Art. 3 
 
 
       Livelli di articolazione del piano dei conti integrato 
             delle amministrazioni centrali dello Stato 
 
  1. I livelli di articolazione del piano  dei  conti  sono  adottati
nelle fasi del bilancio e per la rappresentazione dei dati finanziari
come indicato nel presente articolo. 
  2. Per la fase della previsione del bilancio finanziario,  ai  fini
del raccordo con le unita' elementari delle entrate e delle spese, il
livello  minimo  di  articolazione  del  piano  finanziario  per   la
imputazione dei valori contabili e' costituito dal quarto livello. 
  3. Per le fasi  di  gestione  e  di  rendicontazione  del  bilancio
finanziario, per le finalita' di consolidamento e monitoraggio  e  ai
fini del raccordo con le unita'  elementari  delle  entrate  e  delle
spese, il livello minimo di articolazione del piano finanziario delle
registrazioni contabili e' costituito dal quinto livello. 
  4. Per il piano economico il livello minimo di articolazione per la
registrazione delle scritture  contabili  e'  costituito  dal  quinto
livello per le fasi di previsione, gestione e rendicontazione. 
  5. Per il piano patrimoniale il livello minimo di articolazione per
la registrazione delle scritture contabili e'  costituito  dal  sesto
livello per la fase di rendicontazione. 
  6. In base agli esiti della sperimentazione prevista  dall'articolo
38-sexies della legge 31 dicembre  2009,  n.  196,  e  come  previsto
dall'articolo 38-quinquies della medesima  legge,  con  le  modalita'
definite  dall'articolo  14,  comma  8,  della  medesima  legge,   la
codificazione SIOPE delle amministrazioni  centrali  dello  Stato  e'
sostituita da quella prevista dalla struttura  del  piano  dei  conti
integrato relativamente alla contabilita' finanziaria. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Il testo  degli  articoli  38-sexies  e  38-quinquies
          della citata legge n. 196 del 2009 e' riportato nelle  Note
          alle premesse. 
              - Si riporta il testo vigente del comma 8 dell'art.  14
          della citata legge n. 196 del 2009: 
                «Art.  14  (Controllo  e   monitoraggio   dei   conti
          pubblici). - 1. - 7. (Omissis). 
                8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
          la Conferenza unificata, stabilisce con propri  decreti  la
          codificazione, le modalita'  e  i  tempi  per  l'attuazione
          delle disposizioni di cui ai commi 6 e 7.  Analogamente  il
          Ministro  provvede,  con  propri  decreti,   ad   apportare
          modifiche  e  integrazioni  alla  codificazione  stabilita,
          salvo quelle dirette a recepire l'aggiornamento  del  piano
          dei  conti,  nel  suo  modulo  finanziario,   di   cui   al
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132, e di cui all'art. 4  del
          decreto legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,  che  sono
          effettuate contestualmente all'aggiornamento del piano  dei
          conti stesso. 
                (Omissis).».