Art. 4 Comitato amministratore: requisiti dei componenti 1. I componenti del comitato sono esperti in possesso di specifica competenza ed esperienza in materia di lavoro e occupazione. Devono aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di attivita' di insegnamento universitario in materia lavoro e occupazione, o di amministrazione, di carattere direttivo o di partecipazione a organi collegiali presso enti e organismi associativi di rappresentanza di categoria. 2. Detti esperti sono altresi' in possesso dei requisiti di professionalita', di assenza di conflitto di interesse e requisiti di onorabilita' di cui agli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 148 del 2015. 3. A pena di ineleggibilita' o decadenza, i predetti esperti non possono detenere cariche in altri Fondi bilaterali di solidarieta'. 4. La sussistenza di requisiti e l'assenza di situazioni impeditive e' accertata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La decadenza dalla carica e' dichiarata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.