Art. 9 Controllo contabile dei rendiconti di cui all'art. 2, comma 2-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e modalita' di svolgimento. 1. L'ufficio competente al controllo contabile dei rendiconti di cui all'art. 2, comma 2-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e' individuato secondo i criteri di riparto delle competenze di controllo di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 123/2011, in considerazione dell'amministrazione dello Stato che mette a disposizione i fondi al Commissario di Governo e della sede del medesimo. 2. Il controllo di regolarita' contabile sui rendiconti resi da funzionari e commissari delegati, commissari di Governo o in qualunque modo denominati, nominati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, autorizzati alla gestione di fondi statali, titolari di contabilita' speciali per la realizzazione di interventi, programmi e progetti o per lo svolgimento di particolari attivita', di cui all'art. 2, comma 2-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, si svolge attraverso l'esame e la verifica delle risultanze contabili esposte nel frontespizio del rendiconto con le movimentazioni del conto di tesoreria e di ogni altro conto eventualmente autorizzato, nel seguente dettaglio: a) verifica della corrispondenza degli importi complessivi per singola tipologia di entrata e di spesa con il totale generale e verifica della quadratura con le somme riportate nei prospetti analitici allegati; b) verifica della corrispondenza tra la disponibilita' di cassa al 31 dicembre, riportata nel frontespizio del rendiconto, ed il saldo del conto di tesoreria o di altro conto bancario dedicato, alla medesima data; c) esame dei prospetti analitici allegati, verifica della corrispondenza tra le operazioni di incasso e pagamento, con le corrispondenti operazioni risultanti dagli estratti conto di tesoreria e di ogni altro conto bancario o postale dedicato; verifica della corretta imputazione delle predette operazioni di incasso/pagamento alle pertinenti voci di entrata o di spesa.