(( Art. 3 quater 
 
         Altre misure di deburocratizzazione per le imprese 
 
  1. All'articolo 3 della legge 27 gennaio 1968, n.  35,  il  secondo
periodo e' soppresso. 
  2. Per gli aiuti di Stato  e  gli  aiuti  de  minimiscontenuti  nel
Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52  della
legge  24  dicembre  2012,  n.  234,  la  registrazione  degli  aiuti
individuali nel predetto sistema, con conseguente pubblicazione nella
sezione trasparenza ivi prevista, operata dai soggetti che  concedono
o gestiscono gli aiuti medesimi ai sensi della  relativa  disciplina,
tiene luogo degli obblighi di  pubblicazione  posti  a  carico  delle
imprese beneficiarie previsti dall'articolo  1,  comma  125,  secondo
periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124, a  condizione  che  venga
dichiarata nella nota integrativa del bilancio l'esistenza  di  aiuti
oggetto  di  obbligo  di  pubblicazione  nell'ambito   del   Registro
nazionale degli aiuti di Stato. 
  3. Al solo fine di garantire  un'ulteriore  riduzione  degli  oneri
amministrativi per le  imprese  e  nel  contempo  una  piu'  uniforme
applicazione  delle   disposizioni   in   materia   di   societa'   a
responsabilita' limitata semplificata, l'atto di scioglimento e messa
in liquidazione, di cui all'articolo 2484 del  codice  civile,  delle
societa' a responsabilita' limitata semplificata di cui  all'articolo
2463- bis del codice civile e' redatto per atto pubblico  ovvero  per
atto sottoscritto con le modalita' previste dagli articoli  24  e  25
del  codice  dell'amministrazione  digitale,  di   cui   al   decreto
legislativo 7 marzo  2005,  n.  82.  L'atto  privo  delle  formalita'
richieste per l'atto pubblico e' redatto secondo un modello  uniforme
adottato con decreto  del  Ministero  dello  sviluppo  economico,  di
concerto con  il  Ministero  della  giustizia,  ed  e'  trasmesso  al
competente ufficio del registro delle imprese di cui  all'articolo  8
della legge 29 dicembre 1993, n. 580. 
  4.  Ai  soli  fini  dell'applicazione  della  disciplina   di   cui
all'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre  2016,  n.  232,  il
costo  agevolabile  dei  magazzini  automatizzati  interconnessi   ai
sistemi gestionali di fabbrica, di cui all'allegato  A  annesso  alla
suddetta legge, si intende comprensivo anche del  costo  attribuibile
alla   scaffalatura   asservita   dagli   impianti   automatici    di
movimentazione, che  costituisce,  al  contempo,  parte  del  sistema
costruttivo dell'intero fabbricato; resta ferma la rilevanza di detta
scaffalatura ai fini della determinazione della rendita catastale, in
quanto elemento costruttivo dell'intero fabbricato. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -Si riporta di seguito il testo dell'art. 3 della L. 27
          gennaio  1968  n.  35  (Norme  per   il   controllo   della
          pubblicita' e del commercio dell'olio di oliva e  dell'olio
          di semi), come modificato dalla presente legge: 
              «Art.  3.  Gli  oli  di  semi,  destinati  al   consumo
          alimentare devono essere esenti da coloranti  aggiunti.  La
          decolorazione degli oli di semi dai pigmenti  eventualmente
          presenti   deve   essere   tale   che   gli    assorbimenti
          spettrofotometrici a 420 e 453 millimicron,  corrispondenti
          rispettivamente ai massimi di assorbimento della clorofilla
          e del betacarotene, non superino i valori di 0,20 e di 0,10
          misurati sull'olio, diluito con eguale volume di  esano  in
          vaschette  da  centimetri  1,  con  riferimento   all'esano
          normale.». 
              - Si riporta di seguito il testo dell'art. 52 della  L.
          24  dicembre   2012,   n.   234   (Norme   generali   sulla
          partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
          della normativa e delle politiche dell'Unione europea). 
              «Art. 52. Registro nazionale degli aiuti di Stato 
              1. Al fine di garantire  il  rispetto  dei  divieti  di
          cumulo e degli obblighi di  trasparenza  e  di  pubblicita'
          previsti dalla normativa europea e nazionale in materia  di
          aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono
          ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le  relative
          informazioni  alla  banca  di  dati  istituita  presso   il
          Ministero dello sviluppo economico ai  sensi  dell'articolo
          14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la
          denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato». 
