Art. 8 
 
Modalita' di svolgimento del  controllo  concomitante  dei  pagamenti
  effettuati ai sensi dell'art. 11,  comma  1,  lettera  e-bis),  del
  decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. 
 
  1. Gli atti da sottoporre a controllo concomitante sono individuati
a  seguito   di   apposita   istruttoria   presso   l'amministrazione
controllata, intesa ad acquisire gli atti presupposto  dei  pagamenti
di cui all'art. 7, comma 2. 
  2. L'amministrazione fornisce, entro trenta giorni, ogni  documento
o atto presupposto richiesto dall'ufficio di controllo. 
  3. Nel caso in cui i pagamenti assoggettati al controllo  risultino
regolari,   l'ufficio   di   controllo   informa    l'amministrazione
dell'avvenuto controllo con esito positivo. 
  4. Ove  riscontri  irregolarita'  l'ufficio  di  controllo  formula
osservazioni. Si applica la disposizione del comma 3 dell'art. 14-bis
del decreto legislativo n. 123/2011. 
  5. Sulla  base  delle  osservazioni  ricevute,  le  amministrazioni
titolari della  spesa  forniscono  riscontro,  ovvero  comunicano  le
motivazioni  per  le  quali  ritengono  di   non   conformarsi   alle
osservazioni di regolarita' amministrativa e contabile. Si  applicano
le disposizioni  dei  commi  4  e  5  dell'art.  14-bis  del  decreto
legislativo n. 123/2011. 
  6. Il controllo concomitante  deve  concludersi  entro  l'esercizio
finanziario di riferimento.