultura scientifica e  tecnica
          e di sostenere le misure per la crescita sociale, economica
          e produttiva del Paese. Essi sono dotati di  propri  organi
          da definire nelle relative convenzioni. All'attuazione  del
          presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica. Sono fatte salve le competenze  delle  regioni  a
          statuto speciale e delle province autonome di Trento  e  di
          Bolzano, in conformita' ai loro  statuti  e  alle  relative
          norme di attuazione. 
              3. Al testo unico delle imposte sui redditi di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917,  e  successive  modificazioni,  sono  apportate  le
          seguenti modificazioni: 
                a) all'art. 15, comma 1, dopo la  lettera  i-septies)
          e' aggiunta la seguente: «i-octies) le erogazioni  liberali
          a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e  grado,
          statali e paritari senza scopo  di  lucro  appartenenti  al
          sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10  marzo
          2000,  n.  62,  e  successive  modificazioni,   finalizzate
          all'innovazione  tecnologica,  all'edilizia  scolastica   e
          all'ampliamento  dell'offerta  formativa;   la   detrazione
          spetta a condizione che il versamento  di  tali  erogazioni
          sia  eseguito  tramite  banca  o  ufficio  postale   ovvero
          mediante gli altri sistemi di pagamento previsti  dall'art.
          23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.»; 
                b) all'art. 100, comma  2,  dopo  la  lettera  o)  e'
          aggiunta la seguente:  «o-bis)  le  erogazioni  liberali  a
          favore degli istituti scolastici di ogni  ordine  e  grado,
          statali e paritari senza scopo  di  lucro  appartenenti  al
          sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10  marzo
          2000,  n.  62,  e  successive  modificazioni,   finalizzate
          all'innovazione  tecnologica,  all'edilizia  scolastica   e
          all'ampliamento dell'offerta formativa, nel  limite  del  2
          per cento del reddito d'impresa dichiarato e comunque nella
          misura massima di 70.000 euro annui; la deduzione spetta  a
          condizione  che  il  versamento  di  tali  erogazioni   sia
          eseguito tramite banca o ufficio  postale  ovvero  mediante
          gli altri sistemi di pagamento previsti  dall'art.  23  del
          decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.»; 
                c) all'art. 147, comma 1, le  parole:  «e  i-quater)»
          sono sostituite dalle seguenti: «, i-quater) e i-octies)». 
              4. All'onere derivante dal  comma  3,  valutato  in  54
          milioni di euro per l'anno 2008 e in 31 milioni di  euro  a
          decorrere dall'anno 2009, si provvede: 
                a)  per  l'anno   2008,   mediante   utilizzo   delle
          disponibilita' esistenti sulle contabilita' speciali di cui
          all'art. 5-ter del decreto-legge 28 dicembre 2001, n.  452,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  febbraio
          2002, n. 16, che a tale  fine  sono  vincolate  per  essere
          versate all'entrata del bilancio dello Stato  nel  predetto
          anno. Con decreto del Ministro della  pubblica  istruzione,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          da emanare entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e  le
          modalita' per la determinazione delle somme da vincolare su
          ciascuna delle predette contabilita' speciali ai  fini  del
          relativo versamento; 
                b)  a  decorrere  dal  2009  mediante  corrispondente
          riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui  all'art.  1,
          comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
              5.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio. 
              6. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  provvede
          al monitoraggio degli oneri di cui al  comma  3,  anche  ai
          fini dell'adozione  dei  provvedimenti  correttivi  di  cui
          all'art. 11-ter, comma 7, della legge  5  agosto  1978,  n.
          468, e  successive  modificazioni.  Gli  eventuali  decreti
          emanati ai sensi dell'art. 7,  secondo  comma,  numero  2),
          della legge 5 agosto 1978, n.  468,  prima  della  data  di
          entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure  di  cui
          al presente  comma,  sono  tempestivamente  trasmessi  alle
          Camere, corredati da apposite relazioni illustrative. 
              6-bis. Il Ministro della pubblica istruzione riferisce,
          dopo due anni di applicazione, alle competenti  Commissioni
          parlamentari sull'andamento delle  erogazioni  liberali  di
          cui al comma 3. 
