(( Art. 10 bis 
 
                      Misure urgenti in materia 
                di autoservizi pubblici non di linea 
 
  1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) all'articolo 3, comma 1, le parole:  «presso  la  rimessa»  sono
sostituite dalle seguenti: «presso la  sede  o  la  rimessa»  e  sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «anche mediante l'utilizzo  di
strumenti tecnologici»; 
  b) all'articolo 3, il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. La sede operativa del  vettore  e  almeno  una  rimessa  devono
essere  situate  nel  territorio  del  comune   che   ha   rilasciato
l'autorizzazione. E' possibile per il vettore disporre  di  ulteriori
rimesse nel territorio di altri comuni  della  medesima  provincia  o
area metropolitana in cui ricade il  territorio  del  comune  che  ha
rilasciato l'autorizzazione, previa comunicazione ai comuni predetti,
salvo diversa intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata  entro
il 28 febbraio 2019. In deroga a quanto previsto dal presente  comma,
in  ragione  delle  specificita'   territoriali   e   delle   carenze
infrastrutturali,  per   le   sole   regioni   Sicilia   e   Sardegna
l'autorizzazione rilasciata in un  comune  della  regione  e'  valida
sull'intero  territorio  regionale,  entro  il  quale  devono  essere
situate la sede operativa e almeno una rimessa»; 
  c) all'articolo 10, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di  taxi
o di autorizzazione per l'esercizio  del  servizio  di  noleggio  con
conducente di autovettura ovvero di natante,  in  caso  di  malattia,
invalidita' o sospensione della patente, intervenute  successivamente
al rilascio della licenza o dell'autorizzazione, possono mantenere la
titolarita' della licenza o  dell'autorizzazione,  a  condizione  che
siano sostituiti  alla  guida  dei  veicoli  o  alla  conduzione  dei
natanti,   per   l'intero   periodo   di   durata   della   malattia,
dell'invalidita' o della sospensione della  patente,  da  persone  in
possesso  dei  requisiti  professionali  e  morali   previsti   dalla
normativa vigente »; 
  d) all'articolo 10, il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Il rapporto di lavoro con un sostituto alla guida  e'  regolato
con contratto di lavoro stipulato in  base  alle  norme  vigenti.  Il
rapporto con il sostituto alla guida puo' essere  regolato  anche  in
base ad un contratto di gestione»; 
  e) all'articolo 11, il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio  di  noleggio  con
conducente sono  effettuate  presso  la  rimessa  o  la  sede,  anche
mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici. L'inizio ed il  termine
di ogni singolo servizio di noleggio con conducente  devono  avvenire
presso le rimesse di cui all'articolo 3, comma 3,  con  ritorno  alle
stesse. Il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono
avvenire anche al di fuori della provincia o dell'area  metropolitana
in  cui  ricade  il  territorio  del   comune   che   ha   rilasciato
l'autorizzazione. Nel servizio di noleggio con conducente e' previsto
l'obbligo di compilazione e tenuta da  parte  del  conducente  di  un
foglio di servizio in formato elettronico,  le  cui  specifiche  sono
stabilite dal Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  con
proprio decreto, adottato di concerto con il Ministero  dell'interno.
Il foglio di servizio in formato elettronico deve riportare: a) targa
del veicolo; b) nome del conducente; c) data, luogo e  chilometri  di
partenza e arrivo; d)  orario  di  inizio  servizio,  destinazione  e
orario di fine servizio; e) dati  del  fruitore  del  servizio.  Fino
all'adozione del decreto di cui  al  presente  comma,  il  foglio  di
servizio elettronico e' sostituito da  una  versione  cartacea  dello
stesso,  caratterizzata  da  numerazione  progressiva  delle  singole
pagine da compilare, avente i medesimi contenuti previsti per  quello
in formato elettronico, e da tenere in originale a bordo del  veicolo
per un periodo non inferiore a quindici giorni,  per  essere  esibito
agli organi di controllo, con copia conforme depositata in rimessa»; 
  f) all'articolo 11, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: 
  «4-bis. In deroga a quanto previsto dal comma  4,  l'inizio  di  un
nuovo servizio puo' avvenire senza il rientro in rimessa, quando  sul
foglio di servizio sono registrate, sin dalla partenza dalla  rimessa
o dal pontile d'attracco, piu'  prenotazioni  di  servizio  oltre  la
prima, con partenza o  destinazione  all'interno  della  provincia  o
dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha
rilasciato l'autorizzazione. Per quanto riguarda le regioni Sicilia e
Sardegna, partenze e destinazioni  possono  ricadere  entro  l'intero
territorio regionale. 