              2.  Il  Registro  di  cui  al  comma  1  contiene,   in
          particolare, le informazioni concernenti: 
              a) gli aiuti di  Stato  di  cui  all'articolo  107  del
          Trattato  sul  funzionamento   dell'Unione   europea,   ivi
          compresi gli aiuti in esenzione dalla notifica; 
              b) gli aiuti de minimis come definiti  dal  regolamento
          (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre  2006,
          e dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione,  del
          18 dicembre 2013, nonche'  dalle  disposizioni  dell'Unione
          europea che saranno successivamente adottate nella medesima
          materia; 
              c) gli aiuti concessi a titolo di compensazione  per  i
          servizi di interesse economico generale, ivi  compresi  gli
          aiuti de minimis ai sensi del regolamento (UE) n.  360/2012
          della Commissione, del 25 aprile 2012; 
              d) l'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli
          aiuti incompatibili dei quali la Commissione europea  abbia
          ordinato  il  recupero  ai  sensi  dell'articolo   16   del
          regolamento (UE) 2015/1589 del  Consiglio,  del  13  luglio
          2015. 
              3. I  soggetti  di  cui  al  comma  1  sono  tenuti  ad
          avvalersi del Registro di cui al medesimo comma 1  al  fine
          di espletare le verifiche propedeutiche alla concessione  o
          all'erogazione degli  aiuti  di  Stato  e  degli  aiuti  de
          minimis, comprese quelle relative al rispetto dei massimali
          di aiuto stabiliti dalle norme europee e dei divieti di cui
          all'articolo 46 della presente legge, nonche'  al  fine  di
          consentire il costante aggiornamento dei dati  relativi  ai
          medesimi  aiuti  anche   attraverso   l'inserimento   delle
          informazioni  relative  alle  vicende  modificative   degli
          stessi. 
              4. Le informazioni relative agli aiuti di cui al  comma
          2, lettere a), b) e c), sono conservate e rese  accessibili
          senza restrizioni, fatte salve le esigenze  di  tutela  del
          segreto  industriale,  per  dieci  anni   dalla   data   di
          concessione dell'aiuto, salvi i maggiori  termini  connessi
          all'esistenza di contenziosi o  di  procedimenti  di  altra
          natura; le informazioni relative agli aiuti di cui al comma
          2, lettera d), sono conservate e  rese  accessibili,  senza
          restrizioni, fino  alla  data  dell'effettiva  restituzione
          dell'aiuto. 
              5. Il monitoraggio  delle  informazioni  relative  agli
          aiuti di  Stato  nei  settori  agricolo  e  forestale,  ivi
          compresi gli aiuti nelle  zone  rurali,  e  della  pesca  e
          acquacoltura continua a essere disciplinato dalla normativa
          europea di riferimento ed e' assicurato attraverso la piena
          integrazione e interoperabilita' del  Registro  di  cui  al
          comma 1  con  i  registri  gia'  esistenti  per  i  settori
          dell'agricoltura e della pesca. 
              6. Con regolamento adottato con  decreto  del  Ministro
          dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  i  Ministri
          dell'economia e delle finanze e  delle  politiche  agricole
          alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
          della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  entro  quattro  mesi
          dalla data di entrata  in  vigore  del  presente  articolo,
          sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo  8  del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  e  successive
          modificazioni,   e'   adottata   la   disciplina   per   il
          funzionamento del Registro di cui al comma 1  del  presente
          articolo, con la definizione delle modalita' operative  per
          la raccolta, la gestione e il controllo dei  dati  e  delle
          informazioni  relativi  agli  aiuti  di  cui  al  comma  2,
          compresi i criteri per l'eventuale interoperabilita' con le
          banche  di  dati  esistenti  in  materia  di   agevolazioni
          pubbliche alle imprese. Il predetto  regolamento  individua
          altresi', in conformita' con le pertinenti norme europee in
          materia di aiuti di  Stato,  i  contenuti  specifici  degli
          obblighi ai fini dei controlli di cui al comma  3,  nonche'
          la data a decorrere dalla quale il controllo relativo  agli
          aiuti de minimis di cui al comma 2  gia'  concessi  avviene
          esclusivamente tramite il medesimo Registro,  nel  rispetto
          dei termini stabiliti dall'articolo  6,  paragrafo  2,  del
          citato regolamento (UE) n. 1407/2013. Fino alla data del 1°
          luglio 2017, si  applicano  le  modalita'  di  trasmissione
          delle  informazioni  relative  agli  aiuti  alle   imprese,
          stabilite ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5
          marzo 2001, n. 57. 