              7. I soggetti che hanno effettuato le donazioni di  cui
          al comma 3 non possono far parte del consiglio di  istituto
          e della giunta  esecutiva  delle  istituzioni  scolastiche.
          Sono esclusi dal divieto coloro che  hanno  effettuato  una
          donazione per un valore  non  superiore  a  2.000  euro  in
          ciascun anno scolastico. I dati concernenti  le  erogazioni
          liberali di  cui  al  comma  3,  e  in  particolare  quelli
          concernenti  la  persona  fisica  o  giuridica  che  le  ha
          effettuate, sono dati personali agli effetti del codice  in
          materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
          legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
              8. Le disposizioni di cui al comma 3  hanno  effetto  a
          decorrere dal periodo di imposta in corso  dal  1º  gennaio
          2007. 
              8-bis. Al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.  226,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a)  al  comma  1  dell'art.  1,   dopo   le   parole:
          «costituito  dal  sistema»  sono  inserite   le   seguenti:
          «dell'istruzione secondaria superiore»  e  conseguentemente
          le parole: «dei licei» sono soppresse; al  medesimo  comma,
          le  parole:  «Esso  e'  il  secondo  grado  in  cui»   sono
          sostituite dalle seguenti: «Assolto l'obbligo di istruzione
          di cui all'art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006,
          n. 296, nel secondo ciclo»; 
                b) all'art. 2, comma 3, i riferimenti  agli  allegati
          C/3 e C/8 sono soppressi; 
                c)  all'art.  3,  comma  2,  ultimo   periodo,   sono
          soppressi i riferimenti agli articoli 6 e 10; 
                d) all'allegato B, le parole  da:  «Liceo  economico»
          fino a: «i fenomeni  economici  e  sociali»  e  da:  «Liceo
          tecnologico» fino alla fine sono soppresse. 
              8-ter. Dalle abrogazioni previste dall'art.  31,  comma
          2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005,  n.  226,  sono
          escluse le disposizioni del testo unico di cui  al  decreto
          legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che  fanno  riferimento
          agli istituti tecnici e professionali. 
              8-quater. Il contributo  concesso  dall'art.  1,  comma
          224, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e  il  beneficio
          previsto dal comma 225 del medesimo articolo,  al  fine  di
          favorire il contenimento delle emissioni  inquinanti  e  il
          risparmio energetico nell'ambito del  riordino  del  regime
          giuridico dei  veicoli,  si  applicano  limitatamente  alla
          rottamazione senza sostituzione e non spettano in  caso  di
          acquisto di un altro veicolo nuovo o usato entro  tre  anni
          dalla  data  della  rottamazione  medesima.   Il   medesimo
          contributo e il beneficio predetti sono estesi alle  stesse
          condizioni e modalita' indicate nelle  citate  disposizioni
          anche alle autovetture immatricolate come euro 0 o  euro  1
          consegnate ad un  demolitore  a  decorrere  dalla  data  di
          entrata in  vigore  del  presente  decreto  e  sino  al  31
          dicembre 2007. 
              8-quinquies. All'art. 1,  comma  225,  della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «di domicilio,» sono
          inserite le seguenti: «ovvero del comune dove e' ubicata la
          sede di lavoro,». (53) (56) 
              8-sexies. 
              8-septies. 
              8-octies. 
              8-novies. 
              8-decies. 
              8-undecies. 
              8-duodecies.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi   da
          8-sexies a 8-terdecies trovano applicazione a decorrere dal
          sessantesimo giorno successivo  alla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto.
          Dalla medesima data decorrono i termini  di  cui  ai  commi
          8-septies e 8-novies per  i  mutui  immobiliari  estinti  a
          decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  della  stessa
          legge  di  conversione  e  sono  abrogate  le  disposizioni
          legislative e regolamentari statali  incompatibili  con  le
          disposizioni di cui ai commi da 8-sexies a 8-undecies e  le
          clausole in contrasto con le prescrizioni di cui  ai  commi
          da 8-sexies a 8-terdecies sono nulle e  non  comportano  la
          nullita' del contratto. 
