Art. 4 
 
 
                 Reclutamento del personale mediante 
                    scorrimento della graduatoria 
 
  l. Le assunzioni del  contingente  di  cui  all'art.  3,  comma  1,
lettera a), sono effettuate a copertura delle vacanze  attuali  e  di
quelle che si determineranno nel corso  del  triennio  2019-2021.  Lo
scorrimento previsto dalla predetta disposizione e' disposto, sino al
termine di validita' della graduatoria di cui all'art. 1, comma  362,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con uno  o  piu'  provvedimenti
del  direttore  generale  del  personale  e  della   formazione   del
Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria,  del  personale  e  dei
servizi del Ministero.