Art. 9 
 
Disposizioni urgenti in materia di formazione specifica  in  medicina
                              generale 
 
  1. Fino al 31 dicembre 2021, in relazione alla contingente  carenza
dei  medici  di  medicina  generale,  nelle  more  di  una  revisione
complessiva del relativo sistema di formazione specifica  i  laureati
in  medicina  e  chirurgia  abilitati  all'esercizio   professionale,
iscritti al corso  di  formazione  specifica  in  medicina  generale,
possono partecipare all'assegnazione degli  incarichi  convenzionali,
rimessi all'accordo collettivo nazionale nell'ambito della disciplina
dei rapporti con i medici di medicina generale. La loro  assegnazione
e' in ogni caso subordinata rispetto a quella dei medici in  possesso
del relativo diploma e agli altri medici aventi, a qualsiasi  titolo,
diritto all'inserimento nella  graduatoria  regionale,  in  forza  di
altra disposizione. Resta fermo, per l'assegnazione  degli  incarichi
per l'emergenza sanitaria territoriale,  il  requisito  del  possesso
dell'attestato  d'idoneita'  all'esercizio  dell'emergenza  sanitaria
territoriale. Il mancato  conseguimento  del  diploma  di  formazione
specifica in medicina generale entro il termine previsto dal corso di
rispettiva frequenza, comporta  la  cancellazione  dalla  graduatoria
regionale e la decadenza dall'eventuale incarico assegnato. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, le  regioni  e  le  province
autonome, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 24, comma  3,
del decreto legislativo 17 agosto 1999,  n.  368,  possono  prevedere
limitazioni del massimale di assistiti in carico ovvero organizzare i
corsi a tempo parziale, prevedendo in ogni caso  che  l'articolazione
oraria  e  l'organizzazione   delle   attivita'   assistenziali   non
pregiudichino la corretta partecipazione  alle  attivita'  didattiche
previste per il completamento del corso di  formazione  specifica  in
medicina generale. 
  3. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, in  sede  di  Accordo  collettivo  nazionale,  sono
individuati  i  criteri  di   priorita'   per   l'inserimento   nelle
graduatorie regionali dei medici  iscritti  al  corso  di  formazione
specifica in medicina generale di cui al comma 1, per  l'assegnazione
degli incarichi  convenzionali,  nonche'  le  relative  modalita'  di
remunerazione. Nelle more della definizione dei  criteri  di  cui  al
presente comma, si applicano quelli previsti dall'Accordo  collettivo
nazionale vigente per le sostituzioni e gli incarichi provvisori. 
  4. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.  Le  amministrazioni  pubbliche  interessate
provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane finanziarie
e strumentali disponibili a legislazione vigente. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -Si riporta di seguito il testo dell'articolo 24, comma
          3, del decreto legislativo  17  agosto  1999,  n.  368,  in
          materia di libera circolazione dei medici  e  di  reciproco
          riconoscimento  dei  loro  diplomi,  certificati  ed  altri
          titoli e delle direttive  97/50/CE,  98/21/CE,  98/63/CE  e
          99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE: 
              «3.  La  formazione   a   tempo   pieno,   implica   la
          partecipazione alla totalita' delle attivita'  mediche  del
          servizio nel quale si effettua la formazione,  comprese  le
          guardie, in modo che il medico in formazione dedichi a tale
          formazione  pratica  e  teorica  tutta  la  sua   attivita'
          professionale per l'intera durata della  normale  settimana
          lavorativa e per tutta la durata  dell'anno.  La  frequenza
          del corso non comporta l'instaurazione di  un  rapporto  di
          dipendenza o  lavoro  convenzionale  ne'  con  il  Servizio
          sanitario nazionale, ne' con i medici tutori. Le regioni  e
          le province autonome  possono  organizzare  corsi  a  tempo
          parziale purche' siano soddisfatte le seguenti condizioni: 
              a)   il   livello    della    formazione    corrisponda
          qualitativamente a quello della formazione a tempo pieno; 
              b) la  durata  complessiva  della  formazione  non  sia
          abbreviata rispetto quella a tempo pieno; 
              c)  l'orario  settimanale  della  formazione  non   sia
          inferiore al 50% dell'orario settimanale a tempo pieno; 
              d) la formazione comporti un congruo numero di  periodi
          di formazione a tempo pieno sia per la parte dispensata  in
          un centro ospedaliero, che per la parte  effettuata  in  un
          ambulatorio di  medicina  generale  riconosciuto  o  in  un
          centro riconosciuto nel  quale  i  medici  dispensano  cure
          primarie; 
              e)   i   periodi   di   formazione   a   tempo   pieno,
          sopraindicati, siano di numero e durata tali  da  preparare
          in modo adeguato  all'effettivo  esercizio  della  medicina
          generale.».