Art. 5 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. I Ministeri che non abbiano  provveduto  a  elaborare  le  Linee
guida standardizzate per la valutazione  degli  investimenti  di  cui
all'art. 8 del decreto legislativo  29  dicembre  2011,  n.  228,  si
avvalgono  per  la  predisposizione  dei  Documenti  pluriennali   di
programmazione  previsti  nello  stesso  decreto  delle   indicazioni
metodologiche di cui all'allegato 1 del decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 3 agosto 2012 e all'allegato A del decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 300 del  16  giugno
2017. 
  2.  Con  successivi  decreti  del  Presidente  del  Consiglio   dei
ministri, ai  sensi  dell'art.  7-bis  del  citato  decreto-legge  29
dicembre 2016, n. 243, possono essere stabilite diverse ed  ulteriori
modalita' ai fini delle verifiche di cui al presente  decreto,  anche
attraverso un piu' stretto coordinamento con il documento di bilancio
sin dalla fase della sua formazione. 
  3. Con successivi provvedimenti del Ministro per il  Sud,  d'intesa
con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere fornite
indicazioni  sulle  specifiche  informazioni  che   dovranno   essere
contenute nelle comunicazioni e nelle relazioni previste dal presente
decreto,  nonche'   sulle   modalita'   tecniche   e   operative   di
trasmissione.