Art. 5 
 
          Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 
                       15 luglio 2015, n. 112 
 
  1. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 15 luglio 2015,
n. 112, dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente: «f-bis) non  aver
riportato sentenza definitiva di condanna per illeciti  penali  gravi
connessi a obblighi derivanti da contratti collettivi vincolanti.». 
 
          Note all'art. 5: 
              Il testo dell'articolo 8  del  decreto  legislativo  15
          luglio 2015, n. 112, citato nelle note alle premesse,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
                «Art. 8. (Requisiti per il rilascio della licenza). -
          1. Le imprese richiedenti  devono  essere  in  possesso  di
          requisiti  di   onorabilita',   capacita'   finanziaria   e
          competenza professionale,  nonche'  di  adeguata  copertura
          della  propria  responsabilita'  civile,  per  ottenere  il
          rilascio della licenza. 
                2. Costituiscono requisiti di onorabilita': 
                  a) non essere stati dichiarati falliti o sottoposti
          a liquidazione coatta amministrativa o  ad  amministrazione
          straordinaria,  salvo  che  sia  intervenuta  sentenza   di
          riabilitazione civile, ne' essere stati ammessi, nei cinque
          anni antecedenti la richiesta della licenza, alle procedure
          di concordato preventivo o di amministrazione controllata; 
                  b)  non  aver  riportato  sentenza  definitiva   di
          condanna  o   di   applicazione   della   pena   ai   sensi
          dell'articolo  444  del  codice  di  procedura  penale  per
          delitti contro il  patrimonio,  contro  la  fede  pubblica,
          contro l'economia pubblica,  l'industria  e  il  commercio,
          contro  la  pubblica  incolumita',   contro   la   pubblica
          amministrazione, per i delitti previsti dal titolo  XI  del
          libro V del codice civile e dal titolo VI del regio decreto
          16 marzo 1942, n. 267, ovvero per delitti non colposi per i
          quali  la  legge  prevede  la  pena  della  reclusione  non
          inferiore  nel  massimo  a  quattro  anni,  salvo  che  sia
          intervenuta sentenza di riabilitazione; 
                  c) non aver  riportato  sentenze  di  condanna  per
          violazioni gravi o ripetute degli  obblighi  derivanti  dal
          diritto previdenziale o dal diritto del lavoro, tra cui gli
          obblighi derivanti dalla legislazione in materia di  salute
          e di sicurezza sul  luogo  di  lavoro  e  gli  obblighi  in
          materia  di  legislazione  doganale  per  le  societa'  che
          intendessero effettuare trasporti transfrontalieri di merci
          soggetti a procedure doganali; 
                  d)  non  essere  stati  sottoposti  a   misure   di
          prevenzione personali o patrimoniali; 
                  e)  non  sussista  alcuno  dei   divieti   previsti
          dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre  2011,
          n. 159; 
                  f) non essere stati condannati  in  via  definitiva
          per  gravi  violazioni  di  leggi  specifiche  relative  ai
          trasporti. 
                  f-bis) non aver riportato  sentenza  definitiva  di
          condanna per illeciti  penali  gravi  connessi  a  obblighi
          derivanti da contratti collettivi vincolanti. 
                3. I requisiti  di  cui  al  comma  2  devono  essere
          posseduti: 
                  a) dai titolari delle imprese individuali; 
                  b) da tutti i soci delle societa' di persone; 
                  c)  dai  soci  accomandatari,  quando  trattasi  di
          societa' in  accomandita  semplice  o  in  accomandita  per
          azioni; 
                  d)  dagli  amministratori  delegati  e  dai  legali
          rappresentanti per ogni altro tipo di societa'. 
                4. Se  non  si  tratta  di  imprese  individuali,  il
          requisito di cui al  comma  2,  lettera  a),  deve  essere,
          altresi', posseduto dalla persona  giuridica  che  esercita
          l'attivita' d'impresa. 
                5. Costituisce requisito di capacita' finanziaria  la
          capacita' dell'impresa di far fronte agli impegni effettivi
          e potenziali, stabiliti in base a  presupposti  realistici,
          per un periodo non inferiore  a  dodici  mesi,  sulla  base
          delle disposizioni del  regolamento  (UE)  2015/171  del  4
          febbraio 2015, di cui all'articolo 17,  paragrafo  5  della
          direttiva  2012/34/UE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio. 
                6.  Per  l'effettuazione  dell'esame   di   capacita'
          finanziaria, la richiesta di licenza deve essere  corredata
          da specifiche informazioni riguardanti i seguenti elementi,
