Art. 11 Disposizioni finali 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 148 del 2015. 2. Dalla data di decorrenza del Fondo i datori di lavoro del relativo settore rientrano nell'ambito di applicazione di questo e non sono piu' soggetti alla disciplina del fondo di integrazione salariale, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni gia' deliberate. I contributi eventualmente gia' versati o dovuti in base al decreto istitutivo del fondo di integrazione salariale restano acquisiti al medesimo fondo. Il comitato amministratore del fondo di integrazione salariale, sulla base delle stime effettuate dall'Inps, puo' proporre al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, il mantenimento, in capo ai datori di lavoro del relativo settore, dell'obbligo di corrispondere la quota di contribuzione necessaria al finanziamento delle prestazioni gia' deliberate, determinata ai sensi dell'art. 35, commi 4 e 5 del decreto legislativo n. 148 del 2015. Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 agosto 2019 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Di Maio Il Ministro dell'economia e delle finanze Tria Registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 2019 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute, Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 3023