Art. 2 
 
 
                       Finalita' e beneficiari 
 
  1. Il Fondo, in conformita' a quanto previsto dall'art.  26,  comma
1, del decreto legislativo n. 148 del 2015 ha lo scopo di  assicurare
tutele in costanza di rapporto di  lavoro  nonche',  con  riferimento
agli articoli 26, comma 9, e 32 del medesimo decreto  legislativo  n.
148 del 2015, le tutele di cui al successivo art. 6. 
  2.  Beneficiari  degli  interventi  del  Fondo  sono  i  lavoratori
dipendenti  dei  datori  di  lavoro  che  occupano  mediamente   piu'
di cinque dipendenti del settore dei servizi ambientali, ivi compresi
gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante ed
esclusi i dirigenti.