Art. 4 
 
 
                  Omissioni e difformita' rispetto 
                 al patrimonio mobiliare dichiarato 
 
  1. Nel caso il dichiarante non intenda avvalersi della facolta'  di
accesso alla DSU precompilata ovvero nei  casi  di  cui  all'art.  2,
comma 4, la  dichiarazione  e'  presentata  nelle  modalita'  di  cui
all'art.  10  del  regolamento  ISEE.  Restano  ferme  le  componenti
autodichiarate  di  cui  all'art.  3,  comma   1,   integrate   dalle
informazioni di cui all'art. 5, commi 2, 3 e 4 e all'art. 4, comma 4,
lettera a), del regolamento ISEE, anche se detenuto in Italia. 
  2. Nei casi di cui al comma 1, in sede  di  attestazione  dell'ISEE
sono riportate, oltre  alle  omissioni  o  difformita'  eventualmente
riscontrate ai sensi dell'art. 11, comma 5, del regolamento ISEE, con
riferimento al patrimonio mobiliare, esclusivamente le seguenti: 
    a) al livello del componente: 
  1) in caso di omissione,  l'elenco  dei  rapporti,  inclusi  quelli
omessi,   di   cui   risulti   intestatario   nell'apposita   sezione
dell'anagrafe tributaria di cui all'art. 7, sesto comma, del  decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  605,  composto
dagli elementi  necessari  ad  ottenere  assistenza  dagli  operatori
finanziari, quali: codice fiscale dell'intestatario, codice fiscale e
denominazione dell'operatore finanziario, data inizio e data fine; 
  2) in caso  di  difformita'  per  difetto  del  totale  dei  valori
dichiarati, l'indicazione di tale  circostanza,  senza  l'indicazione
del rapporto o della componente  patrimoniale  interessati,  ne'  del
valore puntuale della difformita' rilevata, oltre l'elenco di cui  al
punto 1); 
    b) al livello del nucleo familiare: 
  1)  nel  caso  il  valore  dichiarato  del   patrimonio   mobiliare
complessivo per il nucleo familiare sia inferiore alle franchigie  di
cui all'art. 5, comma 6, del regolamento  ISEE,  l'indicazione  della
circostanza che si  verificherebbe,  in  assenza  delle  omissioni  o
difformita' riscontrate, con riferimento al superamento della  soglia
fissata per le franchigie medesime; 
  2) nei casi diversi dal numero 1), l'indicazione della  circostanza
che si verificherebbe,  in  assenza  delle  omissioni  o  difformita'
riscontrate, con riferimento ad un incremento di almeno 5,000,00 euro
del valore del patrimonio mobiliare rispetto a quanto dichiarato.