(( Art. 4 bis 
 
Disposizioni in favore dei familiari delle vittime e  dei  superstiti
            del disastro di Rigopiano del 18 gennaio 2017 
 
  1. E' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2019 ai
fini della corresponsione di speciali  elargizioni  in  favore  delle
famiglie delle vittime del disastro  di  Rigopiano,  avvenuto  il  18
gennaio 2017, e in favore di coloro che a causa  del  disastro  hanno
riportato lesioni gravi e gravissime. 
  2. La Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con i sindaci
dei comuni di residenza  delle  vittime  e  dei  soggetti  che  hanno
riportato  lesioni  gravi  e  gravissime,   individua   le   famiglie
beneficiarie delle elargizioni di cui al comma 1 e determina la somma
spettante a ciascuna famiglia e a ciascun soggetto. 
  3. A ciascuna delle famiglie delle vittime e' attribuita una  somma
determinata tenuto conto anche dello stato di effettiva necessita'. 
  4. Ai soggetti che hanno riportato lesioni gravi  e  gravissime  e'
attribuita una somma determinata, nell'ambito  del  limite  di  spesa
complessivo stabilito dal comma 1, in proporzione alla gravita' delle
lesioni subite e tenuto conto dello stato  di  effettiva  necessita'.
All'attribuzione  delle  speciali  elargizioni  di  cui  al  presente
articolo  si  provvede,  ai   sensi   del   comma   7,   nei   limiti
dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1. 
  5. Le elargizioni di cui al comma 1 spettanti alle  famiglie  delle
vittime sono assegnate e corrisposte secondo il seguente ordine: 
  a) al coniuge superstite, con esclusione del  coniuge  rispetto  al
quale  sia  stata  pronunciata  sentenza  anche  non  definitiva   di
scioglimento o di cessazione degli effetti civili  del  matrimonio  e
del coniuge cui sia stata  addebitata  la  separazione  con  sentenza
passata in giudicato, e ai figli se a carico; 
  b) ai figli, in mancanza del  coniuge  superstite  o  nel  caso  di
coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata  sentenza  anche  non
definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti  civili  del
matrimonio o di coniuge cui sia stata addebitata la  separazione  con
sentenza passata in giudicato; 
  c) al convivente more uxorio; 
  d) ai genitori; 
  e) ai fratelli e alle sorelle, se conviventi e a carico; 
  f)  ai  conviventi  a  carico  negli  ultimi  tre  anni  precedenti
l'evento. 
  6. In presenza di figli a carico della vittima nati da rapporti  di
convivenza more uxorio, l'elargizione di cui al comma 3 e'  assegnata
al convivente more uxorio con lo stesso ordine di priorita'  previsto
per i beneficiari di cui alla lettera a) del comma 5. 
  7. Le elargizioni di cui al comma 1 sono  corrisposte  con  decreti
del Presidente del Consiglio dei ministri. 
  8. Le medesime elargizioni sono esenti da ogni imposta  o  tassa  e
sono assegnate in  aggiunta  ad  ogni  altra  somma  cui  i  soggetti
beneficiari  abbiano  diritto  a  qualsiasi  titolo  ai  sensi  della
normativa vigente. 
  9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di
euro per l'anno 2019, si provvede  mediante  utilizzo  delle  risorse
iscritte per l'anno 2019 nel Fondo per il federalismo  amministrativo
di parte corrente, di cui alla legge 15  marzo  1997,  n.  59,  dello
stato di previsione del Ministero dell'interno. 
  10. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di  bilancio.
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