Art. 5 
 
Controllo degli ordini collettivi di pagamento di  cui  all'art.  11,
  comma 1, lettera e-bis, decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123,
  e criteri per l'elaborazione del programma di controllo. 
 
  1. Gli ordini collettivi  di  pagamento  relativi  alle  competenze
fisse ed accessorie al personale centrale e periferico  dello  Stato,
erogate con le modalita' di cui all'art. 2, comma 197, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, sono assoggettati al controllo  successivo  ai
sensi dell'art. 11, comma 1, lettera e-bis, del  decreto  legislativo
n. 123/2011, secondo il riparto delle competenze stabilito  dall'art.
3 del medesimo decreto legislativo. 
  2. Ai fini del controllo, le amministrazioni centrali e periferiche
dello Stato, nel rispetto della normativa sulla protezione  dei  dati
personali, ottemperano a quanto stabilito dall'art. 11, comma 3-ter),
del decreto legislativo n. 123/2011, mediante la messa a disposizione
della  rendicontazione   riepilogativa   dei   pagamenti   effettuati
nell'anno, come risultanti dai sistemi informatici.  Tale  riepilogo,
che  ha  funzione  strumentale  all'individuazione  delle   posizioni
stipendiali oggetto di  controllo  di  regolarita'  amministrativa  e
contabile, e' reso dall'amministrazione centrale o periferica che  ha
disposto la spesa, ovvero  dall'amministrazione  centrale  anche  per
conto delle proprie articolazioni periferiche e  deve  contenere  gli
elementi previsti dall'art. 13-bis, comma 1, del decreto  legislativo
n. 123/2011. 
  3. Sulla base dei dati resi disponibili ai sensi del  comma  2,  il
competente ufficio di controllo seleziona le tipologie di  competenze
fisse  e  accessorie  da  controllare,  distintamente  per   ciascuna
categoria  di  personale,  secondo  un  programma  che  assicuri   la
significativita' del campione controllato, il quale,  in  ogni  caso,
non potra'  essere  inferiore  ad  una  soglia  minima  di  posizioni
stipendiali verificate, da stabilirsi, a cura dei medesimi uffici, in
relazione al numero dei pagamenti effettuati nel corso dell'esercizio
finanziario ed alla rilevanza degli importi pagati, tenendo  altresi'
conto delle risorse umane disponibili. 
  4. Sono assoggettati a  controllo  sistematico  e  generalizzato  i
pagamenti degli emolumenti corrisposti al  personale  dirigenziale  a
titolo di remunerazione della retribuzione di risultato. 
  5.  Sono,  inoltre,  assoggettati   a   controllo   sistematico   e
generalizzato i pagamenti emessi sulla base di provvedimenti riguardo
ai quali, in sede di controllo  preventivo,  sono  state  riscontrate
irregolarita'  con  maggiore  frequenza,  nonche'  quelli  che  hanno
registrato rilevanti variazioni in corso d'anno. 
  6. Non sono  inseriti  nel  programma  di  controllo  successivo  i
pagamenti derivanti dalle  tipologie  di  atti  gia'  assoggettati  a
controllo concomitante, ai sensi degli articoli 7 e 8. 
  7. In relazione alle  tipologie  di  pagamento  ed  alle  posizioni
stipendiali  inserite  nel  programma  di  controllo,   puo'   essere
richiesto  all'amministrazione  che  ha  disposto   la   spesa   ogni
documento, atto presupposto o chiarimento,  ritenuti  necessari,  con
l'obbligo per l'amministrazione di corrispondere entro trenta  giorni
dal ricevimento della richiesta. 
  8. Sulla  base  delle  osservazioni  ricevute,  le  amministrazioni
provvedono, se del caso, al recupero delle somme non dovute,  dandone
notizia agli uffici di controllo, ovvero  comunicano  le  motivazioni
per le quali  ritengono  di  non  conformarsi  alle  osservazioni  di
regolarita' amministrativa e contabile. 
  9. E'  in  facolta'  degli  uffici  di  controllo  procedere  anche
all'esame dei pagamenti inizialmente non  inclusi  nei  programmi  di
controllo,  previo   aggiornamento   del   programma   di   controllo
precedentemente adottato. 
  10. Il procedimento di controllo e' disciplinato  dall'art.  14-bis
del decreto legislativo n. 123/2011.