Art. 8 Modalita' di svolgimento del controllo concomitante dei pagamenti effettuati ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera e-bis), del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. 1. Gli atti da sottoporre a controllo concomitante sono individuati a seguito di apposita istruttoria presso l'amministrazione controllata, intesa ad acquisire gli atti presupposto dei pagamenti di cui all'art. 7, comma 2. 2. L'amministrazione fornisce, entro trenta giorni, ogni documento o atto presupposto richiesto dall'ufficio di controllo. 3. Nel caso in cui i pagamenti assoggettati al controllo risultino regolari, l'ufficio di controllo informa l'amministrazione dell'avvenuto controllo con esito positivo. 4. Ove riscontri irregolarita' l'ufficio di controllo formula osservazioni. Si applica la disposizione del comma 3 dell'art. 14-bis del decreto legislativo n. 123/2011. 5. Sulla base delle osservazioni ricevute, le amministrazioni titolari della spesa forniscono riscontro, ovvero comunicano le motivazioni per le quali ritengono di non conformarsi alle osservazioni di regolarita' amministrativa e contabile. Si applicano le disposizioni dei commi 4 e 5 dell'art. 14-bis del decreto legislativo n. 123/2011. 6. Il controllo concomitante deve concludersi entro l'esercizio finanziario di riferimento.