Art. 7 
 
Criteri per l'elaborazione del programma  di  controllo  concomitante
  dei pagamenti effettuati ai sensi dell'art. 11,  comma  1,  lettera
  e-bis del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. 
 
  1.  L'ufficio  di  controllo  puo'  predisporre  un  programma   di
controllo concomitante annuale ai sensi dell'art. 11,  comma  5,  del
decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dei pagamenti  effettuati
ai sensi dello stesso art. 11, comma 1, lettera e-bis). 
  2. Il programma di controllo concomitante puo'  essere  predisposto
per i pagamenti derivanti dalle seguenti tipologie di atti: 
    a)  liquidazione  emolumenti   corrisposti   al   personale   non
dirigenziale a titolo di remunerazione della produttivita'; 
    b) liquidazione compensi per lavoro straordinario; 
    c) liquidazione ore eccedenti al personale del comparto scuola; 
    d) comandi nell'ambito delle funzioni centrali; 
    e) sanzioni pecuniarie derivanti da procedimenti disciplinari; 
    f) decurtazioni stipendiali a vario titolo. 
  3. Il programma individua  le  tipologie  di  atti  interessati  al
controllo concomitante. 
  4. Nel programma sono inclusi i pagamenti e  gli  atti  presupposto
relativi a tipologie di provvedimenti riguardo ai  quali  sono  state
riscontrate irregolarita' nei precedenti  esercizi.  E'  in  facolta'
degli uffici di controllo procedere  anche  all'esame  dei  pagamenti
inizialmente  non  inclusi  nei  programmi   di   controllo,   previo
aggiornamento del programma di controllo precedentemente adottato. 
  5.  Il  programma  di  controllo  concomitante   viene   comunicato
all'Amministrazione contestualmente alla sua emanazione.