(( Art. 9 bis 
 
Semplificazioni  in  materia  di  personale  del  Servizio  sanitario
  nazionale e di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari 
 
  1. All'articolo 1 della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 365 e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «Le
previsioni di cui ai commi 361, 363 e 364 si applicano alle procedure
concorsuali     per     l'assunzione     di     personale     medico,
tecnico-professionale e  infermieristico,  bandite  dalle  aziende  e
dagli enti del  Servizio  sanitario  nazionale  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2020»; 
  b) al comma 687, il secondo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:
«Per   il   triennio   2019-2021,   la   dirigenza    amministrativa,
professionale  e  tecnica  del  Servizio  sanitario   nazionale,   in
considerazione della mancata attuazione nei  termini  previsti  della
delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera  b),  della  legge  7
agosto 2015, n.  124,  e'  compresa  nell'area  della  contrattazione
collettiva della sanita' nell'ambito dell'apposito accordo  stipulato
ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo
2001, n. 165». 
  2. Le disposizioni di cui all'articolo 10- bis del decreto-legge 23
ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17
dicembre 2018, n. 136, si applicano anche ai soggetti  che  non  sono
tenuti  all'invio  dei  dati  al  Sistema  tessera   sanitaria,   con
riferimento  alle  fatture  relative   alle   prestazioni   sanitarie
effettuate nei confronti delle persone fisiche. 
  3. Per le finalita' di cui al comma 582 dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2018, n. 145, nel caso in cui alla data del  15  febbraio
2019 non si sia perfezionato  il  recupero  integrale  delle  risorse
finanziarie  connesse  alle  procedure   di   ripiano   della   spesa
farmaceutica per gli anni dal 2013 al 2015  e  per  l'anno  2016,  ai
sensi dell'articolo 1, commi da 389 a 392, della  legge  27  dicembre
2017, n. 205, nonche' per l'anno  2017  per  la  spesa  per  acquisti
diretti, il direttore  generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco
(AIFA) accerta che entro il 30 aprile 2019 sia  stato  versato  dalle
aziende farmaceutiche titolari di  autorizzazione  all'immissione  in
commercio (AIC) almeno l'importo di euro 2.378 milioni, a  titolo  di
ripiano della spesa farmaceutica stessa. Al fine di  semplificare  le
modalita' di versamento, le predette aziende si avvalgono  del  Fondo
istituito  presso  il  Ministero  dell'economia   e   delle   finanze
dall'articolo 21, comma 23, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, che
e' ridenominato allo scopo «Fondo per payback 2013-2017». 
  4. L'accertamento di cui al comma 3 e' compiuto entro il 31  maggio
2019, anche sulla base dei dati forniti dal Ministero dell'economia e
delle finanze nonche' dalle regioni  interessate,  ed  e'  effettuato
computando  gli  importi  gia'  versati  per  i  ripiani  degli  anni
2013-2017 e quelli versati risultanti a seguito  degli  effetti,  che
restano fermi, delle transazioni stipulate ai sensi dell'articolo  1,
comma 390, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dell'articolo  22-
quater del decreto-legge 23 ottobre 2018,  n.  119,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  17  dicembre  2018,  n.  136.  Dell'esito
dell'accertamento e' data notizia nel sito istituzionale dell'AIFA. 
  5.  L'accertamento   positivo   del   conseguimento   della   somma
complessivamente prevista dal comma 3 si intende satisfattivo di ogni
obbligazione a carico di ciascuna azienda  farmaceutica  titolare  di
AIC tenuta al ripiano della spesa farmaceutica per gli anni dal  2013
al 2017 e ne consegue l'estinzione di diritto,  per  cessata  materia
del contendere, a spese compensate, delle liti  pendenti  dinanzi  al
giudice amministrativo, aventi ad oggetto le determinazioni dell'AIFA
relative ai ripiani di cui al comma 3. L'AIFA e' tenuta a  comunicare
l'esito dell'accertamento di cui al comma  4  alle  segreterie  degli
organi giurisdizionali presso i quali pendono i  giudizi  di  cui  al
presente comma, inerenti all'attivita' di recupero del ripiano  della
spesa farmaceutica degli anni 2013-2017. 
