Art. 6 
 
  1. Resta ferma, nei limiti in cui non sia  stata  derogata  con  il
presente  decreto,  l'applicazione  delle  disposizioni  del   Codice
antimafia ed, in particolare, degli articoli  85,  88,  commi  4-bis,
4-ter, 4-quater, 89 e 92, commi 3, 4, 5.