Art. 2 Modifiche agli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 1. L'art. 15 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e' sostituito dal seguente: «Art. 15 (Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale). - 1. Il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale e' la struttura di supporto al Presidente per la promozione e il raccordo delle azioni di Governo volte ad assicurare l'attuazione delle politiche in favore dei giovani, nonche' in materia di servizio civile universale e di obiezione di coscienza. 2. Il Dipartimento, in particolare, provvede agli adempimenti giuridici e amministrativi, allo studio e all'istruttoria degli atti concernenti l'esercizio delle funzioni in materia di politiche giovanili, con particolare riguardo all'affermazione dei diritti dei giovani all'espressione, anche in forma associativa, delle loro istanze e dei loro interessi e del diritto di partecipare alla vita pubblica; all'inclusione sociale giovanile; alla prevenzione e al contrasto del disagio giovanile nelle diverse forme; alla promozione del diritto dei giovani alla casa, ai saperi e all'innovazione tecnologica, nonche' alla promozione e al sostegno del lavoro e dell'imprenditoria giovanile; alla promozione e sostegno delle attivita' creative e delle iniziative culturali e di spettacolo dei giovani e delle iniziative riguardanti il tempo libero, i viaggi culturali e di studio; alla promozione e al sostegno dell'accesso dei giovani a progetti, programmi e finanziamenti internazionali e comunitari, alla gestione del Fondo per le politiche giovanili, del Fondo previsto dall'art. 1, commi 72, 73 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 e del Fondo di cui all'art. 15, comma 6, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127. Inoltre svolge attivita' di supporto all'Autorita' politica nella vigilanza sull'agenzia nazionale per i giovani di cui all'art. 5 del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2007, n. 15, e attivita' di supporto all'Autorita' nazionale dei programmi comunitari gestiti dall'agenzia nazionale per i giovani; cura i rapporti con il Consiglio nazionale dei giovani nonche' assicura le attivita' connesse alla rappresentanza del Governo negli organismi comunitari e internazionali e nei rapporti con gli organismi stessi in materia di politiche giovanili; provvede alla gestione delle risorse europee per la realizzazione dei progetti assegnati al Dipartimento nel quadro della normativa vigente e negli ambiti di competenza di cui al presente articolo; verifica il corretto utilizzo delle risorse assegnate per gli interventi di rilevanza nazionale in materia di politiche giovanili. 3. Il Dipartimento svolge le funzioni relative al servizio civile universale quale strumento finalizzato alla difesa non armata e non violenta della Patria, all'educazione, alla pace tra i popoli, nonche' ai valori fondativi della Repubblica, valorizzando il ruolo di politica attiva giovanile del Paese, cosi' come disciplinato dal decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, e successive modificazioni. In particolare cura l'organizzazione e lo svolgimento del servizio civile universale, nonche' la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento e il controllo, anche con riferimento alla valutazione dell'impatto, nonche' le attivita' connesse all'iscrizione degli enti all'albo di servizio civile universale, alla formazione, alla valutazione dei programmi di intervento ai fini dell'approvazione degli stessi, all'assegnazione e gestione degli operatori volontari, alla gestione degli obiettori di coscienza; coordina l'attivita' di supporto alla Consulta nazionale del servizio civile universale, svolge controlli e verifiche ispettive di cui, rispettivamente, agli articoli 20 e 22 del citato decreto legislativo n. 40 del 2017, e ne cura la relativa attuazione e svolgimento; cura la programmazione finanziaria e la gestione amministrativa e contabile del Fondo nazionale per il servizio civile e tratta il contenzioso nelle materie di propria competenza; svolge i compiti inerenti all'obiezione di coscienza nonche' le eventuali attivita' di cui all'art. 8 della legge 8 luglio 1998, n. 230, e agli articoli 2097 e seguenti del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di obiezione di coscienza; cura le relazioni con le amministrazioni pubbliche, le regioni e le province autonome e tutti gli enti di servizio civile. 4. Il Dipartimento si articola in non piu' di tre uffici e in non piu' di nove servizi.». 2. L'art. 16 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e' sostituito dal seguente: «Art. 16 (Dipartimento per le pari opportunita'). - 1. Il Dipartimento per le pari opportunita' e' la struttura di supporto al Presidente che opera nell'area funzionale inerente alla promozione ed al coordinamento delle politiche dei diritti della persona, delle pari opportunita', della parita' di trattamento e di rimozione di ogni forma e causa di discriminazione, di prevenzione e contrasto della violenza sessuale e di genere e degli atti persecutori, della tratta e dello sfruttamento degli esseri umani, nonche' delle mutilazioni genitali femminili e delle altre pratiche dannose. 2. Il Dipartimento, in particolare, nelle materie di cui al comma 1, provvede all'indirizzo, al coordinamento ed al monitoraggio della utilizzazione dei fondi nazionali ed europei; agli adempimenti riguardanti l'acquisizione e l'organizzazione delle informazioni e la promozione e il coordinamento delle attivita' conoscitive, di verifica, controllo, formazione e informazione; alla cura dei rapporti con le amministrazioni e gli organismi operanti in Italia e all'estero; all'adozione delle iniziative necessarie ad assicurare la rappresentanza del Governo negli organismi nazionali, comunitari, e internazionali. 3. Il Dipartimento si articola in non piu' di due uffici e in non piu' di tre servizi. 4. Nell'ambito del Dipartimento opera, altresi', l'Ufficio per la promozione delle parita' di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza e sull'origine etnica di cui all'art. 29 della legge 1° marzo 2002, n. 39, e al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, articolato in due ulteriori servizi.».