  6. A seguito dell'accertamento positivo, con decreto  del  Ministro
dell'economia e  delle  finanze,  sentita  l'AIFA,  d'intesa  con  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, e' ripartito tra le regioni
e le province autonome  l'importo  giacente  sul  Fondo  per  payback
2013-2017. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -Si riporta di seguito l'articolo 1, comma  365,  della
          legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «365. La previsione di cui al comma 361 si applica alle
          graduatorie    delle    procedure    concorsuali    bandite
          successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge.Le previsioni di cui ai commi 361, 363 e 364
          si applicano alle procedure concorsuali per l'assunzione di
          personale medico, tecnico-professionale e  infermieristico,
          bandite dalle aziende e dagli enti del  Servizio  sanitario
          nazionale a decorrere dal 1° gennaio 2020». 
              L'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre  2018,
          n. 145 reca: 
              «361. Fermo quanto  previsto  dall'articolo  35,  comma
          5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  le
          graduatorie dei concorsi per il reclutamento del  personale
          presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo  1,
          comma 2, del medesimo decreto legislativo  sono  utilizzate
          esclusivamente  per  la  copertura  dei   posti   messi   a
          concorso.» 
              L'articolo 1, commi 363 e 364, della legge 30  dicembre
          2018, n. 145 reca: 
              «363. All'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto  2013,
          n. 101,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  30
          ottobre 2013, n. 125, la lettera b) del comma 3 e  i  commi
          3-ter e 3-quater sono abrogati. 
              364. All'articolo 35 del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, la lettera e-bis) del comma  3  e'  abrogata,
          fermo restando quanto previsto dall'articolo 400, comma 15,
          del testo unico di cui al  decreto  legislativo  16  aprile
          1994, n. 297, e dal decreto legislativo 13 aprile 2017,  n.
          59.». 
              Si riporta l'articolo 1,  comma  687,  della  legge  30
          dicembre 2018,  n.  145,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              «687.  La  dirigenza  amministrativa,  professionale  e
          tecnica del Servizio sanitario nazionale, in considerazione
          della mancata attuazione nei termini previsti della  delega
          di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge  7
          agosto 2015, n. 124, rimane nei  ruoli  del  personale  del
          Servizio sanitario nazionale. Per il triennio 2019-2021, la
          dirigenza  amministrativa,  professionale  e  tecnica   del
          Servizio  sanitario  nazionale,  in  considerazione   della
          mancata attuazione nei termini previsti della delega di cui
          all'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 7  agosto
          2015, n. 124, e' compresa  nell'area  della  contrattazione
          collettiva della sanita' nell'ambito dell'apposito  accordo
          stipulato ai sensi dell'articolo 40, comma 2,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165.». 
              L'articolo 11, comma 1, lett.b) della  legge  7  agosto
          2015, n. 124 reca: 
              «Art. 11. Dirigenza pubblica 
              1. Il Governo e' delegato  ad  adottare,  entro  dodici
          mesi dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
          salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, uno o piu'
          decreti legislativi in materia di dirigenza pubblica  e  di
          valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici.  I  decreti
          legislativi  sono  adottati  nel  rispetto   dei   seguenti
          principi e criteri direttivi: 
              a) istituzione del sistema  della  dirigenza  pubblica,
          articolato in ruoli unificati e coordinati,  accomunati  da
          requisiti omogenei di accesso e da  procedure  analoghe  di
          reclutamento,   basati   sul    principio    del    merito,
          dell'aggiornamento   e   della   formazione   continua,   e
          caratterizzato dalla piena mobilita' tra i  ruoli,  secondo
          le previsioni di cui alle lettere da b) a  q);  istituzione
          di una banca dati nella quale inserire il curriculum vitae,
          un profilo professionale e gli esiti delle valutazioni  per
          ciascun dirigente dei  ruoli  di  cui  alla  lettera  b)  e
          affidamento al Dipartimento della funzione  pubblica  della
          Presidenza del Consiglio dei ministri  della  tenuta  della
          banca dati e della gestione tecnica dei  ruoli,  alimentati
          dai dati forniti dalle amministrazioni interessate; (16) 
              b) con riferimento all'inquadramento: 
              1) dei dirigenti dello Stato: istituzione di  un  ruolo
          unico  dei  dirigenti  statali  presso  la  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri, in cui confluiscono i dirigenti  di
          cui all'articolo 2, comma 2,  del  decreto  legislativo  30
          marzo  2001,  n.   165,   appartenenti   ai   ruoli   delle
          amministrazioni statali, degli enti pubblici non  economici
          nazionali, delle universita' statali, degli  enti  pubblici
          di ricerca e delle agenzie governative istituite  ai  sensi
          del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;  esclusione
