Art. 2 
 
              Disposizioni per il personale in servizio 
                   presso le citta' metropolitane 
 
  1. Per l'anno 2018, in via sperimentale,  le  citta'  metropolitane
possono  incrementare  l'ammontare  della  componente  variabile  dei
propri fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale
in servizio presso i predetti enti, anche di livello dirigenziale, in
misura non superiore al 5  per  cento  della  componente  stabile  di
ciascuno dei fondi certificati nel 2016, a condizione che le medesime
risultino in possesso dei seguenti requisiti: 
    a) fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma  557-quater,
della legge n. 296 del 2006, il rapporto tra gli impegni per le spese
di personale dell'anno precedente a quello di riferimento,  al  lordo
degli oneri  riflessi  a  carico  dell'amministrazione,  risulti  non
superiore, al valore medio pari al 23 per  cento  della  media  degli
accertamenti, relativi al biennio precedente, delle entrate  correnti
relativi  al  titolo  I,  considerati  al  netto  di  quelli  la  cui
destinazione e' vincolata  ed  al  netto  del  fondo  crediti  dubbia
esigibilita' riproporzionato al 100 per cento; 
    b) rispetto, nell'anno precedente a quello  di  riferimento,  del
pareggio di bilancio di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre  2012,
n. 243; 
    c) rispetto, nell'anno di riferimento, del termine  di  pagamento
dei debiti di natura commerciale previsto dall'art. 41, comma 2,  del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, come risultante  dall'indicatore
di tempestivita' dei pagamenti pubblicato da ciascuna amministrazione
ai sensi di quanto previsto dall'art. 33 del decreto  legislativo  14
marzo 2013, n. 33; 
    d) dinamica del rapporto fra le risorse destinate annualmente  al
trattamento accessorio,  come  definite  all'art.  23,  comma  2  del
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e gli impegni per spese di
personale, al netto dei contributi sociali a  carico  dell'ente,  non
superiore al 13 per cento; 
    e) il valore pro-capite complessivo  dei  fondi  per  le  risorse
decentrate, definiti ai sensi  dell'art.  23,  comma  2  del  decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dell'anno precedente a  quello  di
riferimento risulti non superiore al valore pro-capite medio pari  ad
euro 8.437. 
  2. Le citta' metropolitane che soddisfano i  requisiti  di  cui  al
comma 1, previa verifica del  rispetto  del  requisito  di  cui  alla
lettera  c)  valutato  sull'esercizio  2018,   possono   incrementare
nell'anno 2018, nel limite  del  5  per  cento  richiamato  al  primo
periodo del medesimo comma, l'ammontare  della  componente  variabile
dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in
servizio presso i predetti enti, anche di  livello  dirigenziale,  in
misura tale da non superare,  nell'anno  di  riferimento,  il  valore
dell'indicatore di cui alla lettera a). 
  Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte  dei
conti, sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 8 marzo 2019 
 
                            Il Presidente 
                     del Consiglio dei ministri 
                                Conte 
 
                     Il Ministro per la pubblica 
                           amministrazione 
                              Bongiorno 
 
                      Il Ministro dell'economia 
                           e delle finanze 
                                Tria 
 

Registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 2019 
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affari esteri e della cooperazione internazionale,  reg.ne  succ.  n.
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