Art. 3 Livelli di articolazione del piano dei conti integrato delle amministrazioni centrali dello Stato 1. I livelli di articolazione del piano dei conti sono adottati nelle fasi del bilancio e per la rappresentazione dei dati finanziari come indicato nel presente articolo. 2. Per la fase della previsione del bilancio finanziario, ai fini del raccordo con le unita' elementari delle entrate e delle spese, il livello minimo di articolazione del piano finanziario per la imputazione dei valori contabili e' costituito dal quarto livello. 3. Per le fasi di gestione e di rendicontazione del bilancio finanziario, per le finalita' di consolidamento e monitoraggio e ai fini del raccordo con le unita' elementari delle entrate e delle spese, il livello minimo di articolazione del piano finanziario delle registrazioni contabili e' costituito dal quinto livello. 4. Per il piano economico il livello minimo di articolazione per la registrazione delle scritture contabili e' costituito dal quinto livello per le fasi di previsione, gestione e rendicontazione. 5. Per il piano patrimoniale il livello minimo di articolazione per la registrazione delle scritture contabili e' costituito dal sesto livello per la fase di rendicontazione. 6. In base agli esiti della sperimentazione prevista dall'articolo 38-sexies della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e come previsto dall'articolo 38-quinquies della medesima legge, con le modalita' definite dall'articolo 14, comma 8, della medesima legge, la codificazione SIOPE delle amministrazioni centrali dello Stato e' sostituita da quella prevista dalla struttura del piano dei conti integrato relativamente alla contabilita' finanziaria.
Note all'art. 3: - Il testo degli articoli 38-sexies e 38-quinquies della citata legge n. 196 del 2009 e' riportato nelle Note alle premesse. - Si riporta il testo vigente del comma 8 dell'art. 14 della citata legge n. 196 del 2009: «Art. 14 (Controllo e monitoraggio dei conti pubblici). - 1. - 7. (Omissis). 8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, stabilisce con propri decreti la codificazione, le modalita' e i tempi per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 7. Analogamente il Ministro provvede, con propri decreti, ad apportare modifiche e integrazioni alla codificazione stabilita, salvo quelle dirette a recepire l'aggiornamento del piano dei conti, nel suo modulo finanziario, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132, e di cui all'art. 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, che sono effettuate contestualmente all'aggiornamento del piano dei conti stesso. (Omissis).».