Art. 2 Attivita' dei cassieri 1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 i cassieri degli enti di cui all'art. 1, comma 1, non possono accettare ordini di pagamento e di incasso privi del codice gestionale o trasmessi con modalita' differenti da quelle previste dal medesimo art. 1, comma 1. 2. Ai fini della trasmissione dei dati al SIOPE, ciascun ente e' identificato da un codice-ente assegnato dall'Istituto nazionale di statistica (Istat), nel sito internet della Ragioneria generale dello Stato dedicato alla rilevazione SIOPE. I cassieri chiedono il codice-ente degli enti di nuova istituzione e, a seguito delle comunicazioni degli enti interessati, segnalano eventuali modifiche anagrafiche successive, alle Ragionerie territoriali dello Stato competenti per territorio. A tal fine il cassiere comunica il codice fiscale dell'ente e la legge o il provvedimento che ha determinato la variazione anagrafica. 3. Gli incassi effettuati, ai sensi della normativa vigente, in assenza di ordinativo di incasso, sono codificati dai cassieri con il codice previsto per gli «incassi in attesa di regolarizzazione» o per «gli incassi da regolarizzare derivanti da anticipazioni di cassa». A seguito dell'emissione dei relativi ordinativi di incasso da parte dell'ente, tali codici sono sostituiti da quelli definitivi senza modificare la data originale dell'incasso. A tal fine il cassiere evita di sostituire i provvisori originariamente emessi con nuovi provvisori, se non per ovviare ad errori materiali. 4. I pagamenti effettuati, ai sensi della normativa vigente, in assenza del titolo di pagamento, sono codificati dai cassieri con il codice previsto per i «pagamenti in attesa di regolarizzazione» o per i «pagamenti da regolarizzare per pignoramenti» o per «i pagamenti da regolarizzare derivanti dal rimborso delle anticipazioni di cassa». A seguito dell'emissione dei relativi titoli di pagamento da parte dell'ente, tali codici sono sostituiti da quelli definitivi senza modificare la data originale del pagamento. A tal fine il cassiere evita di sostituire i provvisori originariamente emessi con nuovi provvisori, se non per ovviare ad errori materiali. 5. I cassieri trasmettono alla banca dati SIOPE, entro il giorno 20 di ogni mese, le informazioni codificate sulla consistenza delle disponibilita' liquide alla fine del mese precedente per ciascuna gestione dedicata al servizio di cassa, secondo lo schema previsto dall'allegato «B» al presente decreto e definito dalle «Regole tecniche e standard per l'emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il sistema SIOPE+» di cui all'art. 1, comma 1, lettera a). Le informazioni sulla consistenza delle disponibilita' finanziarie depositate alla fine del mese precedente nei conti di cui all'art. 1, comma 2, sono trasmesse con il prospetto delle disponibilita' liquide riguardante uno dei servizi di cassa gestiti dal cassiere, utilizzando la sezione dell'allegato «B» denominata «fondi dell'ente presso il cassiere al di fuori del conto di tesoreria». Le informazioni riguardanti le disponibilita' liquide alla fine del mese precedente relative ai conti di cui all'art. 1, comma 2 gestiti da soggetti che, per un ente di cui all'art. 1, comma 1 gestiscono solo tale tipologia di conti, sono comunicate dall'ente in questione ad un altro proprio cassiere tenuto alla trasmissione del prospetto delle disponibilita' liquide, unitamente alla consistenza dell'eventuale liquidita' esistente nelle proprie casse alla medesima data.