Art. 7 
 
         Misure urgenti in materia di edilizia penitenziaria 
 
  1. Al fine di far fronte all'emergenza determinata dal  progressivo
sovraffolla-mento delle strutture carcerarie  e  per  consentire  una
piu' celere attuazione del piano di edilizia penitenziaria in  corso,
ferme le competenze assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti dalla normativa vigente in materia di edilizia carcera-ria,
a decorrere dal 1° gennaio 2019 e non oltre il 31 dicembre  2020,  al
personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria di  cui
all'articolo 35, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, oltre
alle attribuzioni di cui al  comma  2  del  predetto  articolo,  sono
assegnate le seguenti funzioni: 
  a) effettuazione di progetti e perizie per la ristrutturazione e la
manutenzione, anche straordinaria, degli immobili in uso  governativo
all'amministrazione penitenziaria, nonche' per  la  realizzazione  di
nuove strutture carcerarie, ivi compresi alloggi di servizio  per  la
polizia penitenziaria, ovvero  per  l'aumento  della  capienza  delle
strutture esistenti; 
  b) gestione delle procedure di affidamento degli interventi di  cui
alla lettera a), delle procedure di formazione  dei  contratti  e  di
esecuzione degli stessi in  conformita'  alla  normativa  vigente  in
materia; 
  c) individuazione di immobili, nella disponibilita' dello  Stato  o
di enti pubblici territoriali e non territoriali, dismessi  e  idonei
alla riconversione, alla permuta, alla costituzione di diritti  reali
sugli immobili in favore di terzi al fine della  loro  valorizzazione
per la realizzazione di strutture carcerarie. 
  2.  Nello  svolgimento  delle  funzioni  di  cui  al  comma  1,  il
Dipartimento  dell'amministrazione  penitenziaria   puo'   avvalersi,
mediante la  stipula  di  apposite  convenzioni,  del  personale  dei
competenti Uffici del Genio militare del Ministero della difesa. 
  3. Il programma dei lavori da eseguire in attuazione  del  presente
articolo, nonche' l'ordine di priorita' degli  stessi,  e'  approvato
entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto, con decreto del Ministro della giustizia, adottato, d'intesa
col Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  su  proposta  del
Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Il Capo del
Dipartimento dell'amministrazione  penitenziaria,  nel  formulare  la
proposta di cui al  primo  periodo,  tiene  conto  dei  programmi  di
edilizia penitenziaria predisposti dal Comitato paritetico in materia
di  edilizia  penitenziaria  costituito  presso  il  Ministero  della
giustizia. 
  4. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si
provvede  nel  limite  delle  risorse   finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente destinate all'edilizia penitenziaria. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 35 della  legge  15
          dicembre 1990, n. 395 (Ordinamento  del  Corpo  di  polizia
          penitenziaria): 
              «Art. 35. Edilizia penitenziaria. Personale e  relative
          attribuzioni. 
              1.  Per  far   fronte   alle   esigenze   di   edilizia
          penitenziaria, il quadro C del ruolo dei dirigenti  tecnici
          degli istituti di prevenzione e di pena di cui alla tabella
          IV annessa al decreto del Presidente  della  Repubblica  30
          giugno 1972,  n.  748  ,  e  successive  modificazioni,  e'
          sostituito dal quadro C riportato nella tabella F  allegata
          alla  presente  legge.  Alle  dotazioni   organiche,   alle
          qualifiche  funzionali  ed  ai  profili  professionali  del
          personale  del  Ministero   di   grazia   e   giustizia   -
          Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ai cui alla
          tabella A allegata al decreto del Presidente del  Consiglio
          dei  ministri  del  14  settembre  1988  sono  aggiunte  le
          dotazioni organiche, le qualifiche funzionali ed i  profili
          professionali di cui alla tabella G allegata alla  presente
          legge. 
              2. Il personale ai cui al comma  1  svolge,  presso  il
          Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e presso  i
          provveditorati        regionali        dell'Amministrazione
          penitenziaria, le seguenti funzioni: 
              a) effettuazione di studi  e  ricerche  in  materia  di
          edilizia penitenziaria, anche con eventuale  collaborazione
          di esperti esterni alla pubblica amministrazione; 
              b) effettuazione di studi  e  di  progetti  tipo  e  di
          normativa costruttiva  sotto  lo  specifico  profilo  della
          tecnica penitenziaria ai  fini  della  progettazione  delle
          opere di edilizia penitenziaria, da approvarsi con  decreto
          del Ministro di grazia e giustizia; 
              c) effettuazione, in casi di  urgenza,  di  progetti  e
          perizie   per   la    ristrutturazione    degli    immobili
          dell'Amministrazione penitenziaria. 
              3. Il Dipartimento dell'Amministrazione  penitenziaria,
          attraverso i propri uffici, anche ai fini  della  eventuale
          prospettazione di indicazioni e proposte al  Ministero  dei
          lavori pubblici, esercita altresi'  la  facolta',  in  ogni
          tempo,  di  accedere   ai   cantieri,   di   esaminare   la
          documentazione relativa  ai  progetti  e  ai  lavori  e  di
          estrarne  copia,  di  prelevare  campioni  e  disporne   le
          relative analisi, di richiedere informazioni e  chiarimenti
          anche ai provveditorati alle opere pubbliche e alle imprese
          appaltatrici o concessionarie. 
              Nella  prima  attuazione  della  presente  legge,  alla
          copertura delle dotazioni organiche di cui alla  tabella  G
          allegata alla presente legge si provvede mediante  concorsi
          interni  riservati  al  personale,   civile   e   militare,
          dell'Amministrazione  penitenziaria  che,  alla   data   di
          entrata in vigore della presente legge, svolge le  mansioni
          ascrivibili al profilo professionale previsto dal  relativo
          bando di concorso.».