Art. 6 
 
Controllo  concomitante  delle  gestioni  di  commissari  delegati  o
  commissari straordinari o funzionari delegati, di cui all'art.  11,
  comma 1, lettere a), b), c),  del  decreto  legislativo  30  giugno
  2011, n. 123. 
 
  1. Gli uffici di  controllo  possono  svolgere  controlli  di  tipo
concomitante, ai sensi dell'art. 11, comma 5, del decreto legislativo
30 giugno 2011, n. 123, per particolari tipologie di spese effettuate
da  commissari  delegati  o  commissari  straordinari  o   funzionari
delegati, di cui al comma 1, lettere a), b), c) del medesimo art. 11,
secondo i criteri e le  modalita'  stabilite  nel  presente  decreto,
fermo restando l'obbligo di rendicontazione. 
  2.  l'ufficio  di  controllo  puo'  predisporre  un  programma   di
controllo concomitante annuale riguardante le gestioni di  commissari
delegati o commissari straordinari  o  funzionari  delegati,  di  cui
all'art.  11,  comma  1,  lettere  a),  b),  c)  del  citato  decreto
legislativo  n.  123/2011  e  lo  trasmette  al  Dipartimento   della
Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato  generale  di  finanza,
per il preventivo assenso. 
  3. Nel  programma  sono  individuate  le  gestioni  interessate  al
controllo concomitante. 
  4. Ricevuto l'assenso, l'ufficio di controllo comunica al  soggetto
gestore l'attivazione del controllo concomitante di cui all'art.  11,
comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. 
  5. Il controllo concomitante viene effettuato  prioritariamente  in
relazione agli atti di particolare rilevanza e complessita',  facenti
parte di gestioni  non  rendicontate  alle  scadenze  prescritte,  di
gestioni che in esercizi precedenti hanno presentato irregolarita'  o
di gestioni relative alla realizzazione  di  specifici  interventi  o
progetti non conclusi nei termini prestabiliti. 
  6. Gli atti da sottoporre a controllo concomitante sono individuati
a seguito di apposita istruttoria esperita dagli uffici di  controllo
presso i titolari delle gestioni assoggettate al controllo, intesa ad
acquisire  copia  della  documentazione  di  spesa   e   degli   atti
presupposto. 
  7. In esito al  controllo  concomitante,  nei  casi  in  cui  siano
riscontrate irregolarita' amministrative e contabili, fermi  restando
gli obblighi di segnalazione o  denuncia  ai  competenti  organi  ove
siano  ravvisati  illeciti  penali  o  ipotesi  di  danno   erariale,
l'ufficio di controllo redige apposita relazione  all'amministrazione
che ha messo a disposizione le risorse, all'amministrazione vigilante
e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato
generale di finanza, nonche' alla competente sezione regionale  della
Corte dei conti.