Art. 3 (Disposizioni finali e transitorie) 1. Entro trenta giorni dall'emanazione del presente decreto, sono adottati i decreti di organizzazione interna delle strutture di cui all'art. 2 del presente decreto, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e dell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012. 2. L'attuale organizzazione del Dipartimento della gioventu' e del servizio civile nazionale e del Dipartimento per le pari opportunita' resta ferma sino alla emanazione dei decreti di organizzazione interna di cui al comma 1. 3. La denominazione Dipartimento della gioventu' e del servizio civile nazionale, ovunque ricorra, si intende riferita al Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale, di cui al presente decreto. 4. Sono abrogate le altre disposizioni organizzative incompatibili con quanto previsto dal presente decreto. Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 febbraio 2019 p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgetti Registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 2019 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 540