Art. 2 
 
        Controllo dei rendiconti di cui all'art. 11, comma 1, 
       lettera a), decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 
 
  1. Sono assoggettati al controllo successivo i  rendiconti  di  cui
all'art. 11, comma 1, lettera a) del decreto  legislativo  30  giugno
2011, n. 123, relativi alle aperture di credito alimentate con  fondi
di provenienza statale  resi  dai  funzionari  delegati  titolari  di
contabilita' ordinaria o speciale, secondo un programma di  controllo
che includa una percentuale non inferiore al 30% dei rendiconti per i
quali i funzionari delegati hanno  l'obbligo  di  presentazione  alle
prescritte scadenze. I rendiconti presentati oltre i termini previsti
dall'art. 14 del decreto legislativo n. 123/2011 sono necessariamente
inclusi nei programmi di  controllo  e  concorrono  a  costituire  la
predetta percentuale. 
  2.  I  funzionari  delegati  rendono  disponibili  agli  uffici  di
controllo   i   rendiconti   telematici   con    la    documentazione
giustificativa  delle  spese;  ove   la   rendicontazione   non   sia
dematerializzata, i funzionari delegati trasmettono  agli  uffici  di
controllo unicamente i frontespizi  dei  rendiconti,  trattenendo  la
documentazione giustificativa delle spese da trasmettere  qualora  il
rendiconto sia inserito nel programma di controllo. 
  3. Al fine di individuare i rendiconti da includere  nel  programma
di controllo si tiene conto dei seguenti criteri: 
    a)  rilevanza  delle  irregolarita'  riscontrate  nell'esame  dei
rendiconti dei precedenti esercizi finanziari o  in  occasione  delle
verifiche alla cassa ed alle scritture dei funzionari delegati di cui
agli articoli 29 e 58 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440  ed
agli articoli 161 e 167 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827; 
    b)  elevato  importo  complessivo   delle   somme   gestite   dal
funzionario delegato; 
    c) tipologia della spesa, posto che il controllo a campione  puo'
essere esercitato solo sui rendiconti relativi ai capitoli  di  spese
di funzionamento. 
  4. L'Ufficio di controllo predispone il  programma  individuando  i
funzionari  delegati,  i  capitoli  di  spesa  o   le   gestioni   da
assoggettare al controllo, e lo comunica all'amministrazione titolare
della spesa e al Dipartimento della Ragioneria generale dello  Stato,
Ispettorato generale di finanza. Il programma puo'  essere  integrato
dall'ufficio di controllo con la medesima procedura. 
  5. Gli uffici di controllo esaminano i rendiconti nei termini e con
le modalita'  stabiliti  dall'art.  14  del  decreto  legislativo  n.
123/2011, verificando la regolarita' amministrativa e contabile degli
ordinativi secondari di spesa, nonche' dei  pagamenti  effettuati  in
contanti previa emissione dei buoni di prelevamento,  e  la  relativa
documentazione. 
  6. E' in facolta' degli uffici di  controllo  limitare  l'esame  di
dettaglio degli ordinativi secondari relativi alle spese di carattere
ricorrente e di funzionamento. 
  7. I frontespizi  dei  rendiconti  non  inclusi  nel  programma  di
controllo  sono   registrati   e   discaricati   con   l'annotazione:
«Rendiconto non incluso nel programma di controllo» entro  i  termini
previsti dall'art. 14, comma 4, del decreto legislativo n. 123/2011. 
  8. Sono  necessariamente  inclusi  nel  programma  di  controllo  i
rendiconti di gestioni per i quali si e' verificata,  nel  corso  del
relativo  esercizio  finanziario,  la  sostituzione  del  funzionario
delegato. 
  9. E'  in  facolta'  degli  uffici  di  controllo  procedere  anche
all'esame dei rendiconti inizialmente non inclusi  nel  programma  di
controllo,   previa    comunicazione    al    funzionario    delegato
dell'integrazione al programma, nel  rispetto  del  termine  previsto
dall'art. 14, comma 4, del decreto legislativo n. 123/2011. 
  10. Sono assoggettati al controllo sistematico  e  generalizzato  i
rendiconti delle spese di giustizia, dei fondi  rotativi  autorizzati
dalla legge e  i  rendiconti  delle  spese  per  il  reintegro  delle
disponibilita' dei fondi scorta di cui all'art.  13-ter  del  decreto
legislativo n. 123/2011.