Art. 2 E' dichiarata la pubblica utilita' e l'urgenza degli interventi di cui all'art. 1, quafificati come di preminente interesse nazionale. Gli stessi sono inseriti automaticamente nelle intese istituzionali di programma e negli accordi di programma quadro, ai fini della individuazione delle priorita' e ai fini dell'armonizzazione con le iniziative gia' incluse nelle intese e negli accordi, come previsto dall'art. 61, comma 4 e 7, del decreto-legge n. 50/2017.