Art. 5 
 
 
                            ISEE corrente 
 
  1. L'ISEE corrente e' calcolato nelle modalita' di cui all'art. 10,
comma 5, del  decreto  legislativo  n.  147  del  2017,  a  far  data
dall'entrata in vigore del provvedimento di  approvazione  del  nuovo
modulo sostitutivo della DSU  finalizzato  alla  richiesta  dell'ISEE
corrente, emanato ai sensi dell'art. 10,  comma  3,  del  regolamento
ISEE. 
  2.  Ai  fini  dell'attestazione  dell'ISEE  corrente,  l'INPS  puo'
rilevare  eventuali  omissioni  o  difformita',  rispetto  a   quanto
dichiarato,   mediante   la   consultazione    delle    comunicazioni
obbligatorie di cui all'art. 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996,
n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre  1996,
n. 608, integrate con l'informazione relativa alla retribuzione o  al
compenso ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge n. 4  del  2019.  Con
successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
sentito l'INPS, alla luce dell'evoluzione della disponibilita'  delle
comunicazioni di cui al primo periodo in maniere piena, tempestiva ed
affidabile,  sono  individuate  le  modalita'  con  cui  le  medesime
comunicazioni  sono  utilizzate   dall'INPS   per   precompilare   le
dichiarazioni ai fini del calcolo dell'ISEE corrente.