              8-terdecies. Per i mutui di cui ai commi da 8-sexies  a
          8-duodecies estinti prima della data di entrata  in  vigore
          della legge di conversione del presente decreto  e  la  cui
          ipoteca non sia stata ancora cancellata alla medesima data,
          il termine di cui al comma  8-septies  decorre  dalla  data
          della richiesta della quietanza da parte del  debitore,  da
          effettuarsi mediante lettera  raccomandata  con  avviso  di
          ricevimento. 
              8-quaterdecies. 
              8-quinquiesdecies.  Al  fine  di  consentire   che   la
          realizzazione del Sistema alta  velocita'  avvenga  tramite
          affidamenti e modalita' competitivi conformi alla normativa
          vigente a livello nazionale e comunitario, nonche' in tempi
          e con limiti di spesa compatibili  con  le  priorita'  e  i
          programmi di investimento delle infrastrutture ferroviarie,
          nel rispetto dei vincoli economici e finanziari imposti dal
          decreto legislativo 8  luglio  2003,  n.  188,  al  gestore
          dell'infrastruttura ferroviaria nazionale e  degli  impegni
          assunti dallo Stato nei confronti  dell'Unione  europea  in
          merito alla riduzione del disavanzo e del debito pubblico: 
                a) sono revocate le concessioni rilasciate  alla  TAV
          S.p.A. dall'Ente Ferrovie dello  Stato  il  7  agosto  1991
          limitatamente alla tratta Milano-Verona e  alla  sub-tratta
          Verona-Padova, comprensive delle relative interconnessioni,
          e il 16  marzo  1992  relativa  alla  linea  Milano-Genova,
          comprensiva delle relative interconnessioni,  e  successive
          loro integrazioni e modificazioni; 
                b) e' altresi' revocata  l'autorizzazione  rilasciata
          al Concessionario della Rete  Ferroviaria  Italiana  S.p.A.
          all'art. 5 del decreto del Ministro dei trasporti  e  della
          navigazione  31  ottobre  2000,  n.  138  T,  e  successive
          modificazioni e integrazioni, nella parte in  cui  consente
          di proseguire nel rapporto convenzionale  con  la  societa'
          TAV S.p.A. relativo alla progettazione e costruzione  della
          linea Terzo valico dei  Giovi/Milano-Genova,  della  tratta
          Milano-Verona e della sub-tratta Verona-Padova. 
              8-sexiesdecies. Per effetto delle  revoche  di  cui  al
          comma 8-quinquiesdecies i rapporti convenzionali  stipulati
          da TAV S.p.A. con i contraenti generali in data 15  ottobre
          1991 ed in data 16 marzo 1992 continuano senza soluzione di
          continuita', con RFI S.p.A. e i relativi  atti  integrativi
          prevedono la quota di lavori che deve essere  affidata  dai
          contraenti generali ai terzi mediante procedura concorsuale
          conforme alle previsioni delle direttive comunitarie. 
              8-septiedecies. 
              8-duodevicies.  All'art.  21-quinquies  della  legge  7
          agosto 1990, n.  241,  dopo  il  comma  1  e'  aggiunto  il
          seguente: 
                «1-bis. Ove la revoca di un  atto  amministrativo  ad
          efficacia  durevole  o  istantanea   incida   su   rapporti
          negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli
          interessati e' parametrato al solo danno emergente e  tiene
          conto sia dell'eventuale  conoscenza  o  conoscibilita'  da
          parte   dei   contraenti   della   contrarieta'   dell'atto
          amministrativo oggetto di  revoca  all'interesse  pubblico,
          sia dell'eventuale  concorso  dei  contraenti  o  di  altri
          soggetti all'erronea valutazione  della  compatibilita'  di
          tale atto con l'interesse pubblico». 
              8-undevicies. 
              8-vicies. Le disposizioni  del  presente  decreto  sono
          applicabili  nelle  regioni  a  statuto  speciale  e  nelle
          province autonome di Trento e  di  Bolzano  compatibilmente
          con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione,
          anche con riferimento alle disposizioni del titolo V  della
          parte seconda  della  Costituzione  per  le  parti  in  cui
          prevedono forme di autonomia piu' ampie rispetto  a  quelle
          gia' attribuite. 