              7. A decorrere dal  1°  luglio  2017,  la  trasmissione
          delle  informazioni  al  Registro  di  cui  al  comma  1  e
          l'adempimento degli obblighi di interrogazione del Registro
          medesimo costituiscono condizione legale di  efficacia  dei
          provvedimenti  che  dispongono  concessioni  ed  erogazioni
          degli  aiuti  di  cui  al  comma  2.  I  provvedimenti   di
          concessione  e  di  erogazione  di  detti  aiuti   indicano
          espressamente l'avvenuto inserimento delle informazioni nel
          Registro  e   l'avvenuta   interrogazione   dello   stesso.
          L'inadempimento degli obblighi  di  cui  ai  commi  1  e  3
          nonche' al secondo periodo del presente comma e'  rilevato,
          anche d'ufficio, dai soggetti di cui al comma 1 e  comporta
          la  responsabilita'  patrimoniale  del  responsabile  della
          concessione o dell'erogazione degli aiuti.  L'inadempimento
          e' rilevabile anche dall'impresa beneficiaria ai  fini  del
          risarcimento del danno.». 
              - Si riporta di seguito il  testo  dell'art.  1,  comma
          125, L. 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato
          e la concorrenza): 
              «125. A decorrere dall'anno 2018,  i  soggetti  di  cui
          all'articolo 13 della  legge  8  luglio  1986,  n.  349,  e
          successive modificazioni, i soggetti  di  cui  all'articolo
          137 del codice di cui al decreto  legislativo  6  settembre
          2005, n. 206,  nonche'  le  associazioni,  le  Onlus  e  le
          fondazioni che  intrattengono  rapporti  economici  con  le
          pubbliche  amministrazioni  e  con  i   soggetti   di   cui
          all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14  marzo  2013,
          n. 33, nonche' con societa' controllate  di  diritto  o  di
          fatto   direttamente   o   indirettamente   da    pubbliche
          amministrazioni, ivi comprese quelle  che  emettono  azioni
          quotate in mercati regolamentati  e  le  societa'  da  loro
          partecipate, e con societa' in partecipazione pubblica, ivi
          comprese quelle che  emettono  azioni  quotate  in  mercati
          regolamentati e le societa' da loro partecipate, pubblicano
          entro il 28 febbraio  di  ogni  anno,  nei  propri  siti  o
          portali digitali, le informazioni relative  a  sovvenzioni,
          contributi, incarichi  retribuiti  e  comunque  a  vantaggi
          economici  di  qualunque  genere  ricevuti  dalle  medesime
          pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti nell'anno
          precedente. Le cooperative sociali  sono  altresi'  tenute,
          qualora svolgano attivita' a favore degli stranieri di  cui
          al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, a pubblicare
          trimestralmente nei propri siti internet o portali digitali
          l'elenco dei soggetti a  cui  sono  versate  somme  per  lo
          svolgimento  di  servizi  finalizzati   ad   attivita'   di
          integrazione, assistenza e protezione sociale.  Le  imprese
          che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi  retribuiti
          e comunque vantaggi economici  di  qualunque  genere  dalle
          pubbliche amministrazioni e dai soggetti di  cui  al  primo
          periodo sono tenute a pubblicare tali  importi  nella  nota
          integrativa  del  bilancio  di  esercizio  e   nella   nota
          integrativa    dell'eventuale     bilancio     consolidato.
          L'inosservanza di tale  obbligo  comporta  la  restituzione
          delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi dalla  data
          di cui al periodo precedente. Qualora i  soggetti  eroganti
          appartengano alle amministrazioni centrali dello  Stato  ed
          abbiano adempiuto agli obblighi di  pubblicazione  previsti
          dall'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013,  n.
