Art. 10 
 
Criteri per l'elaborazione del programma di controllo  contabile  dei
                    rendiconti di cui all'art. 9 
 
  1. La verifica di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), puo'  essere
svolta secondo un  programma  elaborato  dal  competente  ufficio  di
controllo ai sensi dell'art. 12, comma 1 del decreto  legislativo  30
giugno 2011, n. 123. 
  2. Il programma di controllo  e'  definito  con  provvedimento  del
direttore  dell'Ufficio  di  controllo  competente  e   deve   essere
rappresentativo di ciascuna tipologia di entrata e di  spesa  nonche'
della loro  significativita'  in  termini  quantitativi,  nell'ambito
dell'importo complessivo del rendiconto. 
  3. Il campione e' adottato sulla base dei seguenti criteri: 
    a) individuazione di fasce  di  importo  per  ogni  tipologia  di
entrata e di spesa con  riferimento  alle  quali,  in  ragione  della
maggiore rilevanza, deve essere prevista una maggiore percentuale  di
atti da controllare, fermo restando il limite minimo di controllo  di
un numero di operazioni che rappresentino  almeno  il  10  per  cento
dell'ammontare delle entrate e delle spese di  ciascuna  tipologia  e
deve rappresentare almeno il 25% delle spese complessivamente esposte
nel rendiconto; 
    b) individuazione per ogni tipologia di entrata o  di  spesa  del
numero di operazioni da sottoporre  a  controllo,  nel  rispetto  dei
criteri contenuti nella lettera a), con successiva estrazione casuale
tra le operazioni riportate in ciascun rendiconto; 
  4. Il programma controllo, adottato nel rispetto  delle  precedenti
disposizioni, e' comunicato ai funzionari, ai commissari  delegati  o
ai commissari di Governo responsabili delle  spese,  alla  Presidenza
del Consiglio dei ministri, alla competente Sezione  regionale  della
Corte dei conti e, per conoscenza, al Dipartimento  della  Ragioneria
generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza.