Art. 2 
 
 
                    Accesso alla DSU precompilata 
 
  1. Alla DSU precompilata accedono tutti i soggetti che ne  facciano
richiesta direttamente o per il tramite di un CAF delegato. 
  2.  Il  dichiarante  accede  direttamente  alla  DSU   precompilata
identificandosi mediante un  sistema  di  autenticazione  e  fornendo
elementi di riscontro riferiti agli altri componenti maggiorenni  del
nucleo familiare, secondo le seguenti modalita': 
    a) con riferimento al sistema di autentificazione,  l'accesso  e'
riservato ai possessori di una delle seguenti: 
  1) credenziali dispositive rilasciate dall'INPS  con  le  modalita'
indicate nella apposita sezione del sito internet dell'istituto; 
  2)  credenziali  rilasciate  dall'Agenzia  delle  entrate  con   le
modalita' indicate nella apposita area riservata  del  sito  internet
dell'Agenzia; 
  3) identita' SPID di livello 2 o superiore; 
    b) con riferimento agli elementi di riscontro relativi agli altri
componenti il nucleo familiare maggiorenni, l'accesso e' riservato  a
coloro che indicano correttamente, per  ciascuno  dei  componenti,  i
seguenti: 
  1) l'importo esposto al rigo «differenza» nella  dichiarazione  dei
redditi relativa al  secondo  anno  solare  precedente  quello  della
richiesta, risultante dal prospetto di liquidazione del  modello  730
(modello 730-3) o dal quadro RN del modello redditi persone  fisiche,
oppure l'assenza di dichiarazione; 
  2) nel caso in cui il valore complessivo del  patrimonio  mobiliare
riferito al singolo componente per  cui  si  fornisce  l'elemento  di
riscontro   sia   inferiore   ad   euro   10.000,00,    l'indicazione
dell'esistenza di rapporti il cui valore complessivo sia inferiore  a
detta soglia ovvero dell'assenza dei rapporti; 
  3) nei casi diversi da quelli di cui al numero 2),  il  valore  del
saldo contabile al 31  dicembre  dell'annualita'  rilevante  ai  fini
dell'ISEE di uno dei depositi e conti correnti bancari e  postali  di
cui all'art. 5, comma 4, lettera a), del regolamento ISEE, ovvero  il
valore alla stessa data  di  una  delle  altre  forme  di  patrimonio
mobiliare di cui alle successive lettere b), c), d) e f) del medesimo
comma. Il valore e' indicato in maniera puntuale, con  arrotondamento
alle unita' di euro, e deve riguardare, ove disponibile, un  rapporto
non cointestato con il dichiarante e, nel caso di piu' di un rapporto
non cointestato, quello, ove disponibile, avente un valore positivo. 
  3. Nel caso l'accesso alla DSU precompilata avvenga per il  tramite
di un CAF delegato, gli elementi di riscontro  di  cui  al  comma  2,
lettera  b),  devono  essere  forniti  anche   con   riferimento   al
dichiarante. 
  4. In assenza di riscontro positivo alla indicazione degli elementi
di cui al comma 2, lettera b), il dichiarante presenta la  DSU  nelle
modalita'  non  precompilate.  Eventuali  omissioni   o   difformita'
riscontrate  nei   dati   dichiarati   rispetto   alle   informazioni
disponibili  negli  archivi  dell'INPS  o  dell'anagrafe  tributaria,
incluse  eventuali  difformita'  su  saldi  e  giacenze   medie   del
patrimonio mobiliare, sono indicate in sede di attestazione dell'ISEE
nelle modalita' di cui all'art. 4. 
  5. L'INPS e l'Agenzia delle entrate  garantiscono  l'attuazione  di
misure volte a  permettere  l'inibizione  del  trattamento  dei  dati
necessari   all'elaborazione   della   DSU    precompilata,    ovvero
dell'attestazione  dell'ISEE  nel  caso  di  DSU   presentata   nella
modalita' non precompilata. L'inibizione di cui al primo periodo puo'
essere richiesta  e  revocata  in  qualsiasi  momento.  Le  modalita'
attuative delle misure di cui al presente comma sono individuate  nel
disciplinare tecnico di cui all'art. 6. Resta comunque garantito  per
il dichiarante il diritto di accesso ai documenti amministrativi  nei
casi di cui all'art. 24, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
  6. Le informazioni del trattamento dei  propri  dati  personali  ai
fini di una DSU precompilata nonche' del nominativo  del  dichiarante
che  ha  richiesto  tale  DSU  sono  disponibili  per   l'interessato
nell'apposita area riservata  del  sito  INPS  e  dell'Agenzia  delle
entrate. 
  7. L'accesso alla DSU precompilata e' consentito a decorrere dal 1°
gennaio 2020. In  via  sperimentale,  la  DSU  precompilata  e'  resa
accessibile ai nuclei familiari che nel  triennio  2016-2018  abbiano
presentato una DSU all'INPS, in via telematica, direttamente  a  cura
del richiedente, ai sensi dell'art.  10,  comma  6,  del  regolamento
ISEE.