Art. 10 
 
              Semplificazioni amministrative in materia 
        di istruzione scolastica, di universita', di ricerca 
 
  1. I candidati  ammessi  al  corso  conclusivo  del  corso-concorso
bandito nel 2017 per il reclutamento dei dirigenti  scolastici,  sono
dichiarati vincitori e assunti, secondo l'ordine della graduatoria di
ammissione al corso, nel  limite  dei  posti  annualmente  vacanti  e
disponibili, fatto salvo  il  regime  autorizzatorio  in  materia  di
assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3, della legge  27  dicembre
1997, n. 449. Il periodo di formazione e prova e' disciplinato con  i
decreti di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165. Il presente comma si applica anche al corso-concorso  bandito
per la copertura dei posti nelle scuole di lingua slovena o bilingue. 
  2. Le risorse stanziate negli anni 2018 e 2019 per il  semi-esonero
del  personale  frequentante  il   corso   di   formazione   previsto
dall'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  non
piu' necessarie a tale scopo,  confluiscono  nel  Fondo  «  La  Buona
Scuola » per il miglioramento  e  la  valorizzazione  dell'istruzione
scolastica, di cui all'articolo 1, comma 202, della legge  13  luglio
2015, n. 107, nella misura di 8,26 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2018 e 2019 per essere destinati alle assunzioni  di  personale.
Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato   ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 39, comma 3,  della
          legge  27  dicembre   1997,   n.   449   (Misure   per   la
          stabilizzazione della finanza pubblica),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1997, n. 302, S.O.: 
              «Art. 39. (Disposizioni in  materia  di  assunzioni  di
          personale  delle  amministrazioni  pubbliche  e  misure  di
          potenziamento e di incentivazione del part-time). 
              Omissis. 
              3.  Per  consentire  lo  sviluppo   dei   processi   di
          riqualificazione delle amministrazioni  pubbliche  connessi
          all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo  il
          rispetto  degli  obiettivi  di  riduzione  programmata  del
          personale, a decorrere  dall'anno  2000  il  Consiglio  dei
          ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica
          e  del  tesoro,  del  bilancio   e   della   programmazione
          economica, definisce  preliminarmente  le  priorita'  e  le
          necessita'  operative  da  soddisfare,  tenuto   conto   in
          particolare delle correlate  esigenze  di  introduzione  di
          nuove professionalita'. In  tale  quadro,  entro  il  primo
          semestre  di  ciascun  anno,  il  Consiglio  dei   ministri
          determina il numero massimo  complessivo  delle  assunzioni
          delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli
          obiettivi  di  riduzione  numerica  e  con  i  dati   sulle
          cessazioni  dell'anno  precedente.  Le  assunzioni  restano
          comunque subordinate all'indisponibilita' di  personale  da
          trasferire secondo le  vigenti  procedure  di  mobilita'  e
          possono essere disposte esclusivamente presso le  sedi  che
          presentino   le   maggiori   carenze   di   personale.   Le
          disposizioni del presente articolo si applicano anche  alle
          assunzioni previste da norme speciali o derogatorie. 
              Omissis.). 
              Si riporta l'articolo 29  del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165  (Norme  generali  sull'ordinamento  del
          lavoro alle dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche),
          pubblicato nella Gazzetta ufficiale 9 maggio 2001, n.  106,
          S.O.: 
              «Art. 29. (Reclutamento dei dirigenti scolastici) 
              1. Il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza
          mediante corso-concorso selettivo di formazione bandito dal
          Ministero   dell'istruzione,   dell'universita'   e   della
          ricerca,  sentito  il  Ministero  dell'economia   e   delle
          finanze, per tutti i  posti  vacanti  nel  triennio,  fermo
          restando il regime autorizzatorio in materia di  assunzioni
          di  cui  all'articolo  39,  comma  3-bis,  della  legge  27
          dicembre 1997,  n.  449,  e  successive  modificazioni.  Al
          corso-concorso possono essere ammessi candidati  in  numero
          superiore a  quello  dei  posti,  secondo  una  percentuale
          massima del 20 per cento, determinata dal  decreto  di  cui
          all'ultimo periodo del  presente  comma.  Al  concorso  per
          l'accesso al corso-concorso puo' partecipare  il  personale
          docente  ed  educativo  delle  istituzioni  scolastiche  ed
          educative statali  in  possesso  del  relativo  diploma  di
          laurea magistrale ovvero di laurea conseguita  in  base  al
          previgente ordinamento, che  abbia  maturato  un'anzianita'
          complessiva nel ruolo  di  appartenenza  di  almeno  cinque
          anni. E' previsto il pagamento di un contributo,  da  parte
          dei candidati, per le spese della procedura concorsuale. Il
          concorso  puo'  comprendere  una   prova   preselettiva   e
          comprende una o piu' prove scritte, cui sono ammessi  tutti
          coloro che superano l'eventuale preselezione, e  una  prova
          orale,  a  cui  segue  la  valutazione   dei   titoli.   Il
          corso-concorso si svolge in giorni e  orari  e  con  metodi
          didattici compatibili con l'attivita' didattica svolta  dai
          partecipanti,  con  eventuale  riduzione  del  loro  carico
          didattico. Le spese di viaggio e alloggio sono a carico dei
          partecipanti. Con  decreto  del  Ministro  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca sono definite le modalita'
          di svolgimento delle procedure concorsuali, la  durata  del
          corso e le forme di valutazione dei  candidati  ammessi  al
          corso.». 
              Si riporta l'articolo 1,  comma  202,  della  legge  13
          luglio 2015, n.  107  (Riforma  del  sistema  nazionale  di
          istruzione e formazione e  delega  per  il  riordino  delle
          disposizioni   legislative   vigenti),   pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2015, n. 162: 
          «202. E' iscritto nello stato di previsione  del  Ministero
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca un  fondo
          di parte corrente, denominato «Fondo «La Buona Scuola»  per
          il  miglioramento  e  la   valorizzazione   dell'istruzione
          scolastica», con uno stanziamento pari a  83.000  euro  per
          l'anno 2015, a 533.000 euro per l'anno 2016, a  104.043.000
          euro per l'anno 2017, a 69.903.000 euro per l'anno 2018,  a
          47.053.000 euro per l'anno  2019,  a  43.490.000  euro  per
          l'anno  2020,  a  48.080.000  euro  per  l'anno   2021,   a
          56.663.000 euro per l'anno 2022 e a 45.000.000 euro annui a
          decorrere dall'anno 2023. Al riparto del Fondo si  provvede
          con decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'
          e della ricerca, di concerto con il Ministro  dell'economia
          e delle finanze. Il decreto di cui al presente  comma  puo'
          destinare un importo fino a un massimo del 10 per cento del
          Fondo    ai    servizi     istituzionali     e     generali
          dell'amministrazione  per  le  attivita'  di  supporto   al
          sistema di istruzione scolastica.».