              8-vicies semel. Il presente decreto entra in vigore  il
          giorno successivo a quello della  sua  pubblicazione  nella
          Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  e   sara'
          presentato alle Camere per la conversione in legge.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 1  del  citato  decreto
          legislativo 17 ottobre 2005, n. 226: 
              «Art.  1  (Secondo  ciclo  del  sistema  educativo   di
          istruzione e formazione). - 1. Il secondo ciclo del sistema
          educativo di istruzione  e  formazione  e'  costituito  dal
          sistema dell'istruzione secondaria superiore e dal  sistema
          dell'istruzione   e   formazione   professionale.   Assolto
          l'obbligo di istruzione di cui all'art. 1, comma 622, della
          legge 27 dicembre  2006,  n.  296,  nel  secondo  ciclo  si
          realizza,   in    modo    unitario,    il    diritto-dovere
          all'istruzione  e  alla  formazione  di  cui   al   decreto
          legislativo 15 aprile 2005, n. 76. 
              2. Lo  Stato  garantisce  i  livelli  essenziali  delle
          prestazioni del secondo  ciclo  del  sistema  educativo  di
          istruzione e formazione. 
              3. Nel secondo ciclo del sistema educativo si  persegue
          la formazione intellettuale,  spirituale  e  morale,  anche
          ispirata ai principi della Costituzione, lo sviluppo  della
          coscienza storica e di appartenenza alla comunita'  locale,
          alla collettivita' nazionale ed alla civilta' europea. 
              4.  Tutte  le  istituzioni  del  sistema  educativo  di
          istruzione e formazione sono dotate di autonomia didattica,
          organizzativa, e di ricerca e sviluppo. 
              5. I percorsi liceali e  i  percorsi  di  istruzione  e
          formazione  professionale  nei   quali   si   realizza   il
          diritto-dovere all'istruzione e  formazione  sono  di  pari
          dignita' e si  propongono  il  fine  comune  di  promuovere
          l'educazione alla convivenza civile, la crescita educativa,
          culturale e professionale dei giovani attraverso il sapere,
          il saper essere, il saper fare e l'agire, e la  riflessione
          critica su di  essi,  nonche'  di  incrementare  l'autonoma
          capacita' di giudizio e l'esercizio  della  responsabilita'
          personale e  sociale  curando  anche  l'acquisizione  delle
          competenze  e   l'ampliamento   delle   conoscenze,   delle
          abilita',  delle  capacita'  e  delle  attitudini  relative
          all'uso delle nuove  tecnologie  e  la  padronanza  di  una
          lingua europea, oltre all'italiano e  all'inglese,  secondo
          il profilo educativo,  culturale  e  professionale  di  cui
          all'allegato   A.    Essi    assicurano    gli    strumenti
          indispensabili per l'apprendimento lungo tutto l'arco della
          vita.  Essi,  inoltre,  perseguono  le  finalita'   e   gli
          obiettivi specifici indicati ai Capi II e III. 
              6.  Nei  percorsi  del  secondo   ciclo   si   realizza
          l'alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15
          aprile 2005, n. 77. 
              7. Le istituzioni del sistema educativo di istruzione e
          formazione assicurano ed assistono, anche associandosi  tra
          loro, la possibilita' di cambiare  scelta  tra  i  percorsi
          liceali e, all'interno di questi, tra  gli  indirizzi,  ove
          previsti, nonche' di passare dai percorsi liceali a  quelli
          dell'istruzione e formazione professionale e  viceversa.  A
          tali  fini  le  predette  istituzioni   adottano   apposite
          iniziative didattiche, per consentire l'acquisizione di una
          preparazione adeguata alla nuova scelta. 
              8. La  frequenza,  con  esito  positivo,  di  qualsiasi
          percorso  o  frazione  di   percorso   formativo   comporta
          l'acquisizione di crediti certificati  che  possono  essere
          fatti valere, anche  ai  fini  della  ripresa  degli  studi
          eventualmente  interrotti,  nei  passaggi  tra  i   diversi
          percorsi di cui al comma  7.  Le  istituzioni  del  sistema
          educativo di istruzione e formazione  riconoscono  inoltre,
          con   specifiche   certificazioni   di    competenza,    le
          esercitazioni pratiche, le esperienze formative, i tirocini
          di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e gli
          stage realizzati in Italia e all'estero anche  con  periodi
          di   inserimento   nelle   realta'   culturali,    sociali,
          produttive, professionali e dei servizi. Ai fini di  quanto
          previsto nel presente comma sono  validi  anche  i  crediti
          formativi acquisiti e le esperienze  maturate  sul  lavoro,
          nell'ambito del contratto di apprendistato di cui  all'art.
