Art. 4 
 
                         Soggetti attuatori 
 
  1. I soggetti capofila delle ciclovie possono assumere la  funzione
di soggetto  attuatore  per  l'intera  ciclovia,  ovvero  indicare  i
singoli soggetti attuatori per  la  realizzazione  degli  interventi.
All'atto della sottoscrizione dei Protocolli di intesa possono essere
individuati uno  o  piu'  soggetti  attuatori  diversi  dal  soggetto
capofila. 
  2. E' facolta' delle regioni e della provincia autonoma, che  hanno
gia' sottoscritto i Protocolli di intesa prima dell'entrata in vigore
del presente decreto, modificare il soggetto  attuatore  in  fase  di
sottoscrizione del Protocollo, di cui all'art. 2, comma 2. 
  3. I soggetti attuatori assumono  tutte  le  funzioni  tecniche  ed
amministrative  per  la  realizzazione  degli  interventi  fino  alla
rendicontazione finale, per il tramite del  soggetto  capofila  della
ciclovia turistica.