  4-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, e' in ogni  caso
consentita la fermata su suolo pubblico durante l'attesa del  cliente
che  ha  effettuato  la  prenotazione  del  servizio  e   nel   corso
dell'effettiva prestazione del servizio stesso». 
  2. Il decreto del Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti,
di concerto con il Ministero dell'interno, di  cui  all'articolo  11,
comma 4, della legge 15 gennaio 1992,  n.  21,  come  modificato  dal
comma 1, lettera e), del presente articolo, e' adottato entro  il  30
giugno 2019. 
  3. Entro un anno dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, presso il  Centro  elaborazione  dati  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti e' istituito un  registro  informatico
pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il  servizio
taxi effettuato con  autovettura,  motocarrozzetta  e  natante  e  di
quelle di autorizzazione per il servizio di noleggio  con  conducente
effettuato con autovettura, motocarrozzetta e  natante.  Con  decreto
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  sono  individuate
le specifiche tecniche di attuazione e le modalita' con le  quali  le
predette imprese dovranno registrarsi.  Agli  oneri  derivanti  dalle
previsioni  del  presente  comma,  connessi   all'implementazione   e
all'adeguamento dei sistemi informatici del Centro elaborazione  dati
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pari ad  euro  un
milione  per  l'annualita'  2019,  si  provvede   mediante   utilizzo
dell'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo  1,  comma  3,  del
decreto-legge 29 dicembre 2018, n. 143. Alla  gestione  dell'archivio
il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  provvede  con  le
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  4. Le sanzioni di cui all'articolo 11-bis della  legge  15  gennaio
1992, n. 21, per l'inosservanza degli articoli 3 e 11 della  medesima
legge,  come  modificati  dal  comma  1  del  presente  articolo,  si
applicano a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data  di
entrata in vigore del presente decreto. Parimenti  rimangono  sospese
per la stessa durata le sanzioni previste dall'articolo 85, commi 4 e
4-bis, del codice della strada, di  cui  al  decreto  legislativo  30
aprile  1992,  n.  285,  limitatamente  ai   soggetti   titolari   di
autorizzazione  per  l'esercizio  del  servizio   di   noleggio   con
conducente. 
  5. A decorrere dal 1° gennaio 2019, il comma 3 dell'articolo 2  del
decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e' abrogato. 
  6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e fino alla piena  operativita'  dell'archivio  informatico  pubblico
nazionale delle imprese di cui al  comma  3,  non  e'  consentito  il
rilascio di nuove autorizzazioni per l'espletamento del  servizio  di
noleggio con conducente con autovettura, motocarrozzetta e natante. 
  7.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2019,  l'articolo   7-bis   del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e' abrogato. 
  8. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti  e  del
Ministro dello sviluppo economico, da adottare ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  e'  disciplinata
l'attivita' delle piattaforme  tecnologiche  di  intermediazione  che
intermediano tra domanda e offerta di  autoservizi  pubblici  non  di
linea. 
  9. Fino alla data di adozione delle deliberazioni della  Conferenza
unificata di cui al comma 1, lettera b), e comunque  per  un  periodo
non superiore a due anni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, l'inizio di un singolo servizio, fermo l'obbligo  di  previa
prenotazione, puo' avvenire da luogo diverso dalla rimessa, quando lo
stesso e' svolto in esecuzione di un contratto in essere tra  cliente
e vettore, stipulato in forma scritta con data certa sino a  quindici
giorni antecedenti la data di entrata in vigore del presente  decreto
e regolarmente registrato. L'originale o copia conforme del contratto
deve essere tenuto a bordo della vettura o  presso  la  sede  e  deve
essere esibito in caso di controlli. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -Si riportano i testi dell'articolo 3,  commi  1  e  3,
          dell'articolo 10, commi 2 e 3, dell'articolo 11,  comma  4,
          della legge 15 gennaio 1992, n. 21 recante la Legge  quadro
          per il trasporto di persone mediante  autoservizi  pubblici
          non di linea, come modificati dalla presente legge: 
              «Art. 3. Servizio di noleggio con conducente. 
              1. Il servizio di noleggio con  conducente  si  rivolge
          all'utenza specifica  che  avanza,  presso  la  sede  o  la
          rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione
          a tempo e/o viaggio anche mediante l'utilizzo di  strumenti
          tecnologici. 
              Omissis. 
              3. La sede operativa del vettore e almeno  una  rimessa
          devono essere situate nel  territorio  del  comune  che  ha
          rilasciato l'autorizzazione. E' possibile  per  il  vettore
          disporre di  ulteriori  rimesse  nel  territorio  di  altri
          comuni della medesima provincia o area metropolitana in cui
          ricade  il  territorio  del  comune   che   ha   rilasciato
          l'autorizzazione, previa comunicazione ai comuni  predetti,
          salvo  diversa  intesa  raggiunta  in  sede  di  Conferenza
          unificata entro il 28 febbraio 2019.  In  deroga  a  quanto
          previsto dal presente comma, in ragione delle  specificita'
          territoriali e delle carenze infrastrutturali, per le  sole
          regioni Sicilia e Sardegna l'autorizzazione  rilasciata  in
          un comune della regione e'  valida  sull'intero  territorio
          regionale, entro il quale devono  essere  situate  la  sede
          operativa e almeno una rimessa. 
