Art. 11 
 
               Comunicazione degli esiti del controllo 
             contabile dei rendiconti di cui all'art. 9 
 
  1.  In  caso  di  superamento  con  esito  positivo  del  controllo
contabile, l'ufficio di controllo rilascia il  visto  di  regolarita'
contabile sul frontespizio del rendiconto. 
  2. Nel caso in cui siano riscontrate  irregolarita',  l'ufficio  di
controllo invia al Commissario di Governo una nota di osservazione  o
una  richiesta  di  chiarimenti,  alle  quali  il  Commissario   deve
rispondere nel termine di trenta giorni  dalla  data  di  ricevimento
della richiesta. Qualora  il  Commissario  di  Governo  non  fornisca
riscontro   alle   richieste   dell'ufficio   di   controllo   o   le
controdeduzioni rese non siano idonee a superare i rilievi formulati,
il  controllo  si  conclude  con  il  mancato  visto  di  regolarita'
contabile. 
  3. Gli esiti  del  controllo  sono  comunicati  ai  funzionari,  ai
commissari  delegati  o  ai  commissari  di  Governo,  nonche'   alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, all'ISTAT  e  alla  competente
Sezione regionale della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 2,  comma
2-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.