          48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. 
              9. Le modalita' di valutazione dei crediti, ai fini dei
          passaggi  tra  i  percorsi  del  sistema  dei  licei,  sono
          definite con  le  norme  regolamentari  adottate  ai  sensi
          dell'art. 7, comma 1, lettera b) della legge 28 marzo 2003,
          n. 53. 
              10. Le corrispondenze e modalita' di riconoscimento tra
          i crediti  acquisiti  nei  percorsi  liceali  e  i  crediti
          acquisiti  nei  percorsi   di   istruzione   e   formazione
          professionale ai fini dei passaggi dal sistema dei licei al
          sistema  dell'istruzione  e  formazione   professionale   e
          viceversa  sono  definite  mediante  accordi  in  sede   di
          Conferenza  Stato-Regioni,   recepiti   con   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica,  su  proposta  del  Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   di
          concerto con il  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali. 
              11. Sono riconosciuti i  crediti  formativi  conseguiti
          nelle  attivita'  sportive  svolte  dallo  studente  presso
          associazioni sportive. A tal fine  sono  promosse  apposite
          convenzioni. 
              12.  Al  secondo  ciclo  del   sistema   educativo   di
          istruzione e formazione si accede a seguito del superamento
          dell'esame  di  Stato  conclusivo  del   primo   ciclo   di
          istruzione. 
              13.  Tutti  i  titoli  e  le  qualifiche  a   carattere
          professionalizzante sono  di  competenza  delle  regioni  e
          province autonome e vengono rilasciati esclusivamente dalle
          istituzioni   scolastiche   e   formative    del    sistema
          d'istruzione e formazione professionale. Essi hanno  valore
          nazionale in quanto corrispondenti ai livelli essenziali di
          cui al Capo III. 
              14.  La  continuita'  dei  percorsi  di  istruzione   e
          formazione professionale con  quelli  di  cui  all'art.  69
          della  legge  17  maggio  1999,   n.   144   e   successive
          modificazioni e' realizzata per il tramite  di  accordi  in
          sede  di  Conferenza  unificata  ai   sensi   del   decreto
          legislativo  28  agosto   1997,   n.   281   e   successive
          modificazioni, prevedendo anche il raccordo con i  percorsi
          di cui al Capo II. 
              15. I percorsi del  sistema  dei  licei  e  quelli  del
          sistema di istruzione e  formazione  professionale  possono
          essere realizzati in un'unica sede,  anche  sulla  base  di
          apposite  convenzioni  tra  le  istituzioni  scolastiche  e
          formative   interessate.    Ognuno    dei    percorsi    di
          insegnamento-apprendimento   ha   una   propria   identita'
          ordinamentale e curricolare. I percorsi dei licei  inoltre,
          ed in particolare di quelli articolati in indirizzi di  cui
          all'art. 2, comma 8, possono raccordarsi con i percorsi  di
          istruzione e formazione professionale costituendo, insieme,
          un  centro  polivalente   denominato   «Campus»   o   «Polo
          formativo». Le convenzioni predette prevedono modalita'  di
          gestione e coordinamento delle attivita' che assicurino  la
          rappresentanza delle istituzioni  scolastiche  e  formative
          interessate, delle associazioni imprenditoriali del settore
          economico e tecnologico di riferimento e degli enti locali.
          All'attuazione del presente comma si  provvede  nell'ambito
          delle risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili
          a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la
          finanza pubblica.». 
              -  La  legge  1   febbraio   2006,   n.   43,   recante
          «Disposizioni   in   materia   di   professioni   sanitarie
          infermieristiche,         ostetrica,         riabilitative,
          tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega  al  Governo
          per l'istituzione dei relativi  ordini  professionali»,  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17  febbraio  2006,  n.
          40.