Art. 4 
 
        Controllo dei rendiconti di cui all'art. 11, comma 1, 
        lettera c) decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 
 
  1. Il controllo successivo dei rendiconti di cui all'art. 11, comma
1,  lettera  c)  del  decreto  legislativo  n.  123/2011,  resi   dai
funzionari delegati titolari di contabilita' speciale alimentata  con
fondi di provenienza statale e non statale per  la  realizzazione  di
accordi di programma, ove sia competente un ufficio del sistema delle
ragionerie, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 11, e' sistematico
e generalizzato. 
  2. Si applica quanto previsto dall'art. 2, comma  6,  del  presente
decreto.