              «Art. 10. Sostituzione alla guida. 
              Omissis. 
              2.  Gli  eredi  minori  del  titolare  di  licenza  per
          l'esercizio del servizio di taxi possono  farsi  sostituire
          alla  guida  da  persone  iscritte   nel   ruolo   di   cui
          all'articolo 6 ed in possesso dei requisiti prescritti fino
          al raggiungimento della maggiore eta'. 
              2-bis.  I  titolari  di  licenza  per  l'esercizio  del
          servizio di taxi o di autorizzazione  per  l'esercizio  del
          servizio di noleggio con conducente di  autovettura  ovvero
          di natante, in caso di malattia, invalidita' o  sospensione
          della  patente,  intervenute  successivamente  al  rilascio
          della licenza o dell'autorizzazione, possono  mantenere  la
          titolarita'  della   licenza   o   dell'autorizzazione,   a
          condizione che siano sostituiti alla guida  dei  veicoli  o
          alla conduzione dei natanti, per l'intero periodo di durata
          della malattia, dell'invalidita' o della sospensione  della
          patente, da persone in possesso dei requisiti professionali
          e morali previsti dalla normativa vigente. 
              3. Il rapporto di lavoro con un sostituto alla guida e'
          regolato con contratto di lavoro  stipulato  in  base  alle
          norme vigenti. Il rapporto con il sostituto alla guida puo'
          essere regolato anche in base ad un contratto di gestione.» 
              «Art.  11.  Obblighi  dei  titolari  di   licenza   per
          l'esercizio del servizio di taxi e  di  autorizzazione  per
          l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. 
              Omissis. 
              4. Le prenotazioni di  trasporto  per  il  servizio  di
          noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa o
          la   sede,   anche   mediante   l'utilizzo   di   strumenti
          tecnologici.  L'inizio  ed  il  termine  di  ogni   singolo
          servizio di noleggio con conducente devono avvenire  presso
          le rimesse di cui all'articolo 3, comma 3, con ritorno alle
          stesse.  Il  prelevamento   e   l'arrivo   a   destinazione
          dell'utente  possono  avvenire  anche  al  di  fuori  della
          provincia  o  dell'area  metropolitana  in  cui  ricade  il
          territorio del comune che ha  rilasciato  l'autorizzazione.
          Nel  servizio  di  noleggio  con  conducente  e'   previsto
          l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del  conducente
          di un foglio di servizio in  formato  elettronico,  le  cui
          specifiche   sono    stabilite    dal    Ministero    delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti  con   proprio   decreto,
          adottato di concerto  con  il  Ministero  dell'interno.  Il
          foglio di servizio in formato elettronico  deve  riportare:
          a) targa del veicolo; b)  nome  del  conducente;  c)  data,
          luogo e chilometri di  partenza  e  arrivo;  d)  orario  di
          inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio; e)
          dati del  fruitore  del  servizio.  Fino  all'adozione  del
          decreto di cui al presente comma,  il  foglio  di  servizio
          elettronico e' sostituito da una  versione  cartacea  dello
          stesso, caratterizzata  da  numerazione  progressiva  delle
          singole pagine da compilare, avente  i  medesimi  contenuti
          previsti per quello in formato elettronico, e da tenere  in
          originale a bordo del veicolo per un periodo non  inferiore
          a quindici  giorni,  per  essere  esibito  agli  organi  di
          controllo, con copia conforme depositata in rimessa. 
              4-bis.  In  deroga  a  quanto  previsto  dal  comma  4,
          l'inizio di  un  nuovo  servizio  puo'  avvenire  senza  il
          rientro in rimessa, quando  sul  foglio  di  servizio  sono
          registrate, sin dalla partenza dalla rimessa o dal  pontile
          d'attracco, piu' prenotazioni di servizio oltre  la  prima,
          con partenza o destinazione all'interno della  provincia  o
          dell'area metropolitana in cui  ricade  il  territorio  del
          comune  che  ha  rilasciato  l'autorizzazione.  Per  quanto
          riguarda  le  regioni  Sicilia  e  Sardegna,   partenze   e
          destinazioni possono  ricadere  entro  l'intero  territorio
          regionale. 