          dallo stesso ruolo  del  personale  in  regime  di  diritto
          pubblico di cui all'articolo 3 del decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165; eliminazione della distinzione  in  due
          fasce; previsione, nell'ambito del ruolo, di sezioni per le
          professionalita'  speciali;  introduzione  di  ruoli  unici
          anche per la dirigenza delle  autorita'  indipendenti,  nel
          rispetto della loro  piena  autonomia;  in  sede  di  prima
          applicazione, confluenza nei suddetti ruoli  dei  dirigenti
          di  ruolo  delle  stesse  amministrazioni;  esclusione  dai
          suddetti  ruoli  unici  della  dirigenza  scolastica,   con
          salvezza  della   disciplina   speciale   in   materia   di
          reclutamento e  inquadramento  della  stessa;  istituzione,
          presso  il  Dipartimento  della  funzione  pubblica   della
          Presidenza del Consiglio dei ministri, di  una  Commissione
          per la dirigenza statale, operante con piena  autonomia  di
          valutazione,  i  cui  componenti   sono   selezionati   con
          modalita' tali da assicurarne l'indipendenza, la terzieta',
          l'onorabilita' e l'assenza di conflitti di  interessi,  con
          procedure trasparenti e con scadenze  differenziate,  sulla
          base di requisiti di merito e incompatibilita' con  cariche
          politiche e  sindacali;  previsione  delle  funzioni  della
          Commissione, ivi compresa  la  verifica  del  rispetto  dei
          criteri di conferimento  degli  incarichi  e  del  concreto
          utilizzo  dei  sistemi   di   valutazione   al   fine   del
          conferimento e della revoca degli  incarichi;  attribuzione
          delle funzioni del Comitato dei garanti di cui all'articolo
          22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  relative
          ai dirigenti  statali,  alla  suddetta  Commissione,  senza
          nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;». 
              L'articolo 40, comma  2,  del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165 reca: 
              «Art.   40.   Contratti    collettivi    nazionali    e
          integrativi(Art.  45  del  D.Lgs  n.  29  del  1993,   come
          sostituito prima dall'art. 15 del d.lgs. n. 470 del 1993  e
          poi  dall'art.  1  del   d.lgs.   n.   396   del   1997   e
          successivamente modificato dall'art. 43, comma 1 del  D.Lgs
          n. 80 del 1998) 
              Omissis. 
              2.Tramite   appositi   accordi   tra   l'ARAN   e    le
          Confederazioni rappresentative, secondo le procedure di cui
          agli articoli 41, comma 5, e 47,  senza  nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica,  sono  definiti  fino  a  un
          massimo di quattro comparti  di  contrattazione  collettiva
          nazionale, cui corrispondono non piu' di  quattro  separate
          aree  per  la  dirigenza.  Una  apposita  area  o   sezione
          contrattuale di un'area dirigenziale riguarda la  dirigenza
          del ruolo sanitario del Servizio sanitario  nazionale,  per
          gli effetti di cui all'articolo 15 del decreto  legislativo
          30 dicembre  1992,  n.  502,  e  successive  modificazioni.
          Nell'ambito dei comparti di contrattazione  possono  essere
          costituite apposite  sezioni  contrattuali  per  specifiche
          professionalita'.». 
              L'articolo 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n.
          119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
          2018, n. 136 reca: 
              «Art. 10-bis. Disposizioni di semplificazione  in  tema
          di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari 
              1. Per il periodo d'imposta  2019,  i  soggetti  tenuti
          all'invio dei dati al Sistema tessera  sanitaria,  ai  fini
          dell'elaborazione   della   dichiarazione    dei    redditi
          precompilata, ai sensi dell'articolo 3, commi 3  e  4,  del
          decreto  legislativo  21  novembre  2014,  n.  175,  e  dei
          relativi  decreti  del  Ministro  dell'economia   e   delle
          finanze, non possono emettere fatture elettroniche ai sensi
          delle disposizioni di cui  all'articolo  1,  comma  3,  del
          decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, con  riferimento
          alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema  tessera
          sanitaria. I dati  fiscali  trasmessi  al  Sistema  tessera
          sanitaria possono essere utilizzati  solo  dalle  pubbliche
          amministrazioni per l'applicazione  delle  disposizioni  in
          materia tributaria e doganale, ovvero, in  forma  aggregata
          per  il  monitoraggio  della  spesa  sanitaria  pubblica  e
          privata complessiva. Con decreto del Ministro dell'economia
          e delle finanze, di concerto con i Ministri della salute  e
          per la pubblica amministrazione, sentito il Garante per  la
          protezione dei dati personali, sono definiti, nel  rispetto
          dei principi in materia di protezione dei  dati  personali,
          anche con riferimento agli obblighi di cui agli articoli  9
          e 32 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
          del Consiglio, del 27 aprile 2016, i termini e  gli  ambiti
          di utilizzo dei predetti dati e i  relativi  limiti,  anche
          temporali, nonche', ai  sensi  dell'articolo  2-sexies  del
          codice di cui al decreto legislativo  30  giugno  2003,  n.
