Art. 3 Controllo dei rendiconti di cui all'art. 11, comma 1, lettera b) decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123) 1. Il controllo successivo dei rendiconti di cui all'art. 11, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, resi dai commissari delegati di protezione civile, titolari di contabilita' speciale, o da ogni altro soggetto gestore e' sistematico e generalizzato. 2. Si applica quanto previsto dall'art. 2, comma 6, del presente decreto.