              4-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma  3,  e'
          in ogni  caso  consentita  la  fermata  su  suolo  pubblico
          durante  l'attesa  del  cliente  che   ha   effettuato   la
          prenotazione  del  servizio  e  nel  corso   dell'effettiva
          prestazione del servizio stesso.». 
              -Si riporta il  testo  dell'articolo  1,  comma  3  del
          decreto -legge  29  dicembre  2018,  n.  143  (Disposizioni
          urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea): 
              Art.  1.  Misure  urgenti  in  materia  di  autoservizi
          pubblici non di linea. 
              3. Entro un anno dalla data di entrata  in  vigore  del
          presente decreto, presso il Centro  elaborazione  dati  del
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' istituito
          un registro informatico pubblico  nazionale  delle  imprese
          titolari di licenza per il  servizio  taxi  effettuato  con
          autovettura,  motocarrozzetta,  natante  e  di  quelle   di
          autorizzazione  per  il  servizio   di   autonoleggio   con
          conducente effettuato con  autovettura,  motocarrozzetta  e
          natante. Con decreto del Ministero delle  infrastrutture  e
          dei trasporti sono individuate le specifiche  tecniche  per
          l'attuazione e  le  modalita'  con  le  quali  le  predette
          imprese dovranno registrarsi. Agli  oneri  derivanti  dalle
          previsioni del presente comma, connessi all'implementazione
          e  all'adeguamento  dei  sistemi  informatici  del   Centro
          elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e  dei
          trasporti, e pari ad euro un milione per l'annualita' 2019,
          si  provvede  mediante   corrispondente   riduzione   delle
          proiezioni, per l'anno 2019, dello stanziamento  del  fondo
          speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio
          triennale 2018-2020, nell'ambito del  programma  «Fondi  di
          riserva e speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire»
          dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze per  l'anno  2018,  allo  scopo  parzialmente
          utilizzando   l'accantonamento   relativo    al    medesimo
          Ministero. Alla gestione dell'archivio il  Ministero  delle
          infrastrutture e dei  trasporti  provvede  con  le  risorse
          umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
          vigente, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica.». 
              -Si riporta il testo dell'articolo 11-bis della  citata
          legge 15 gennaio 1992, n. 21: 
              «Art. 11-bis. Sanzioni. 
              1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 85  e  86
          del decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285,  e  dalle
          rispettive leggi regionali,  l'inosservanza  da  parte  dei
          conducenti  di  taxi  e  degli  esercenti  il  servizio  di
          noleggio con conducente di quanto disposto dagli articoli 3
          e 11 della presente legge e' punita: 
              a)  con  un  mese  di  sospensione  dal  ruolo  di  cui
          all'articolo 6 alla prima inosservanza; 
              b) con  due  mesi  di  sospensione  dal  ruolo  di  cui
          all'articolo 6 alla seconda inosservanza; 
              c) con  tre  mesi  di  sospensione  dal  ruolo  di  cui
          all'articolo 6 alla terza inosservanza; 
              d) con la cancellazione dal ruolo di cui all'articolo 6
          alla quarta inosservanza.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 85, commi  4  e  4-bis,
          del decreto legislativo  30  aprile  1992,  n.  285  (Nuovo
          codice della strada): 
              «Art. 85.  Servizio  di  noleggio  con  conducente  per
          trasporto di persone. 
              Omissis. 
              4. Chiunque  adibisce  a  noleggio  con  conducente  un
          veicolo non destinato a tale uso ovvero, pur essendo munito
          di autorizzazione, guida un'autovettura adibita al servizio
          di noleggio con conducente senza ottemperare alle norme  in
          vigore, ovvero alle condizioni di  cui  all'autorizzazione,
          e' soggetto alla sanzione amministrativa del  pagamento  di
          una somma da euro 173 ad  euro  695  e,  se  si  tratta  di
          autobus, da euro 431 ad euro 1.734. La violazione  medesima
          importa la sanzione amministrativa della sospensione  della
          carta di circolazione per un periodo da due  a  otto  mesi,
          secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. 
              4-bis. Chiunque, pur essendo munito di  autorizzazione,
          guida un veicolo di cui al comma 2 senza  ottemperare  alle
          norme   in   vigore   ovvero   alle   condizioni   di   cui
          all'autorizzazione  medesima  e'  soggetto  alla   sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma  da  euro  86  ad
          euro   339.   Dalla   violazione   consegue   la   sanzione
          amministrativa  accessoria  del  ritiro  della   carta   di
          circolazione e dell'autorizzazione, ai sensi delle norme di
          cui al capo I, sezione II, del titolo VI.» 
              -Si riporta il testo dell'articolo 17, comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400: 
              «Art. 17. Regolamenti. 
              Omissis. 
          3.  Con  decreto  ministeriale  possono   essere   adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».