Art. 5 ISEE corrente 1. L'ISEE corrente e' calcolato nelle modalita' di cui all'art. 10, comma 5, del decreto legislativo n. 147 del 2017, a far data dall'entrata in vigore del provvedimento di approvazione del nuovo modulo sostitutivo della DSU finalizzato alla richiesta dell'ISEE corrente, emanato ai sensi dell'art. 10, comma 3, del regolamento ISEE. 2. Ai fini dell'attestazione dell'ISEE corrente, l'INPS puo' rilevare eventuali omissioni o difformita', rispetto a quanto dichiarato, mediante la consultazione delle comunicazioni obbligatorie di cui all'art. 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, integrate con l'informazione relativa alla retribuzione o al compenso ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge n. 4 del 2019. Con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'INPS, alla luce dell'evoluzione della disponibilita' delle comunicazioni di cui al primo periodo in maniere piena, tempestiva ed affidabile, sono individuate le modalita' con cui le medesime comunicazioni sono utilizzate dall'INPS per precompilare le dichiarazioni ai fini del calcolo dell'ISEE corrente.