          196, i  tipi  di  dati  che  possono  essere  trattati,  le
          operazioni eseguibili, le misure appropriate  e  specifiche
          per tutelare i diritti e le liberta' dell'interessato.». 
              L'articolo 1, comma 582, della legge 30 dicembre  2018,
          n. 145 reca: 
              «582. Al fine di garantire  gli  equilibri  di  finanza
          pubblica relativi al ripiano della spesa  farmaceutica  per
          gli anni dal 2013 al 2015  e  per  l'anno  2016,  ai  sensi
          dell'articolo 1,  commi  da  389  a  392,  della  legge  27
          dicembre 2017, n. 205, nonche' per l'anno 2017 per la spesa
          per acquisti diretti, nel caso in cui,  alla  data  del  15
          febbraio 2019, il Ministero dell'economia e delle  finanze,
          mediante l'apposito Fondo di cui all'articolo 21, comma 23,
          del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n.  160,  nonche'
          le regioni e le province autonome non siano rientrati delle
          risorse finanziarie connesse alle procedure di  ripiano  di
          cui al presente comma, ogni tetto di spesa farmaceutica per
          acquisti diretti e il tetto della spesa per la farmaceutica
          convenzionata sono parametrati al  livello  del  fabbisogno
          sanitario nazionale standard previsto per l'anno 2018, fino
          al recupero integrale delle predette risorse, accertato con
          determinazione dell'AIFA, sentiti i Ministeri vigilanti.». 
              Si riporta il testo dell'articolo 1,  commi  da  389  a
          392, della legge 27 dicembre 2017, n. 205: 
              «389. L'Agenzia italiana del farmaco (AIFA)  e'  tenuta
          ad adottare la determinazione avente ad oggetto il  ripiano
          dell'eventuale   superamento   del   tetto   della    spesa
          farmaceutica  territoriale  e   del   tetto   della   spesa
          farmaceutica ospedaliera per l'anno 2016 a carico  di  ogni
          singola azienda  farmaceutica  titolare  di  autorizzazione
          all'immissione in commercio (AIC) entro trenta giorni dalla
          data di entrata in vigore della presente legge. Le  aziende
          farmaceutiche provvedono alla  corresponsione  dell'importo
          dovuto entro i successivi trenta giorni. Il ripiano di  cui
          al primo periodo e' determinato in modo tale che i titolari
          di AIC che hanno commercializzato uno o piu' medicinali non
          orfani e non innovativi coperti da brevetto  per  la  prima
          volta nell'anno di ripiano e per i quali non e' disponibile
          alcun  dato  di  fatturato  relativo  all'anno  precedente,
          nonche' i titolari di AIC  di  medicinali  non  coperti  da
          brevetto immessi in commercio successivamente alla scadenza
          del brevetto del farmaco originatore  per  la  prima  volta
          nell'anno di ripiano e per i quali non e' disponibile alcun
          dato di fatturato relativo all'anno precedente, partecipano
          al ripiano stesso nella misura massima  del  10  per  cento
          della  variazione  positiva  del  fatturato  dei   medesimi
          medicinali.» 
              «390. L'AIFA conclude  entro  centoventi  giorni  dalla
          data  di  entrata  in  vigore  della  presente   legge   le
          transazioni con le aziende farmaceutiche titolari  di  AIC,
          relative   ai   contenziosi   derivanti   dall'applicazione
          dell'articolo 21, commi 2 e 8, del decreto-legge 24  giugno
          2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge  7
          agosto 2016,  n.  160,  relativi  al  ripiano  della  spesa
          farmaceutica territoriale ed ospedaliera per gli anni 2013,
          2014 e 2015, ancora pendenti al 31 dicembre 2017, che siano
          in regola con l'adempimento di cui al comma 389.» 
