Art. 4 Controllo dei rendiconti di cui all'art. 11, comma 1, lettera c) decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 1. Il controllo successivo dei rendiconti di cui all'art. 11, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 123/2011, resi dai funzionari delegati titolari di contabilita' speciale alimentata con fondi di provenienza statale e non statale per la realizzazione di accordi di programma, ove sia competente un ufficio del sistema delle ragionerie, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 11, e' sistematico e generalizzato. 2. Si applica quanto previsto dall'art. 2, comma 6, del presente decreto.