Art. 2 
 
             Proroga di termini in materia di giustizia 
 
  1. All'articolo 9, comma 1, del  decreto  legislativo  29  dicembre
2017, n. 216, le parole «dopo il  centottantesimo  giorno  successivo
alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono  sostituite
dalle seguenti: «dopo il 31 marzo 2019». 
  2. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi  77,
78, 79 e 80,  della  legge  23  giugno  2017,  n.  103,  fatta  salva
l'eccezione di cui al comma 81 dello stesso articolo 1 per le persone
che si trovano in stato di detenzione per i delitti ivi indicati,  e'
sospesa dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino  al
15 febbraio 2019. 
  3. All'articolo 10, comma 1, del decreto  legislativo  19  febbraio
2014, n. 14, le parole  «31  dicembre  2016»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2021», conseguentemente, il termine di cui  al
comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n.  14  del
2014, limitatamente alla sezione distaccata di Ischia,  e'  prorogato
al 1° gennaio 2022.