              «391. L'AIFA, entro centocinquanta giorni dalla data di
          entrata in vigore della presente legge, anche tenendo conto
          delle  transazioni  di  cui  al  comma  390,   adotta   una
          determinazione riepilogativa  degli  importi  a  carico  di
          ciascuna azienda farmaceutica titolare di AIC per  ciascuno
          degli anni 2013, 2014 e 2015  e  comunica  altresi',  sulla
          base   della   predetta   determinazione,   al    Ministero
          dell'economia e delle finanze e al Ministero della  salute,
          con le modalita'  di  cui  all'articolo  4,  comma  1,  del
          decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 luglio
          2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  172  del  25
          luglio 2016, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, gli
          importi a carico di ciascuna azienda farmaceutica  titolare
          di AIC spettanti a ciascuna regione e  provincia  autonoma.
          Conseguentemente, fermo restando quanto previsto al comma 3
          dell'articolo 5 del citato decreto  ministeriale  7  luglio
          2016, il Ministro dell'economia e  delle  finanze  provvede
          entro i successivi trenta giorni ad adottare il decreto  di
          cui al citato comma 3 dell'articolo 5 del medesimo  decreto
          ministeriale.» 
              «392. Il ripiano dell'eventuale superamento  del  tetto
          della spesa farmaceutica per acquisti diretti e  del  tetto
          della spesa farmaceutica convenzionata  e'  determinato  in
          modo tale che i titolari di AIC che hanno  commercializzato
          uno o piu' medicinali non orfani e non  innovativi  coperti
          da brevetto per la prima volta nell'anno di ripiano e per i
          quali non e' disponibile alcun dato di  fatturato  relativo
          all'anno  precedente,  nonche'  i  titolari   di   AIC   di
          medicinali non coperti da  brevetto  immessi  in  commercio
          successivamente alla  scadenza  del  brevetto  del  farmaco
          originatore per la prima volta nell'anno di ripiano e per i
          quali non e' disponibile alcun dato di  fatturato  relativo
          all'anno precedente, partecipano al  ripiano  stesso  nella
          misura massima del 10 per cento della  variazione  positiva
          del fatturato dei medesimi medicinali.». 
              L'articolo 21, comma 23, del  decreto-legge  24  giugno
          2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge  7
          agosto 2016, n. 160 reca: 
              «Art. 21. Misure di governo della spesa farmaceutica  e
          di efficientamento dell'azione  dell'Agenzia  italiana  del
          farmaco 
              Omissis. 
              23. Presso il Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e'  istituito  un  apposito  Fondo  denominato  «Fondo  per
          payback  2013-2014-2015»  al  quale  sono  riassegnati  gli
          importi versati all'entrata del bilancio dello Stato  dalle
          aziende farmaceutiche titolari di AIC, I predetti  importi,
          a carico delle aziende farmaceutiche, sono quelli  relativi
          alle quote di ripiano, come determinati, in via provvisoria
          ai sensi di quanto disposto al comma 2 e in via  definitiva
          ai sensi di  quanto  disposto  ai  commi  8  e  9,  e  sono
          attribuiti, a conclusione delle procedure disciplinate  dai
          commi da 2 a 15, alle  regioni  e  alle  province  autonome
          entro  il  20  novembre  2016  nei  limiti  delle   risorse
          disponibili. Le somme del Fondo eventualmente non impegnate
          alla chiusura dell'esercizio,  possono  esserlo  in  quelli
          successivi. Con decreto del Ministro dell'economia e  delle
          finanze di  concerto  con  il  Ministro  della  salute,  da
          emanarsi entro quindici giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto, sono  stabilite  le  modalita'
          operative di funzionamento del Fondo.» 
              L'articolo  22-quater,  del  decreto-legge  23  ottobre
          2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
          dicembre 2018, n. 136 reca: 
              «Art. 22-quater. Disposizioni in materia di transazioni
          con le aziende farmaceutiche per  il  ripiano  della  spesa
          farmaceutica 
              1. Le transazioni di cui  all'articolo  1,  comma  390,
          della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono  valide  per  la
          parte pubblica con la sola sottoscrizione dell'AIFA e  sono
          efficaci a decorrere dalla data di entrata  in  vigore  del
          presente decreto.».