Art. 3 
 
 
                 (Disposizioni finali e transitorie) 
 
  1. Entro trenta giorni dall'emanazione del presente  decreto,  sono
adottati i decreti di organizzazione interna delle strutture  di  cui
all'art. 2 del presente decreto, ai sensi dell'art. 7, comma  3,  del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e dell'art. 4 del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012. 
  2. L'attuale organizzazione del Dipartimento della gioventu' e  del
servizio civile nazionale e del Dipartimento per le pari opportunita'
resta ferma  sino  alla  emanazione  dei  decreti  di  organizzazione
interna di cui al comma 1. 
  3. La denominazione Dipartimento della  gioventu'  e  del  servizio
civile  nazionale,  ovunque   ricorra,   si   intende   riferita   al
Dipartimento  per  le  politiche  giovanili  e  il  servizio   civile
universale, di cui al presente decreto. 
  4. Sono abrogate le altre disposizioni organizzative  incompatibili
con quanto previsto dal presente decreto. 
  Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di  controllo
ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 22 febbraio 2019 
 
                          p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri 
                                           Giorgetti                  
 

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