Art. 2 
 
                       Attivita' dei cassieri 
 
  1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 i cassieri  degli  enti  di  cui
all'art. 1, comma 1, non possono accettare ordini di pagamento  e  di
incasso  privi  del  codice  gestionale  o  trasmessi  con  modalita'
differenti da quelle previste dal medesimo art. 1, comma 1. 
  2. Ai fini della trasmissione dei dati al SIOPE,  ciascun  ente  e'
identificato da un codice-ente assegnato dall'Istituto  nazionale  di
statistica (Istat), nel sito internet della Ragioneria generale dello
Stato  dedicato  alla  rilevazione  SIOPE.  I  cassieri  chiedono  il
codice-ente degli enti  di  nuova  istituzione  e,  a  seguito  delle
comunicazioni degli enti interessati, segnalano  eventuali  modifiche
anagrafiche successive,  alle  Ragionerie  territoriali  dello  Stato
competenti per territorio. A tal fine il cassiere comunica il  codice
fiscale dell'ente e la legge o il provvedimento che ha determinato la
variazione anagrafica. 
  3. Gli incassi effettuati, ai sensi  della  normativa  vigente,  in
assenza di ordinativo di incasso, sono codificati dai cassieri con il
codice previsto per gli «incassi in attesa di regolarizzazione» o per
«gli incassi da regolarizzare derivanti da anticipazioni di cassa». A
seguito dell'emissione dei relativi ordinativi di  incasso  da  parte
dell'ente, tali codici sono sostituiti  da  quelli  definitivi  senza
modificare la data originale dell'incasso. A  tal  fine  il  cassiere
evita di sostituire i provvisori  originariamente  emessi  con  nuovi
provvisori, se non per ovviare ad errori materiali. 
  4. I pagamenti effettuati, ai sensi  della  normativa  vigente,  in
assenza del titolo di pagamento, sono codificati dai cassieri con  il
codice previsto per i «pagamenti in attesa di regolarizzazione» o per
i «pagamenti da regolarizzare per pignoramenti» o per «i pagamenti da
regolarizzare derivanti dal rimborso delle anticipazioni di cassa». A
seguito dell'emissione dei relativi  titoli  di  pagamento  da  parte
dell'ente, tali codici sono sostituiti  da  quelli  definitivi  senza
modificare la data originale del pagamento. A tal  fine  il  cassiere
evita di sostituire i provvisori  originariamente  emessi  con  nuovi
provvisori, se non per ovviare ad errori materiali. 
  5. I cassieri trasmettono alla banca dati SIOPE, entro il giorno 20
di ogni mese, le  informazioni  codificate  sulla  consistenza  delle
disponibilita' liquide alla fine del  mese  precedente  per  ciascuna
gestione dedicata al servizio di cassa, secondo  lo  schema  previsto
dall'allegato «B»  al  presente  decreto  e  definito  dalle  «Regole
tecniche  e  standard  per  l'emissione  dei  documenti   informatici
relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti
del comparto pubblico attraverso il sistema SIOPE+» di  cui  all'art.
1, comma 1, lettera  a).  Le  informazioni  sulla  consistenza  delle
disponibilita' finanziarie depositate alla fine del  mese  precedente
nei conti di cui all'art. 1, comma 2, sono trasmesse con il prospetto
delle disponibilita' liquide riguardante uno  dei  servizi  di  cassa
gestiti  dal  cassiere,  utilizzando  la  sezione  dell'allegato  «B»
denominata «fondi dell'ente presso il cassiere al di fuori del  conto
di tesoreria». Le informazioni riguardanti le disponibilita'  liquide
alla fine del mese precedente relative ai conti di  cui  all'art.  1,
comma 2 gestiti da soggetti che, per un ente di cui all'art. 1, comma
1 gestiscono solo tale tipologia di conti, sono comunicate  dall'ente
in questione ad un altro proprio cassiere  tenuto  alla  trasmissione
del  prospetto  delle   disponibilita'   liquide,   unitamente   alla
consistenza dell'eventuale liquidita' esistente nelle  proprie  casse
alla medesima data.