Art. 9 
 
Controllo contabile dei rendiconti di cui all'art. 2, comma 2-octies,
  del  decreto-legge  29  dicembre  2010,  n.  225,  convertito,  con
  modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e modalita'  di
  svolgimento. 
 
  1. L'ufficio competente al controllo contabile  dei  rendiconti  di
cui all'art. 2, comma 2-octies, del decreto-legge 29  dicembre  2010,
n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio  2011,
n. 10, e' individuato secondo i criteri di riparto  delle  competenze
di controllo di cui all'art. 3 del decreto legislativo  n.  123/2011,
in  considerazione  dell'amministrazione  dello  Stato  che  mette  a
disposizione i fondi al Commissario  di  Governo  e  della  sede  del
medesimo. 
  2. Il controllo di regolarita' contabile  sui  rendiconti  resi  da
funzionari  e  commissari  delegati,  commissari  di  Governo  o   in
qualunque modo denominati, nominati dalla  Presidenza  del  Consiglio
dei ministri, autorizzati alla gestione di fondi statali, titolari di
contabilita' speciali per la realizzazione di interventi, programmi e
progetti o per  lo  svolgimento  di  particolari  attivita',  di  cui
all'art. 2, comma 2-octies, del decreto-legge 29  dicembre  2010,  n.
225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011,  n.
10, si svolge attraverso  l'esame  e  la  verifica  delle  risultanze
contabili  esposte   nel   frontespizio   del   rendiconto   con   le
movimentazioni  del  conto  di  tesoreria  e  di  ogni  altro   conto
eventualmente autorizzato, nel seguente dettaglio: 
    a) verifica della corrispondenza degli  importi  complessivi  per
singola tipologia di entrata e di spesa  con  il  totale  generale  e
verifica della  quadratura  con  le  somme  riportate  nei  prospetti
analitici allegati; 
    b) verifica della corrispondenza tra la disponibilita'  di  cassa
al 31 dicembre, riportata nel  frontespizio  del  rendiconto,  ed  il
saldo del conto di tesoreria o di altro conto bancario dedicato, alla
medesima data; 
    c)  esame  dei  prospetti  analitici  allegati,  verifica   della
corrispondenza tra le operazioni  di  incasso  e  pagamento,  con  le
corrispondenti  operazioni  risultanti  dagli   estratti   conto   di
tesoreria e di ogni altro conto bancario o postale dedicato; verifica
della   corretta   imputazione   delle   predette    operazioni    di
incasso/pagamento alle pertinenti voci di entrata o di spesa.