Art. 2 
 
  E' dichiarata la pubblica utilita' e l'urgenza degli interventi  di
cui all'art. 1, quafificati come di preminente  interesse  nazionale.
Gli stessi sono inseriti automaticamente nelle  intese  istituzionali
di programma e negli accordi  di  programma  quadro,  ai  fini  della
individuazione delle priorita' e ai fini dell'armonizzazione  con  le
iniziative gia' incluse nelle intese e negli accordi,  come  previsto
dall'art. 61, comma 4 e 7, del decreto-legge n. 50/2017.