Art. 2 Finalita' e beneficiari 1. Il Fondo, in conformita' a quanto previsto dall'art. 26, comma 1, del decreto legislativo n. 148 del 2015 ha lo scopo di assicurare tutele in costanza di rapporto di lavoro nonche', con riferimento agli articoli 26, comma 9, e 32 del medesimo decreto legislativo n. 148 del 2015, le tutele di cui al successivo art. 6. 2. Beneficiari degli interventi del Fondo sono i lavoratori dipendenti dei datori di lavoro che occupano mediamente piu' di cinque dipendenti del settore dei servizi ambientali, ivi compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante ed esclusi i dirigenti.