(( Art. 8 ter 
 
     Tecnologie basate su registri distribuiti e smart contract 
 
  1. Si definiscono «tecnologie basate su  registri  distribuiti»  le
tecnologie  e  i  protocolli  informatici  che  usano   un   registro
condiviso,  distribuito,  replicabile,  accessibile  simultaneamente,
architetturalmente decentralizzato su basi  crittografiche,  tali  da
consentire  la  registrazione,  la   convalida,   l'aggiornamento   e
l'archiviazione di dati sia in chiaro che ulteriormente  protetti  da
crittografia verificabili da ciascun partecipante, non  alterabili  e
non modificabili. 
  2. Si definisce «smart contract» un programma per  elaboratore  che
opera  su  tecnologie  basate  su  registri  distribuiti  e  la   cui
esecuzione vincola automaticamente due o piu'  parti  sulla  base  di
effetti predefiniti dalle stesse. Gli smart  contract  soddisfano  il
requisito della  forma  scritta  previa  identificazione  informatica
delle parti interessate, attraverso un processo  avente  i  requisiti
fissati  dall'Agenzia  per  l'Italia  digitale  con  linee  guida  da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto. 
  3. La memorizzazione di un documento informatico  attraverso  l'uso
di tecnologie basate su  registri  distribuiti  produce  gli  effetti
giuridici della validazione temporale elettronica di cui all'articolo
41 del regolamento (UE) n. 910/2014  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 23 luglio 2014. 
  4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, l'Agenzia per l'Italia  digitale
individua gli standard tecnici che le tecnologie basate  su  registri
distribuiti debbono possedere ai fini della produzione degli  effetti
di cui al comma 3. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -Si riporta  l'articolo  41  del  regolamento  (UE)  n.
          9102014 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  23
          luglio 2014 in materia  di  identificazione  elettronica  e
          servizi  fiduciari  per  le  transazioni  elettroniche  nel
          mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE: 
              «Art. 41. Effetti giuridici della validazione temporale
          elettronica 
              1. Alla validazione temporanea elettronica non  possono
          essere negati gli effetti giuridici e l'ammissibilita' come
          prova in procedimenti giudiziali per il solo  motivo  della
          sua forma elettronica o perche' non  soddisfa  i  requisiti
          della validazione temporanea elettronica qualificata. 
              2. Una validazione  temporale  elettronica  qualificata
          gode della presunzione di accuratezza della data e dell'ora
          che indica e di integrita' dei dati ai quali  tale  data  e
          ora sono associate. 
              3. Una validazione temporale elettronica rilasciata  in
          uno  Stato  membro  e'   riconosciuta   quale   validazione
          temporale  elettronica  qualificata  in  tutti  gli   Stati
          membri.».