Art. 5 
 
 
                  Identificazione a vista da remoto 
 
  1. Per l'identificazione per via  telematica  dei  clienti  di  cui
all'art. 2, comma 1,  lettera  c)  le  imprese  di  telefonia  mobile
osservano  le  procedure  contenute  nell'allegato  B)  al   presente
decreto.