Art. 3 
 
        Controllo dei rendiconti di cui all'art. 11, comma 1, 
       lettera b) decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123) 
 
  1. Il controllo successivo dei rendiconti di cui all'art. 11, comma
1, lettera b) del decreto legislativo 30 giugno 2011,  n.  123,  resi
dai  commissari  delegati   di   protezione   civile,   titolari   di
contabilita'  speciale,  o  da  ogni  altro   soggetto   gestore   e'
sistematico e generalizzato. 
  2. Si applica quanto previsto dall'art. 2, comma  6,  del  presente
decreto.