          33, le somme di  cui  al  terzo  periodo  sono  versate  ad
          apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per
          essere riassegnate ai pertinenti capitoli  degli  stati  di
          previsione delle amministrazioni originariamente competenti
          per materia. Nel  caso  in  cui  i  soggetti  eroganti  non
          abbiano adempiuto ai prescritti obblighi  di  pubblicazione
          di cui all'articolo 26 del  decreto  legislativo  14  marzo
          2013, n. 33, le somme di cui al terzo periodo sono  versate
          all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
          al fondo  per  la  lotta  alla  poverta'  e  all'esclusione
          sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della  legge  28
          dicembre 2015, n. 208.». 
              - Si riportano di seguito i testi degli artt. 24  e  25
          del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione
          digitale): 
              «Art. 24. Firma digitale 
              1. La firma digitale deve riferirsi in maniera  univoca
          ad un solo  soggetto  ed  al  documento  o  all'insieme  di
          documenti cui e' apposta o associata. 
              2.  L'apposizione   di   firma   digitale   integra   e
          sostituisce  l'apposizione  di  sigilli,  punzoni,  timbri,
          contrassegni e marchi di  qualsiasi  genere  ad  ogni  fine
          previsto dalla normativa vigente. 
              3.  Per  la  generazione  della  firma  digitale   deve
          adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della
          sottoscrizione, non risulti scaduto di validita' ovvero non
          risulti revocato o sospeso. 
              4. Attraverso  il  certificato  qualificato  si  devono
          rilevare, secondo le Linee guida (234),  la  validita'  del
          certificato stesso, nonche' gli elementi identificativi del
          titolare di  firma  digitale  e  del  certificatore  e  gli
          eventuali limiti d'uso. Le linee guida definiscono altresi'
          le modalita', anche temporali, di apposizione della firma. 
              4-bis. L'apposizione a un documento informatico di  una
          firma digitale o di un  altro  tipo  di  firma  elettronica
          qualificata basata su un certificato elettronico  revocato,
          scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione,  salvo
          che lo stato di sospensione sia stato annullato. La  revoca
          o la sospensione,  comunque  motivate,  hanno  effetto  dal
          momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o  chi
          richiede la sospensione, non dimostri che essa era  gia'  a
          conoscenza di tutte le parti interessate. 
              4-ter.  Le  disposizioni  del  presente   articolo   si
          applicano anche se la firma elettronica  e'  basata  su  un
          certificato  qualificato  rilasciato  da  un  certificatore
          stabilito  in  uno  Stato  non  facente  parte  dell'Unione
          europea, quando ricorre una delle seguenti condizioni: 
              a) il certificatore possiede i requisiti  previsti  dal
          regolamento eIDAS ed e' qualificato in uno Stato membro; 
              b)  il  certificato  qualificato  e'  garantito  da  un
          certificatore stabilito nella Unione europea,  in  possesso
          dei requisiti di cui al medesimo regolamento; 
              c) il certificato qualificato, o il  certificatore,  e'
          riconosciuto  in  forza  di   un   accordo   bilaterale   o
          multilaterale  tra  l'Unione  europea  e  Paesi   terzi   o
          organizzazioni internazionali. 
              Art. 25. Firma autenticata 
              1. Si ha per riconosciuta, ai sensi dell'articolo  2703
          del codice civile, la firma elettronica o  qualsiasi  altro
          tipo di firma elettronica avanzata autenticata dal notaio o
          da altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato. 
              2.  L'autenticazione  della  firma  elettronica,  anche
          mediante  l'acquisizione  digitale   della   sottoscrizione
          autografa, o di qualsiasi altro tipo di  firma  elettronica
          avanzata consiste nell'attestazione, da parte del  pubblico
          ufficiale, che la firma e' stata apposta  in  sua  presenza
          dal  titolare,  previo  accertamento  della  sua  identita'
          personale,  della  validita'   dell'eventuale   certificato
          elettronico  utilizzato  e  del  fatto  che  il   documento
          sottoscritto  non  e'  in   contrasto   con   l'ordinamento
          giuridico. 
              3. L'apposizione della  firma  digitale  da  parte  del
          pubblico ufficiale ha l'efficacia di cui  all'articolo  24,
          comma 2. 
              4. Se al documento informatico autenticato deve  essere
          allegato altro documento formato in originale su altro tipo
          di supporto, il  pubblico  ufficiale  puo'  allegare  copia
          informatica   autenticata   dell'originale,   secondo    le
          disposizioni dell'articolo 23.». 
              - Si riporta di seguito il testo dell'art. 8  della  L.
