Art. 2 
 
 
Modifiche agli articoli 15  e  16  del  decreto  del  Presidente  del
               Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 
 
  1. L'art. 15 del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
1° ottobre 2012, e' sostituito dal seguente: «Art.  15  (Dipartimento
per le politiche giovanili e il servizio civile universale). - 1.  Il
Dipartimento  per  le  politiche  giovanili  e  il  servizio   civile
universale  e'  la  struttura  di  supporto  al  Presidente  per   la
promozione e il raccordo delle azioni di Governo volte ad  assicurare
l'attuazione delle  politiche  in  favore  dei  giovani,  nonche'  in
materia di servizio civile universale e di obiezione di coscienza. 
  2. Il  Dipartimento,  in  particolare,  provvede  agli  adempimenti
giuridici e amministrativi, allo studio e all'istruttoria degli  atti
concernenti  l'esercizio  delle  funzioni  in  materia  di  politiche
giovanili, con particolare riguardo all'affermazione dei diritti  dei
giovani all'espressione,  anche  in  forma  associativa,  delle  loro
istanze e dei loro interessi e del diritto di partecipare  alla  vita
pubblica; all'inclusione sociale giovanile;  alla  prevenzione  e  al
contrasto del disagio giovanile nelle diverse forme; alla  promozione
del diritto dei  giovani  alla  casa,  ai  saperi  e  all'innovazione
tecnologica, nonche' alla promozione  e  al  sostegno  del  lavoro  e
dell'imprenditoria  giovanile;  alla  promozione  e  sostegno   delle
attivita' creative e delle iniziative culturali e di  spettacolo  dei
giovani e delle iniziative riguardanti  il  tempo  libero,  i  viaggi
culturali e di studio; alla promozione e al sostegno dell'accesso dei
giovani  a  progetti,  programmi  e  finanziamenti  internazionali  e
comunitari, alla gestione del Fondo per le politiche  giovanili,  del
Fondo previsto dall'art. 1, commi 72,  73  della  legge  24  dicembre
2007,  n.  247  e  del  Fondo  di  cui  all'art.  15,  comma  6,  del
decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto  2007,  n.  127.  Inoltre  svolge  attivita'  di
supporto  all'Autorita'   politica   nella   vigilanza   sull'agenzia
nazionale per i giovani  di  cui  all'art.  5  del  decreto-legge  27
dicembre 2006, n. 297, convertito con modificazioni, dalla  legge  23
febbraio 2007, n. 15, e attivita' di supporto all'Autorita' nazionale
dei  programmi  comunitari  gestiti  dall'agenzia  nazionale  per   i
giovani; cura i rapporti  con  il  Consiglio  nazionale  dei  giovani
nonche'  assicura  le  attivita'  connesse  alla  rappresentanza  del
Governo negli organismi comunitari e internazionali  e  nei  rapporti
con gli organismi stessi in materia di politiche giovanili;  provvede
alla gestione delle risorse europee per la realizzazione dei progetti
assegnati al Dipartimento nel quadro della normativa vigente e  negli
ambiti di  competenza  di  cui  al  presente  articolo;  verifica  il
corretto utilizzo delle  risorse  assegnate  per  gli  interventi  di
rilevanza nazionale in materia di politiche giovanili. 
  3. Il Dipartimento svolge le funzioni relative al  servizio  civile
universale quale strumento finalizzato alla difesa non armata  e  non
violenta della  Patria,  all'educazione,  alla  pace  tra  i  popoli,
nonche' ai valori fondativi della Repubblica, valorizzando  il  ruolo
di politica attiva giovanile del Paese, cosi' come  disciplinato  dal
decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, e successive  modificazioni.
In particolare cura l'organizzazione e lo  svolgimento  del  servizio
civile  universale,  nonche'  la  programmazione,   l'indirizzo,   il
coordinamento e il controllo, anche con riferimento alla  valutazione
dell'impatto, nonche' le attivita' connesse all'iscrizione degli enti
all'albo  di  servizio  civile  universale,  alla  formazione,   alla
valutazione dei programmi di  intervento  ai  fini  dell'approvazione
degli stessi, all'assegnazione e gestione degli operatori  volontari,
alla gestione degli obiettori di coscienza; coordina  l'attivita'  di
supporto alla Consulta  nazionale  del  servizio  civile  universale,
svolge controlli e verifiche ispettive di cui, rispettivamente,  agli
articoli 20 e 22 del citato decreto legislativo n. 40 del 2017, e  ne
cura la relativa attuazione e  svolgimento;  cura  la  programmazione
finanziaria e  la  gestione  amministrativa  e  contabile  del  Fondo
nazionale per il  servizio  civile  e  tratta  il  contenzioso  nelle
materie  di   propria   competenza;   svolge   i   compiti   inerenti
all'obiezione di coscienza nonche'  le  eventuali  attivita'  di  cui
all'art. 8 della legge 8 luglio 1998, n. 230, e agli articoli 2097  e
seguenti del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia  di
obiezione di coscienza; cura  le  relazioni  con  le  amministrazioni
pubbliche, le regioni e le province autonome  e  tutti  gli  enti  di
servizio civile. 
  4. Il Dipartimento si articola in non piu' di tre uffici e  in  non
piu' di nove servizi.». 
  2. L'art. 16 del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
1° ottobre 2012, e' sostituito dal seguente: «Art.  16  (Dipartimento
per  le  pari  opportunita').  -  1.  Il  Dipartimento  per  le  pari
opportunita' e' la struttura di  supporto  al  Presidente  che  opera
nell'area funzionale inerente alla  promozione  ed  al  coordinamento
delle politiche dei diritti della persona, delle  pari  opportunita',
della parita' di trattamento e di rimozione di ogni forma e causa  di
discriminazione, di prevenzione e contrasto della violenza sessuale e
di genere e degli atti persecutori, della tratta e dello sfruttamento
degli esseri umani, nonche' delle mutilazioni  genitali  femminili  e
delle altre pratiche dannose. 
  2. Il Dipartimento, in particolare, nelle materie di cui  al  comma
1, provvede all'indirizzo, al coordinamento ed al monitoraggio  della
utilizzazione  dei  fondi  nazionali  ed  europei;  agli  adempimenti
riguardanti l'acquisizione e l'organizzazione delle informazioni e la
promozione  e  il  coordinamento  delle  attivita'  conoscitive,   di
verifica,  controllo,  formazione  e  informazione;  alla  cura   dei
rapporti con le amministrazioni e gli organismi operanti in Italia  e
all'estero; all'adozione delle iniziative necessarie ad assicurare la
rappresentanza del Governo negli organismi nazionali,  comunitari,  e
internazionali. 
  3. Il Dipartimento si articola in non piu' di due uffici e  in  non
piu' di tre servizi. 
  4. Nell'ambito del Dipartimento opera, altresi', l'Ufficio  per  la
promozione  delle  parita'  di  trattamento  e  la  rimozione   delle
discriminazioni fondate sulla razza  e  sull'origine  etnica  di  cui
all'art.  29  della  legge  1°  marzo  2002,  n.  39,  e  al  decreto
legislativo 9 luglio  2003,  n.  215,  articolato  in  due  ulteriori
servizi.».