          come riportato nell'allegato III della direttiva 2012/34/UE
          del Parlamento europeo e del Consiglio: 
                  a)  risorse   finanziarie   disponibili,   compresi
          depositi bancari,  anticipi  concessi  in  conto  corrente,
          prestiti; 
                  b) fondi  ed  elementi  di  attivo  realizzabile  a
          titolo di garanzia; 
                  c) capitale di esercizio; 
                  d) costi di esercizio, compresi costi di acquisto e
          acconti  per  veicoli,  terreni,  edifici,  attrezzature  e
          materiale rotabile; 
                  e)  oneri  gravanti  sul  patrimonio   dell'impresa
          ferroviaria; 
                  f) imposte e contributi sociali. 
                7. Per la dimostrazione del  possesso  del  requisito
          della capacita' finanziaria di cui al  comma  5,  l'impresa
          presenta una relazione, prodotta da un revisore dei conti o
          da  altro  esperto  contabile  giurato,  valutativa   delle
          informazioni richieste sulla base degli  elementi  indicati
          al comma 6, nonche' idonea documentazione da parte  di  una
          banca o una cassa di risparmio.  Il  revisore  deve  essere
          soggetto   terzo,   autonomo   ed   indipendente   rispetto
          all'impresa o appartenere ad una  amministrazione  pubblica
          competente per materia. 
                8. Le imprese richiedenti il rilascio di una  licenza
          non possiedono la capacita' finanziaria  richiesta  qualora
          siano dovuti arretrati ingenti o ricorrenti  di  imposte  o
          contributi sociali in relazione alle attivita' svolte dalle
          imprese stesse. 
                9. In materia di competenza professionale,  l'impresa
          dimostra di disporre o di essere in grado  di  disporre  di
          un'organizzazione gestionale efficiente e di  possedere  le
          conoscenze e  l'esperienza  necessaria  per  esercitare  un
          controllo operativo ed una supervisione sicuri ed  efficaci
          relativamente  ai  servizi   ferroviari   della   tipologia
          specificata nella licenza. 
                10. Per l'effettuazione dell'esame  della  competenza
          professionale la richiesta di licenza deve essere corredata
          da specifiche informazioni relativamente: 
                  a) alla natura e allo  stato  di  manutenzione  del
          materiale rotabile con particolare riguardo alle  norme  di
          sicurezza; 
                  b) alle qualifiche del personale responsabile della
          sicurezza,  nonche'  alle  modalita'  di   formazione   del
          personale, fermo restando che il rispetto dei requisiti  in
          materia di  qualifiche  deve  essere  provato  mediante  la
          presentazione dei corrispondenti documenti giustificativi. 
                11. Le informazioni di cui alle lettere a) e  b)  del
          comma 10 possono essere sostituite da un piano organico che
          specifica i programmi  di  acquisizione  e  gestione  delle
          risorse umane e strumentali, inclusa  la  manutenzione  del
          materiale rotabile, con particolare riferimento alle  norme
          di sicurezza. 
                12. Se un'impresa  detiene  gia'  il  certificato  di
          sicurezza  di  cui  all'articolo  10,   il   requisito   di
          competenza professionale di cui al comma 9, si intende gia'
          soddisfatto. 
                13. Ogni impresa ferroviaria deve essere  coperta  da
          idonea  assicurazione  o  assumere  adeguate   garanzie   a
          condizioni di mercato, a norma delle legislazioni nazionali
          e internazionali, a copertura della responsabilita'  civile
          in caso di incidenti, in particolare per quanto riguarda  i
          passeggeri, il bagaglio, le merci trasportate, la posta e i
          terzi. 
                14. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
          acquisita una  motivata  relazione  da  parte  dei  gestori
          dell'infrastruttura,  previo   parere   dell'organismo   di
          regolazione, con proprio decreto approva il livello  minimo
          di copertura assicurativa  richiesto,  tenuto  conto  delle
          specificita' e del profilo di rischio dei diversi  tipi  di
          servizio. Nel prospetto informativo della rete e' riportato
          tale ammontare ed i suoi successivi  aggiornamenti  secondo
          le modalita' previste nel decreto ministeriale. 
                15. Ai fini dell'attestazione di quanto  previsto  al
          comma  13,  l'impresa  richiedente  allega  all'istanza  la
          dichiarazione di impegno a disporre, al momento dell'inizio
          dell'attivita', della polizza assicurativa o della garanzia
          congruente con quanto stabilito nel decreto di cui al comma
          14.».