          29 dicembre 1993, n. 580  (Riordinamento  delle  camere  di
          commercio, industria, artigianato e agricoltura): 
              «Art. 8. Registro delle imprese 
              1. E' istituito presso la camera di commercio l'ufficio
          del registro delle imprese di  cui  all'articolo  2188  del
          codice civile. 
              2. Al  fine  di  garantire  condizioni  di  uniformita'
          informativa su tutto il territorio nazionale e fatte  salve
          le disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia,
          nonche' gli atti amministrativi generali da esse  previsti,
          il Ministero dello  sviluppo  economico,  d'intesa  con  il
          Ministero della  giustizia,  sentita  l'Unioncamere,  emana
          direttive  sulla  tenuta  del  registro,  assicurandone  la
          relativa vigilanza. 
              3. L'ufficio provvede alla tenuta  del  registro  delle
          imprese in conformita' agli articoli 2188, e seguenti,  del
          codice civile, nonche'  alle  disposizioni  della  presente
          legge e al regolamento di cui al comma 6 bis  del  presente
          articolo, sotto la vigilanza di uno o piu' giudici delegati
          scelti tra i giudici assegnati alle  sezioni  specializzate
          in materia  di  impresa,  e  nominati  dal  presidente  del
          Tribunale  competente  per  territorio  e  presso  cui   e'
          istituita la sezione specializzata in materia  di  impresa,
          su indicazione del presidente della medesima sezione. 
              4.  Gli  uffici  delle  Camere   di   commercio   della
          circoscrizione  territoriale  su  cui  ha   competenza   il
          tribunale delle imprese sono retti da un unico conservatore
          nominato dal Ministero dello sviluppo economico su proposta
          dell'Unioncamere, sentiti  i  presidenti  delle  camere  di
          commercio operanti nell'ambito della stessa circoscrizione,
          tra i dirigenti delle camere di commercio in  possesso  dei
          requisiti definiti  con  il  decreto  di  cui  al  comma  5
          dell'articolo 20. Il conservatore puo' delegare  parte  dei
          propri compiti a dirigenti delle altre camere di  commercio
          della circoscrizione territoriale.  L'atto  di  nomina  del
          conservatore e' pubblicato sul sito istituzionale di  tutte
          le camere di commercio interessate e  del  Ministero  dello
          sviluppo economico. Il ruolo di conservatore costituisce  o
          integra il contenuto dell'incarico  dirigenziale  conferito
          dalla camere di commercio di appartenenza. 
              5. L'iscrizione nelle sezioni speciali ha  funzione  di
          certificazione anagrafica  di  pubblicita'  notizia,  oltre
          agli effetti previsti dalle leggi speciali. 
              6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la
          gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle
          imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono realizzati in
          modo da assicurare completezza ed organicita',  pubblicita'
          per tutte le imprese soggette ad iscrizione  attraverso  un
          unico  sistema   informativo   nazionale,   garantendo   la
          tempestivita'  dell'informazione  su  tutto  il  territorio
          nazionale. 
              6-bis. Con regolamento emanato, ai sensi  dell'articolo
          17, comma 1,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Ministro dello sviluppo economico di  concerto
          con il Ministro della  giustizia  e  con  Ministro  per  la
          semplificazione  e  la   pubblica   amministrazione,   sono
          disciplinate le norme di attuazione del presente articolo. 
              6-ter. Fino all'emanazione del decreto di cui al  comma
          6-bis continua ad  applicarsi  il  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 7 dicembre  1995,  n.  581,  e  successive
          modificazioni.». 
              -Si riporta di seguito il testo dell'art. 1,  comma  9,
          della L. 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2017-2019): 
              «9. Al fine  di  favorire  processi  di  trasformazione
          tecnologica e digitale secondo il modello «Industria  4.0»,
          per gli investimenti in beni  materiali  strumentali  nuovi
          compresi nell'elenco di cui  all'allegato  A  annesso  alla
          presente legge, il costo di acquisizione e' maggiorato  del
          150 per cento. La disposizione di cui al presente comma  si
          applica agli investimenti effettuati entro il  31  dicembre
          2017, ovvero entro il 30 settembre 2018, a  condizione  che
          entro la data del  31  dicembre  2017  il  relativo  ordine
          risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento
          di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del  costo
          di acquisizione.».